Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8474 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 25/03/2021), n.8474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25084/2019 proposto da:

O.J., rappresentato e difeso dall’avvocato ENNIO CERIO, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il

25/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con apposito ricorso il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Salerno, sezione di Campobasso, con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato il Tribunale di Campobasso rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza O.J., affidandosi a quattro motivi.

Il Ministero dell’Interno, intimato, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, D.P.R. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a) e b), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale di Campobasso avrebbe erroneamente interpretato la storia personale ed omesso di considerare il contesto di violenza generalizzata esistente in Nigeria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 141, lett. c) e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il Tribunale non avrebbe riconosciuto la sussistenza dei presupposti per la concessione della tutela sussidiaria a fronte della situazione di grave violenza e instabilità esistente in Nigeria.

Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice molisano avrebbe omesso di svolgere la doverosa integrazione istruttoria, sia con riferimento al Paese di provenienza del richiedente, sia con riguardo ai luoghi in cui egli è transitato nel suo viaggio verso l’Italia.

Le tre censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il Tribunale di Campobasso, invero, ha esaminato la storia personale del richiedente la protezione, indicandone i profili di non credibilità (cfr. pag. 2). In particolare, il giudice di merito ha valorizzato il fatto che l’ O. non abbia saputo precisare natura, finalità ed obiettivi del gruppo degli (OMISSIS), i cui affiliati sarebbe stati responsabili dell’uccisione del genitore del richiedente e lo avrebbero perseguitato, costringendolo a fuggire; nè aveva saputo riferire alcunchè riguardo l’attività di tale setta. Il ricorrente non allega, nei vari motivi di ricorso, alcun elemento atto a superare i dubbi di attendibilità e credibilità del racconto evidenziati dal giudice di merito, con conseguente carenza di specificità, sotto tale profilo, delle censure.

Per quanto invece riguarda l’apprezzamento della situazione esistente nel Paese di provenienza del richiedente la protezione, la sentenza impugnata richiama le fonti informative in concreto consultate dal giudice di merito e dà atto delle specifiche informazioni da esse tratte. In proposito, occorre ribadire che “In tema di protezione internazionale, ai fini della dimostrazione della violazione del dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice di merito, non può procedersi alla mera prospettazione, in termini generici, di una situazione complessiva del Paese di origine del richiedente diversa da quella ricostruita dal giudice, sia pure sulla base del riferimento a fonti internazionali alternative o successive a quelle utilizzate dal giudice e risultanti dal provvedimento decisorio, ma occorre che la censura dia atto in modo specifico degli elementi di fatto idonei a dimostrare che il giudice di merito abbia deciso sulla base di informazioni non più attuali, dovendo la censura contenere precisi richiami, anche testuali, alle fonti alternative o successive proposte, in modo da consentire alla S.C. l’effettiva verifica circa la violazione del dovere di collaborazione istruttoria” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559). Ove manchi tale specifica allegazione, è precluso a questa Corte procedere ad una revisione della valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice del merito. Solo laddove nel motivo di censura vengano evidenziati precisi riscontri idonei ad evidenziare che le informazioni sulla cui base il predetto giudice ha deciso siano state effettivamente superate da altre e più aggiornate fonti qualificate, infatti, potrebbe ritenersi violato il cd. dovere di collaborazione istruttoria gravante sul giudice del merito, nella misura in cui venga cioè dimostrato che quest’ultimo abbia deciso sulla scorta di notizie ed informazioni tratte da fonti non più attuali. In caso contrario, la semplice e generica allegazione dell’esistenza di un quadro generale del Paese di origine del richiedente la protezione differente da quello ricostruito dal giudice di merito si risolve nell’implicita richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie e nella prospettazione di una diversa soluzione argomentativa, entrambe precluse in questa sede.

In definitiva, va data continuità al principio secondo cui “In tema di protezione internazionale, il motivo di ricorso per cassazione che mira a contrastare l’apprezzamento del giudice di merito in ordine alle cd. fonti privilegiate, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, deve evidenziare, mediante riscontri precisi ed univoci, che le informazioni sulla cui base è stata assunta la decisione, in violazione del cd. dovere di collaborazione istruttoria, sono state oggettivamente travisate, ovvero superate da altre più aggiornate e decisive fonti qualificate” (v. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 4037 del 18/02/2020, Rv. 657062).

Con il quarto ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè il giudice di merito non avrebbe disposto la sospensione degli effetti del provvedimento impugnato.

La censura è inammissibile.

La statuizione sulla sospensione degli effetti del provvedimento impugnato, invero, non assume alcuna valenza decisoria, trattandosi di provvedimento non definitivo, a contenuto cautelare, in relazione al quale non è ammesso il ricorso straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost. (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11756 del 17/06/2020, Rv. 657955).

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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