Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8475 del 13/04/2011
Cassazione civile sez. II, 13/04/2011, (ud. 02/02/2011, dep. 13/04/2011), n.8475
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –
Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –
Dott. D’ASCOLA Pasquale – rel. Consigliere –
Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 4587/2009 proposto da:
P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II
11, presso lo studio dell’avvocato SCARPA Angelo, che lo rappresenta
e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MASSAROSA 3,
presso lo studio dell’avvocato AMICI Giancarlo, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LORENZO PISTACCHIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
e contro
B.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MASSAROSA 3,
presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO, che la rappresenta e
difende unitamente all’avvocato FONTANOT LIVIO, giusta procura
speciale a margine del controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3785/2008 vol. giuris del TRIBUNALE di TRIESTE
del 6/12/08, depositata il 12/12/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
02/02/2011 dal Consigliere Relatore Dott. PASQUALE D’ASCOLA;
udito l’Avvocato Scarpa Angelo, difensore del ricorrente che si
riporta agli scritti;
udito l’Avvocato Amici Giancarlo, difensore dei controricorrenti che
si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI che nulla
osserva.
Il Collegio:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che, anche in relazione alla complessità delle questioni sollevate, non sussista l’evidenza decisoria che giustifica la trattazione della causa con il rito camerale di cui all’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
Rinvia la discussione della causa alla Pubblica Udienza presso la Sezione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011