Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8471 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 22/09/2020, dep. 25/03/2021), n.8471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21567/2019 proposto da:

S.A., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI, e

domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di BRESCIA depositato il 13/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/09/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Brescia respingeva l’istanza del ricorrente, volta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale od umanitaria, ritenendo non credibile la storia riferita dal richiedente ed insussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’invocata tutela.

Il Tribunale di Brescia, con il decreto impugnato, respingeva il ricorso avverso detto provvedimento reiettivo.

Propone ricorso per la cassazione della decisione di rigetto S.A. affidandosi a tre motivi.

Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione ai fini della partecipazione all’udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il Tribunale di Brescia avrebbe erroneamente esercitato il dovere di cooperazione istruttoria.

Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omessa motivazione in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5, perchè il giudice di merito avrebbe immotivatamente escluso la sussistenza, nel Paese di origine del richiedente (Ghana), della condizione di violenza generalizzata richiesta per la concessione della protezione sussidiaria.

Le due doglianze, che meritano un esame congiunto, sono inammissibili. Il decreto ricostruisce infatti la situazione interna del Ghana, escludendo la sussistenza in concreto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (dovendosi in tal senso interpretare l’erroneo riferimento fatto dal ricorrente al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14), richiamando le fonti internazionali consultate (cfr. pagg. 5 e 6) e consentendo in tal modo al richiedente il duplice controllo della fonte consultata e della specifica informazione da essa tratta. Rispetto alla ricostruzione fatta propria dal Tribunale, che appare coerente con i criteri di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3 (dovendosi in tal senso interpretare l’erroneo riferimento fatto dal ricorrente al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3) lo S. non richiama alcuna fonte informativa diversa rispetto a quelle indicate dal giudice bresciano, dalla quale si possano trarre notizie più precise o più aggiornate, tali da evidenziare uno scorretto uso, da parte del giudice di merito, del potere-dovere di cooperazione istruttoria (cfr. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 26728 del 21/10/2019, Rv. 655559).

Con il terzo motivo il ricorrente solleva l’eccezione di legittimità costituzionale del D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, per difetto dei requisiti di necessità ed urgenza, violazione degli artt. 77 e 111 Cost. e dei limiti di cui alla L. n. 400 del 1988, art. 15. Ad avviso del ricorrente, la scelta del rito camerale articolato in un solo grado di giudizio, con udienza meramente eventuale e difese solo scritte, non costituirebbe sufficiente garanzia dell’effettività del diritto di difesa del richiedente asilo.

La doglianza è infondata. Questa Corte ha già ritenuto, con statuizione che merita di essere ribadita, “… manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 1, poichè il rito camerale ex art. 737 c.p.c., che è previsto anche per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, è idoneo a garantire il contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tale caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-02). Con la medesima decisione sono state, analogamente, ritenute manifestamente infondate sia “… la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, relativa all’eccessiva limitatezza del termine di trenta giorni prescritto per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto del tribunale, poichè la previsione di tale termine è espressione della discrezionalità del legislatore e trova fondamento nelle esigenze di speditezza del procedimento” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018 Rv. 649521-03; conf. Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 28119 del 05/11/2018, Rv. 651799-03), sia “… la questione di legittimità costituzionale del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 13, nella parte in cui stabilisce che la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione debba essere conferita, a pena di inammissibilità, in data successiva alla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, poichè tale previsione non determina una disparità di trattamento tra la parte privata ed il Ministero dell’interno, che non deve rilasciare procura, armonizzandosi con il disposto dell’art. 83 c.p.c., quanto alla specialità della procura, senza escludere l’applicabilità dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 3” (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 17717 del 05/07/2018, Rv. 649521-04; conf. Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 2342 del 03/02/2020, Rv. 656643).

Da quanto precede deriva il rigetto del ricorso. Nulla per le spese, non avendo il Ministero intimato notificato controricorso nel presente giudizio di legittimità.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater – della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

PQM

la Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 22 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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