Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8474 del 05/05/2020
Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 13/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8474
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –
Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 19244/2018 proposto da:
C.L., nella sua qualità di legale rappresentante di SEI
SISTEMI SRL, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
DAVIDE ROTONDO;
– ricorrente –
contro
MBCREDIT SOLUTIONS SPA, in persona dei procuratori Dott.
B.M.C. e Dott.ssa V.M., quale cessionaria
di UNICREDIT LEASING SPA in virtù di contratto 10/5/2017,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CARLO FELICE 103, presso lo
studio dell’avvocato GIULIA LO RE, rappresentata e difesa
dall’avvocato DEL ZOPPO CRISTINA;
– controricorrente –
contro
UNICREDIT LEASING SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2970/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,
depositata il 14/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
13/01/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2970/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017 e impugnata in questa sede da C.L., nella qualità di legale rappresentante di Sei Sistemi S.r.l., risulta redatta da un giudice ausiliario di quella Corte;
considerato che con OO.II. nn. 32032 e 32033, depositate in data 9 dicembre 2019, è stata sollevata, da altri Collegi di questa stessa Sezione, la questione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2;
ritenuto che vada, pertanto, disposto rinvio a nuovo ruolo in attesa della decisione della Corte costituzionale sulla richiamata questione.
PQM
la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della decisione di legittimità costituzionale del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, artt. 62 e segg., convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, nella parte in cui istituiscono i giudici ausiliari d’appello e prevedono l’assegnazione di tali giudici onorari all’esercizio di funzioni giurisdizionali in organi collegiali, per contrasto con l’art. 106 Cost., comma 2.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 gennaio 2020.
Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020