Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8473 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 24/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8473

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – rel. Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8888-2015 proposto da:

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PANARO 25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,

rappresentata e difesa dall’avvocato VINCENZO DE MICHELE, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO, C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, P.ZA DELL’UNITA’ 13, presso lo studio dell’avvocato LUISA

RANUCCI, rappresentata e difesa dall’avvocato CRISTINA GIGANTE,

giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 332/2014 della CORTE D’APPELLO DI LECCE

SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata il 26/09/2014 R.G.N.

649/13;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

24/01/2017 dal Consigliere Dott. AMELIA TORRICE;

udito l’Avvocato CRISTINA GIGANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per la cessazione della materia del

contendere.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza di prime cure, ha dichiarato la illegittimità della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato fra la Azienda Sanitaria Locale di Taranto e C.M. ed ha condannato la A.S.L. alla immediata reintegrazione dell’appellante nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a corrispondere alla stessa l’indennità pari a cinque mensilità di retribuzione.

2. La Corte ha premesso che la C. aveva partecipato, collocandosi utilmente in graduatoria, al concorso per titoli ed esami, bandito dalla A.S.L. Taranto ai sensi del della L.R. n. 4 del 2010, riservato ai dirigenti medici già in servizio presso le strutture aziendali, in forza di contratti a tempo determinato. Espletate le operazioni concorsualì ed approvata la graduatoria, era stato sottoscritto il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato. In data 5.9.2011 la ASL aveva comunicato alla lavoratrice la risoluzione del rapporto, a seguito della pronuncia n. 68 del 20111 con la quale la Corte Costituzionale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della L.R. n. 4 del 2010, art. 16, comma 3, artt. 17 e 18 art. 19, comma 8 e art. 20.

3. In punto di diritto la Corte territoriale ha osservato che: le procedure di stabilizzazione rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario e che la legge regionale era intervenuta a colmare una lacuna della normativa nazionale, stante l’inadeguatezza di quest’ultima a sanzionare l’illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato; le sentenze dichiarative di incostituzionalità, pur avendo efficacia ex tunc, non spiegano effetti sulle situazioni giuridiche già esaurite e, quindi, non incidono su rapporti consolidati, costituiti sulla base di provvedimenti divenuti inoppugnabili; nessun atto della procedura di stabilizzazione aveva formato oggetto di impugnazione da parte dei controinteressati e, anche dopo la sentenza di incostituzionalità, la ASL non aveva avviato alcuna iniziativa ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21 nonies; gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non si estendono automaticamente all’atto amministrativo adottato sulla base della norma costituzionalmente illegittima; il D.L. n. 98 del 2011, art. 16, comma 8, convertito nella L. n. 111 del 2011, non ha efficacia retroattiva e, quindi, non trova applicazione ai rapporti già in essere alla data della sua entrata in vigore, tanto più che la L. n. 14 del 2012 ne ha escluso la applicabilità ai rapporti consolidati.

4. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Azienda Sanitaria Locale Taranto sulla base di otto motivi. C.M. ha resistito con tempestivo controricorso, ed ha proposto ricorso incidentale, affidato a due articolati motivo, al quale ha resistito la ricorrente principale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La ricorrente principale ha depositato istanza, sottoscritta dal proprio difensore, con la quale è stato chiesto che si dichiari l’avvenuta cessazione della materia del contendere per intervenuta conciliazione, allegando verbale di conciliazione in sede sindacale, in data 1.2.2016.

6. Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal rappresentante della ASL TA, oltrechè dalla C. e dai rispettivi difensori, risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia in esame, con il quale è stata prevista la definitiva assunzione della C., sia pure con decorrenza successiva a quella dell’originario contratto individuale, e la rinuncia di quest’ultima alla somma attribuita dalla sentenza impugnata a titolo di risarcimento del danno.

7. Le parti si sono date atto dell’intervenuta conciliazione, del venir meno della materia del contendere in relazione al presente giudizio, e della concordata compensazione delle spese relative a quest’ultimo e ai precedenti gradi del giudizio, eccezion fatta per quelle già liquidate in corso di causa.

8. Ad avviso del Collegio il citato verbale di conciliazione è idoneo a dimostrare la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il processo.

9. Le spese sono dichiarate compensate.

PQM

LA CORTE

Dichiara cessata la materia del contendere.

Dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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