Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8470 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. II, 13/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 13/04/2011), n.8470

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.I. e C.A., rappresentati e difesi, per

procura speciale in calce al ricorso, dall’Avvocato GRAMAZIO

Giovanni, presso lo studio del quale in Roma, Via Dardanelli n. 21,

sono elettivamente domiciliati;

– ricorrenti –

contro

S.L. e S.C., rappresentati e difesi, per

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avvocati NANNELLI

Roberto e Mario Mendicini, presso lo studio del quale in Roma, Via

Carlo Mirabello n. 14, sono elettivamente domiciliati;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1752/08,

depositata in data 28 ottobre 2008.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

3 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito, per i resistenti, l’Avvocato Nannelli;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, il quale ha concordato con la relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che il Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Empoli, ha accolto la domanda proposta da S.E. e ha ordinato ad A.I. e C.A. di demolire la costruzione da essi edificata in Empoli a distanza non legale dal confine;

che l’ A. e la C. hanno proposto gravame che, nel contraddittorio con gli eredi di S.E., è stato rigettato dalla Corte d’appello di Firenze;

che, sul rilievo degli appellanti, i quali imputavano al Tribunale di essere incorso in confusione, per non avere distinto la violazione della distanza dal confine dalla violazione delle distanze tra costruzioni, la Corte d’appello ha ritenuto che la distinzione evocata attenesse esclusivamente ai fini della applicazione del diritto di prevenzione, mentre nel caso di specie era stato provato che il regolamento edilizio del Comune di Empoli imponeva il rispetto di una distanza dal confine e che entrambe le costruzioni di proprietà delle parti erano state erette a distanza non regolamentare dal confine, sicchè la sentenza impugnata, che aveva “disposto la demolizione (rectius: l’arretramento fino alla distanza regolamentare dal confine) della costruzione degli appellanti” doveva essere confermata;

che, ad avviso della Corte d’appello, il rinvio alle norme dei regolamenti edilizi comunali contenuto nell’art. 873 cod. civ., opera con riferimento alla intera disciplina predisposta da tali fonti e quindi anche alle norme che prescrivono non soltanto una maggiore distanza tra edifici, ma anche un determinato distacco dal confine, con conseguente legittimazione del proprietario frontista ad agire anche per la riduzione in pristino;

che, da ultimo, la Corte d’appello ha ritenuto del tutto ininfluente la circostanza che gli appellanti avessero ottenuto il condono edilizio per il proprio fabbricato;

che per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso A.I. e C.A. sulla base di un motivo, rubricato “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, per non avere la sentenza stessa preso in esame quanto sostenuto nei motivi di appello e segnatamente nei punti 5^, 6^ e 7^ dell’atto di gravame;

che hanno resistito, con controricorso, S.L. e S. C., i quali hanno eccepito la inammissibilità del ricorso per diversi profili;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma è stata redatta relazione, che è stata notificata alle parti e comunicata al Pubblico Ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione:

“(…) E’ innanzitutto infondata l’eccezione di difetto di procura speciale, giacchè la procura speciale rilasciata su foglio spillato in calce al ricorso con la quale i ricorrenti hanno nominato l’Avvocato Gramazio quale loro procuratore legale nel ricorso dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione per la cassazione della sentenza n. 1752/08 emessa dalla Corte d’appello di Firenze, pur non contenendo l’esplicito conferimento al difensore del mandato ad impugnare, non può essere interpretata altro che come mandato a proporre il ricorso per cassazione avverso la indicata sentenza, nella quale i conferenti il mandato erano rimasti completamente soccombenti.

E’ invece fondata l’eccezione di inammissibilità con la quale si deduce che i ricorrenti hanno dedotto come vizio di motivazione un vizio di omessa pronuncia. Ed è noto che l’omessa pronuncia, quale vizio della sentenza, deve essere fatta valere dal ricorrente per cassazione esclusivamente attraverso la deduzione della violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., e non già con la denuncia della violazione di norme di diritto sostanziale ovvero del vizio di motivazione ex art. 360 cod. proc. civ., n. 5, in quanto tali ultime censure presuppongono che il giudice di merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa (Cass., n. 3190 del 2006; Cass., n. 24856 del 2006; Cass., n. 26598 del 2009).

In ogni caso, il motivo risulta manifestamente infondato, dal momento che la sentenza impugnata ha esaminato proprio la questione dell’ammissibilità o meno, in un caso in cui i regolamenti edilizi comunali prevedano il rispetto di una certa distanza dal confine, di una pronuncia ripristinatoria e non solo risarcitoria. Con un punto inserito nell’unico motivo di ricorso, i ricorrenti si dolgono altresì del fatto che la Corte d’appello abbia introdotto la distinzione tra demolizione e arretramento sino al rispetto della distanza regolamentare dal confine e sollecitano una specificazione della portata della precisazione.

Ove una simile deduzione possa essere considerata come la proposizione di un autonomo motivo di ricorso, lo stesso sarebbe inammissibile, non essendo illustrate dai ricorrenti le ragioni della censura, se cioè per violazione di legge o per vizio di motivazione (certamente peraltro non per omessa pronuncia), e non essendo il motivo corredato da quesito di diritto. Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata;

che appare comunque opportuno, con riferimento al primo motivo di ricorso, evidenziare che la mancata deduzione del vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 4, come in specie è avvenuto, oltre ad evidenziare un difetto del ricorrente nell’identificazione dell’errore che avrebbe commesso il giudice del merito e a rendere non pertinente la censura formulata, impedisce qualsiasi valutazione della fondatezza del motivo, in quanto preclude quell’esame degli atti processuali necessario alla verifica della sussistenza dell’omissione lamentata, che in sede di legittimità è consentito unicamente per il riscontro di errores in procedendo (Cass. n. 9318 del 2009);

che non indicono a diverse conclusioni le argomentazioni svolte nella memoria ex art. 380 bis cod. proc. civ., comma 3, depositata dai ricorrenti;

che, in proposito, premesso che nella giurisprudenza di legittimità si è chiarito che quando è violata la norma di un piano regolatore comunale dal quale in maniera assoluta e inderogabile è prescritta una certa distanza delle costruzioni dal confine rimangono inapplicabili le disposizioni del codice attuative del principio della prevenzione (Cass. n. 13007 del 2000; Cass. n. 4366 del 2001;

Cass. n. 4199 del 2007), si deve qui considerare che l’art. 2058 cod. civ., comma 2, il quale prevede la possibilità di ordinare il risarcimento del danno per equivalente, anzichè la reintegrazione in forma specifica, in caso di eccessiva onerosità di quest’ultima, non trova applicazione nelle azioni intese a far valere un diritto reale, la cui tutela esige la rimozione del fatto lesivo come quella diretta ad ottenere la riduzione in pristino per violazione delle norme sulle distanze, atteso il carattere assoluto del diritto leso (Cass. n. 2398 del 2009; Cass. n. 11744 del 2003);

che i ricorrenti non tengono neanche conto del fatto che, ai sensi dell’art. 872, cod. civ., la riduzione in pristino, essendo un mezzo di tutela volto ad eliminare le violazioni delle disposizioni sulle distanze nelle costruzioni, può essere riconosciuta ed eseguita in termini meno radicali dell’eliminazione fisica dell’intera cosa, attraverso la condanna all’arretramento del manufatto alla distanza prescritta (Cass. n. 14611 del 2007; Cass. n. 9318 del 2009), e di tanto non è ravvisabile, in ogni caso, un interesse a dolersi della parte obbligata all’arretramento;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che, in applicazione del principio della soccombenza, i ricorrenti devono essere condannati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione della spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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