Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8474 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 30/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 10532-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in

proprio e quale mandatario della CARTOLARIZZAZIONE CREDITI INPS

S.C.C.I. S.P.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO,

ANTONINO SGROI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.C., M.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DI RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO

VESCI, che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati RUGGERO

PONZONE, AGOSTINO PACCHIANA PARRAVICINI, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA NOMOS S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 193/2010 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 15/04/2010 R.G.N. 702/2009;

dita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato ARCURI SIMONA per delega Avvocato VESCI GERARDO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con la sentenza n. 193/2010, la Corte d’appello di Torino accoglieva l’appello proposto M.R. e S.C. nei confronti della pronuncia di primo grado che aveva respinto la loro opposizione alle cartelle esattoriali emesse dall’INPS per il pagamento dei contributi da essi dovuti alla Gestione esercenti attività commerciali in relazione alla attività svolta in quanto soci della srl Politheia di cui erano pure amministratori.

A fondamento della decisione la Corte d’appello rilevava, in fatto, che contrariamente a quanto affermato dal primo giudice i due appellanti fossero iscritti anche alla gestione separata in forza della loro carica di amministratori; in diritto riteneva di dover aderire alla tesi sostenuta dalla sentenza delle Sez. Unite di questa Corte di Cassazione n. 3240/2010 sia riguardo alla tesi “dell’illegittimità della doppia iscrizione dopo l’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996”, sia riguardo al concetto di prevalenza accolto dalle Sez. Unite ed in forza del quale “i soci di srl erano tenuti ad iscriversi alla gestione commercianti solo in quanto sul loro impegno diretto poggiasse in pratica l’attività della società”; talchè essendo documentato in fatto che alle dipendenze della Politheia srl lavorassero numerosi dipendenti ed altri soci si doveva in ogni caso escludere che l’attività degli appellanti “fosse stata mai prevalente rispetto agli altri fattori produttivi”.

Avverso tale pronuncia ricorre l’INPS con un motivo di censura. M.R. e S.C. resistono con controricorso. Equitalia Nomos SPA è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce violazione e/o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, commi 203 e 207 e 208 vizio della motivazione, in quanto pur in presenza dei presupposti di fatto e di diritto per farsi luogo alla doppia iscrizione previdenziale degli intimati sia presso la gestione commercianti sia presso la gestione separata, la Corte d’appello aveva affermato che ai sensi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 essi fossero invece da assicurare soltanto alla gestione separata seconda e non anche quella commercianti, pure in forza dell’errato criterio di prevalenza accolto dalla sentenza.

2. Preliminarmente va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla difesa dei controricorrenti, con la quale si sostiene la mancanza di specificità delle censure e la loro non aderenza alla ratio decidendi della sentenza impugnata, la quale sarebbe stata fondata solo sulla insussistenza in capo al M. ed al S. dei requisiti per l’assicurazione commercianti e non sulla controversa questione della doppia contribuzione.

La tesi è infondata per due motivi.

2.1. Anzitutto perchè la questione della doppia iscrizione costituiva pur essa autonoma ratio decidendi della sentenza impugnata palesata dal richiamo alla pronuncia delle Sez. Unite 3240/2010 (intervenuta prima del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 conv. in L. n. 122 del 2010) alla quale la corte territoriale aderisce in toto affermando di condividerne anzitutto la “tesi dell’illegittimità della doppia iscrizione dopo l’entrata in vigore della L. n. 662 del 1996”.

2.2. In secondo luogo la stessa eccezione è in ogni caso infondata perchè anche l’affermazione della Corte d’appello sul concetto (giuridico) di prevalenza – da cui dipende l’accertamento operato sulla mancanza in concreto della prevalenza dell’apporto che sarebbe stato necessario per l’iscrizione dei due intimati alla gestione commercianti – risulta sottoposta a specifica censura dalla difesa dell’INPS (a pag. 18 del ricorso) la quale critica proprio, pregiudizialmente, il concetto di prevalenza del lavoro del socio “secondo parametri da misurarsi con tutti i fattori produttivi”, mutuato dai giudici di merito dalla stessa sentenza cit. delle Sez. Unite.

3. Nel merito il ricorso è fondato. La prima tesi espressa nella sentenza dal giudice d’appello risulta invero legata ad una esegesi della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 fondata sulla premessa dell’inconciliabile coesistenza tra iscrizione alla gestione separata ed iscrizione alla gestione commercianti.

4. Si tratta di una tesi che contrasta con l’assetto normativo, come risulta ora confermato dalla norma d’interpretazione autentica dettata con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, (recante, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”), convertito in L. 30 luglio 2010, n. 122, la quale recita: “la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’Inps. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale, ai sensi della L. 16 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26”.

5. Ponendo fine ad un accesso contenzioso in materia – nell’ambito del quale era intervenuta anche (ma in senso opposto a quanto ora affermato dalla legge) la sentenza delle Sez. Unite di questa Corte, n. 3240/2010 richiamata dalla Corte territoriale fondamento della propria pronuncia – la norma citata in sostanza afferma che la regola dell’iscrizione all’unica gestione presso la quale si esercita l’attività prevalente, fra le varie esercitate da un soggetto, operi soltanto per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti. Essa non vale invece per i rapporti per i quali è prevista l’iscrizione alla gestione separata secondo l’opposta regola della concorrenza dell’iscrizioni (già contenuta peraltro nella stessa L. n. 335 del 1995 relativa a quest’ultima gestione assicurativa); confermando così che tra attività di amministratore ed attività di lavoro aziendale non si possa neppure porre un problema di prevalenza, trattandosi di attività che attengono a piani differenti di per sè non comparabili, anche in relazione ai redditi assoggettati a contribuzione.

