Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8470 del 31/03/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 19/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4380-2015 proposto da:

T.R., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE DELLE MEDAGLIE D’ORO 48, presso lo studio dell’avvocato GIULIO

MASTROIANNI, rappresentato e difeso dall’avvocato LETIZIA

CIUFFARELLA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A., C.F. (OMISSIS) e ALLEANZA

ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona dei legali

rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA

APRICALE 31, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO VITOLO, che le

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIULIA SALAMI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 478/2014 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 15/05/2014 r.g.n. 886/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GIULIA SALAMI.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza pubblicata il 19.8.14 la Corte d’appello di Milano, pronunciando in sede di rinvio dopo che la sua precedente pronuncia n. 315/09 era stata cassata da questa S.C. con sentenza n. 5554/13, rigettava l’appello di T.R. contro la sentenza n. 2720/07 del Tribunale ambrosiano che aveva accertato la legittimità del licenziamento disciplinare intimato al lavoratore in data 11.4.01 da Alleanza Assicurazioni S.p.A.

Al lavoratore l’azienda aveva contestato di aver fatto sottoscrivere all’assicurata U.G. i modelli di cessione a suo favore di due polizze, delle quali era titolare la U. medesima, facendole credere che si trattava di moduli per ottenere il duplicato degli originali smarriti e di aver, invece, il T. chiesto il riscatto di entrambi i contratti.

Per la cassazione della sentenza ricorre T.R. affidandosi a tre motivi.

Assicurazioni Generali S.p.A. e Alleanza Assicurazioni S.p.A. resistono con unico controricorso.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1- Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di norme processuali e omessa valutazione di una prova documentale offerta e ammessa dal giudice di primo grado, consistente nella dichiarazione scritta rilasciata il 3.11.2000 da sig. D.C.G., agente generale, che erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto non tempestivamente depositato nel corso del giudizio di primo grado, nonostante che – in realtà – tale produzione risultasse ritualmente effettuata all’udienza del 14.2.03.

Analoga doglianza viene fatta valere con il secondo motivo, sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con conseguente errata ricostruzione, da parte dei giudici di rinvio, dei fatti di causa.

Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2119 e 2697 c.c. e della L. n. 604 del 1966, art. 5 nella parte in cui la sentenza impugnata pare invertire l’onere probatorio dell’esistenza d’una giusta causa o d’un giustificato motivo di recesso a carico del lavoratore, non avendo la Corte territoriale speso alcuna parola nella ricerca d’una seppur minima prova a conforto delle contestazioni mosse dall’azienda al ricorrente, smentite sotto plurimi profili dalle risultanze processuali.

2- I primi due motivi – da esaminarsi congiuntamente perchè connessi – sono infondati.

L’omesso esame d’un dato elemento di prova non è censurabile innanzi a questa S.C. nè sotto forma di error in procedendo nè sotto forma di omesso esame d’un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Non lo è sotto il primo profilo perchè l’error in procedendo veicolabile attraverso il canale d’accesso costituito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 è solo quello idoneo a determinare nullità della sentenza o del procedimento, mentre tale non è la mancata valutazione d’un documento che si assume essere stato ritualmente prodotto (cfr., e pluribus, Cass. n. 15113/01; Cass. n. 2819/99), la quale – al più – si risolve in un vizio di motivazione (ma su ciò, dopo la novella dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, v. meglio infra).

Non lo è neppure sotto il secondo, giacchè il vizio denunciabile attraverso il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (applicabile, ai sensi del cit. art. 54, comma 3, alle sentenze pubblicate dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, cioè alle sentenze pubblicate dal 12.9.12 e, quindi, anche alla pronuncia in questa sede impugnata) consiste, come statuito da Cass. S.U. 7.4.14 n. 8053 e dalle successive pronunce conformi, nell’omesso esame d’un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e, quindi, non un punto o un profilo giuridico o la maggiore o minore significatività del fatto medesimo o il suo apprezzamento) e non nella diversa ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere o in un difforme od omesso apprezzamento di determinati elementi probatori.

Infatti, sempre come statuito dalla citata sentenza delle S.U., l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Nel caso di specie il fatto decisivo non era la portata del documento de quo e la sua valenza probatoria, bensì la circostanza dell’abusivo riempimento, da parte dell’odierno ricorrente, dei documenti fatti firmare in bianco alla U., fatto che la sentenza impugnata ha espressamente esaminato e che ha motivatamente ricostruito (che, poi, lo abbia fatto in maniera condivisibile o meno è questione di merito, in quanto tale estranea al giudizio di questa S.C.).

3- Il terzo motivo è – ancor prima che infondato – ininfluente ai fini del decidere, atteso che qualunque questione in ordine alla ripartizione dell’onere probatorio in tanto si pone in quanto in sua applicazione sia stata emessa la sentenza a fronte di prove carenti o contraddittorie, non anche quando – come avvenuto nella vicenda processuale in oggetto – la causa sia stata decisa in base al positivo accertamento dei fatti posti a base della pretesa azionata dalla società per ottenere l’accertamento della legittimità del proprio recesso.

Per il resto, le ulteriori considerazioni del ricorso circa le risultanze istruttorie e la loro valenza ne sollecitano sostanzialmente un rinnovato apprezzamento nel merito, il che non è consentito in sede di legittimità.

4- In conclusione, il ricorso è da rigettarsi.

Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA