Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 847 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 847

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22889-2015 proposto da:

G.M. elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso unitamente e

disgiuntamente dagli avvocati ROSARIO TRIMARCHI e GIUSEPPE GIUFFRIDA

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 129/2015 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

emessa il 26/02/2015 e depositata il 25/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

” G.M. propone ricorso per cassazione avverso sentenza della Corte d’Appello di Messina, sezione specializzata agraria, del 26 febbraio-25 marzo 2015 che, a seguito di appello di C.M. avverso sentenza n. 685/2007 del Tribunale di Messina, sezione specializzata agraria, e in riforma della impugnata sentenza, ha dichiarato l’affrancazione di due appezzamenti agricoli, già in proprietà dell’attuale ricorrente, determinando la somma dovuta quale indennità di affrancazione. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione dell’art. 375 c.p.c., n. 1 e n. 5. Entrambi i primi due motivi proposti nel ricorso, infatti, benchè rubricati come denuncianti violazioni di legge, nel loro effettivo contenuto presentano una valutazione alternativa – effettuata per precisione nell’ambito del primo motivo e globalmente richiamata nel secondo – dei presupposti fattuali dell’applicazione delle norme invocate, incorrendo così in inammissibilità. Il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., per avere la corte territoriale disposto la compensazione delle spese dei due gradi di merito anzichè condannare C.M. a rifondere all’attuale ricorrente le spese del grado d’appello, avendo già il primo giudice condannato la suddetta a rifondere a controparte le spese del primo grado. Visto il risultato, infatti, dell’accertamento del giudice d’appello, che l’ha condotto a riformare la sentenza del primo grado a favore della C., non sussiste alcuna violazione di legge in ordine alle spese nella sentenza impugnata.”; ritenuto che detta relazione sia condivisibile – tenuto conto anche della più recente giurisprudenza sulle condizioni di affrancazione di questa Suprema Corte (Cass. sez. 3, 4 marzo 2014 n. 5021) che il giudice d’appello ha in effetti seguito pur non citandola – e che la memoria successivamente depositata del ricorrente non abbia apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, e che non vi è luogo a pronuncia sulle spese processuali, non essendosi costituita l’intimata;

ritenuto che dagli atti il processo risulta esente, per cui non si applica il D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando il processo esente.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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