Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8471 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. II, 13/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 13/04/2011), n.8471

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.M., (OMISSIS), rappresentato e difeso da se

medesimo ex art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in

Roma, via G. Belloni n. 88, presso lo studio dell’Avvocato Daniela

Dal Bo;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore condominiale pro

tempore;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 164/09, depositata in

data 3 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, il Tribunale di Rovigo, con sentenza n. 164 del 2009, depositata il 3 aprile 2009, ha rigettato l’appello proposto da B. M. avverso la sentenza del Giudice di pace di Rovigo n. 443/2007, che, decidendo sulla opposizione proposta dal B. avverso il decreto ingiuntivo richiesto dal Condominio (OMISSIS) per il pagamento di spese condominiali, aveva revocato il decreto opposto, in quanto il B. non era proprietario delle unità immobiliari cui si riferivano le spese, ma aveva condannato il medesimo B. al pagamento delle spese in qualità di usufruttuario;

che il Tribunale ha ritenuto che correttamente il Giudice di pace abbia condannato l’opponente al pagamento delle spese, trattandosi di spese da questi dovute ai sensi dell’art. 1004 cod. civ.;

che B.M. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due vizi della sentenza impugnata, ribadendo, innanzitutto, il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere egli stato indicato nel decreto ingiuntivo quale proprietario della unità immobiliare cui si riferivano le spese richieste; e denunciando l’ultrapetizione della sentenza impugnata, in quanto egli è stato condannato al pagamento di una somma in una qualità diversa da quella in riferimento alla quale era stata effettuata la richiesta di pagamento;

che l’intimato condominio non ha svolto attività difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) Il ricorso appare inammissibile, in quanto, pur avendo ad oggetto una sentenza depositata nella vigenza dell’art. 366 bis cod. proc. civ., non contiene, a conclusione dei singoli motivi di ricorso, la formulazione di specifici quesiti di diritto.

Si rileva inoltre che le censure proposte dal ricorrente non attaccano la ratio decidendi della sentenza impugnata che (…) ha ritenuto giustificata la condanna del ricorrente nella qualità di usufruttuario, facendo applicazione dell’art. 1004 cod. civ., ma si limitano a riproporre le medesime censure già fatte valere con l’atto di appello e motivatamente disattese dal tribunale.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo l’intimato Condominio svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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