6. In seguito all’emanazione della norma interpretativa sopraindicata, si sono nuovamente pronunciate le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17076/2011, la quale, da una parte, ha riconosciuto (questa volta in conformità al disposto normativo chiarito dal legislatore), la legittimità della doppia iscrizione (alla gestione separata ed alla gestione commercianti) del socio amministratore di srl che partecipi con abitualità e prevalenza al lavoro aziendale; e dell’altra, ha escluso che la normativa in questione, a cagione della sua portata interpretativa, contrasti con i principi costituzionali e con quelli dettati dalla Convenzione EDU.

7. In particolare le Sez. Unite hanno fissato nella stessa sentenza i seguenti principi di diritto: “Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 – che prevede che la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento va prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, – costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.. b) In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad opera di commercianti, o artigiani, o coltivatori diretti, contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, non opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività prevalente, quale prevista dalla L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208”.

8. La norma di interpretazione autentica è stata poi scrutinata anche dalla Corte Cost. (sentenza n.15/2012) adita dai giudici di merito. Anche tale sentenza ha escluso qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale riconoscendo alla norma una portata effettivamente interpretativa e come tale un’efficacia naturalmente retroattiva.

9. All’esito di questo complesso sviluppo interpretativo si può dire definitivamente conclusa qualsiasi querelle sul tema ed oramai acclarata la possibilità di una duplice iscrizione previdenziale del socio di srl, nella ovvia sussistenza degli autonomi presupposti delineati dalla normativa di riferimento.

10. Una volta stabilito che per il socio amministratore di società che partecipi all’attività aziendale vi possa essere, in via di principio, la doppia iscrizione consentita dalla legge (anche in base alla nuova norma interpretativa), rimane sempre da accertare in concreto in ogni singola fattispecie il presupposto dello svolgimento della attività commerciale abituale e prevalente ai fini dell’iscrizione alla gestione commercianti.

11. In materia occorre dare applicazione alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 il quale a sua volta ha sostituito il comma 1 della L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29con il seguente disposto: “L’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.

12. La norma, in conformità ad una regola che non risulta derogata da alcuna delle regolamentazioni valevoli per i vari fondi previdenziali dei lavoratori autonomi (non solo commercianti; ma anche artigiani L. 8 agosto 1985, n. 443, ex art. 2; e coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai sensi della L. 9 gennaio 1963, n. 9, art. 2), prevede che l’iscrizione alla gestione previdenziale dei commercianti sia sempre subordinata alla presenza dei requisiti di abitualità e prevalenza nello svolgimento di un’attività lavorativa (di natura commerciale, artigiana, agricola).

13. Talchè non basta lo svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi, per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi; occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

14. Sotto questo profilo vale ancora il rilievo effettuato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale tale assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa.”

15. Tuttavia, in relazione a quest’ultimo inciso relativo al concetto di prevalenza (su cui anche la successiva ordinanza della Cassazione n. 22558/2010 del 5.11.2010 sollecitava “una riconsiderazione delle Sezioni Unite”), va pure chiarito che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza necessari per l’iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è nelle cause di specie a carico dell’Inps – siano da riferire ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo; ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

16. Questa stessa tesi infatti si attaglia meglio all’interpretazione più logica della norma volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, come peraltro affermato nella stessa sentenza delle Sezioni unite.

17. Essa aderisce poi maggiormente alla ratio estensiva dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di srl con la norma in esame, evitando di restringere di molto l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti e di lasciare fuori di essa tutti i casi in cui l’attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. In base ai lavori preparatori, per come risulta anche dal parere (n. 926/1998), reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro, la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l’altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di srl (in considerazione dell’assenza di rischio nella conduzione dell’impresa; mentre non c’era dubbio che l’obbligo di iscrizione sussistesse nel caso di socio unico e di soci di società di persone). Essa voleva perciò evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; e nel contempo superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

18. In conclusione, considerato che nel caso in esame la sentenza impugnata non si è attenuta ai prefati principi (su entrambi i profili sopra considerati, relativi alla ammissibilità della doppia iscrizione previdenziale per il socio di srl ed al concetto di attività prevalente) essa deve essere pertanto cassata con rinvio della causa al giudice indicato nel dispositivo. Questi procederà alla decisione della causa attenendosi ai principi di diritto sopra indicati in materia di coesistenza delle iscrizioni alle gestioni previdenziali per il socio di srl che partecipi all’attività aziendale e di individuazione dei caratteri dell’abitualità e prevalenza che deve rivestire il suo lavoro ai fini dell’iscrizione presso la gestione commercianti. La Corte di merito dovrà decidere inoltre sulla questione della qualificazione dell’impresa ai fini previdenziali evidenziata nel controricorso.

19. Il giudice di rinvio procederà inoltre alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 385 c.p.c.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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