Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8472 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 06/10/2020, dep. 25/03/2021), n.8472

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21869/2019 proposto da:

E.O., rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONELLA

MACALUSO, e domiciliato presso la cancelleria della Corte di

Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CATANIA, depositate(il

17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/10/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso depositato il 27.3.2018 il ricorrente impugnava il provvedimento della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale con il quale era stata respinta la sua istanza volta ad ottenere la predetta tutela.

Con il decreto impugnato, il Tribunale di Catania rigettava il ricorso.

Propone ricorso per la cassazione di detta decisione E.O., affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1 della Convenzione di Ginevra, D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 5, 7 e 8 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, perchè il giudice di merito avrebbe erroneamente esercitato il suo potere-dovere di cooperazione istruttoria, omettendo di valutare la storia personale con riferimento al contesto socio-culturale del Paese di origine.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e l’omesso esame di un fatto decisivo, perchè il Tribunale avrebbe erroneamente diniegato la protezione sussidiaria, senza tener conto della presenza del gruppo terroristico (OMISSIS), attivo in diverse parti del territorio della Nigeria.

Le due censure, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili.

Il giudice di merito ha in effetti ritenuto la storia personale poco credibile, poichè il ricorrente era incorso in palesi contraddizioni su alcuni elementi essenziali, come ad esempio il numero dei fratelli e sorelle da lui dichiarato, che non coincide con il numero dei fratelli che, secondo il suo racconto, sarebbero stati uccisi dagli appartenenti alla setta degli (OMISSIS), alla quale egli si sarebbe rifiutato di aderire. Inoltre, ha valutato il merito della storia alla luce delle informazioni disponibili sulla Nigeria (cd. C.O.I.), evidenziando che l’appartenenza alla setta degli (OMISSIS) è ereditaria per il figlio maggiore ed avviene su base volontaria, onde non appare giustificato l’eccidio di tutti gli altri figli. Infine, ha evidenziato la presenza, nella zona di origine del richiedente, del fenomeno delle cd. sette universitarie, l’affiliazione alle quali sarebbe stata vietata nel 2004 in considerazione della loro natura violenta, ma ha anche dato atto che nulla, nel racconto dell’ E., faceva riferimento a tale specifico fenomeno. I motivi in esame non si confrontano con gli argomenti posti in rilievo dal giudice territoriale, con conseguente loro evidente carenza di attinenza alla ratio decidendi del provvedimento impugnato.

Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 2,5 e 19, perchè il Tribunale non avrebbe concesso la protezione umanitaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo. Ad avviso del ricorrente, invero, il giudice siciliano avrebbe dovuto riconoscere quantomeno la tutela umanitaria in considerazione del rischio al quale egli sarebbe esposto in caso di rimpatrio, per effetto della situazione politica e sociale esistente in Nigeria e delle difficoltà che egli incontrerebbe per conseguire un nuovo radicamento in quel contesto.

La censura è inammissibile, posto che anch’essa non coglie la ratio del rigetto della specifica protezione di cui si discute. Il Tribunale, invero, ha escluso la protezione umanitaria per mancata allegazione, da parte dell’ E., di qualsiasi profilo di vulnerabilità; il ricorrente non attinge in alcun modo questo decisivo passaggio della motivazione del provvedimento impugnato, limitandosi a proporre argomenti generici, relativi alla natura fondamentale dei diritti alla vita ed all’alimentazione, che appaiono privi di qualsiasi profilo di attinenza alla specifica condizione soggettiva dell’interessato.

In definitiva, il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nulla per le spese, in assenza di notificazione di controricorso da parte del Ministero intimato nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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