Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8474 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8474

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 19244/2018 proposto da:

C.L., nella sua qualità di legale rappresentante di SEI

SISTEMI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

DAVIDE ROTONDO;

– ricorrente –

contro

MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona dei procuratori Dott.

B.M.C. e Dott.ssa V.M., quale cessionaria

di UNICREDIT LEASING SPA in virtù di contratto 10/5/2017,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo

studio dell’avvocato GIULIA LO RE, rappresentata e difesa

dall’avvocato DEL ZOPPO CRISTINA;

– controricorrente –

contro

UNICREDIT LEASING SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2970/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 14/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

13/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2970/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017 e impugnata in questa sede da C.L., nella qualità di legale rappresentante di Sei Sistemi S.r.l., risulta redatta da un giudice ausiliario di quella Corte;

considerato che con OO.II. nn. 32032 e 32033, depositate in data 9 dicembre 2019, è stata sollevata, da altri Collegi di questa stessa Sezione, la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2;

ritenuto che vada, pertanto, disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla richiamata questione.

PQM

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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