Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8469 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 18/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7338-2011 proposto da:

BARISELLI COSTRUZIONI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

TITO LABIENO 118, presso lo studio dell’avvocato FILIPPO GIAMPAOLO,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato SANDRO

CARTAINO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

– I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso lo studio degli avvocati LUCIA PUGLISI,

GIANDOMENICO CATALANO, LORELLA FRASCONA’, che lo rappresentano e

difendono, giusta delega in atti;

– I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ENRICO MITTONI, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO, CARLA

D’ALOISIO, LUIGI CALIULO, giusta delega in atti;

– controricorrenti –

e contro

EQUITALIA ESATRI S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 581/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/12/2010 R.G.N. 66/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato FILIPPO GIAMPAOLO;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega Avvocato ANTONINO SGROI;

udito l’Avvocato LORELLA FRASCONA’.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza depositata in data 11 dicembre 2010, la Corte d’appello di Brescia ha rigettato l’impugnazione proposta da Bariselli costruzioni s.r.l. contro la sentenza resa dal Tribunale di Brescia, nel contraddittorio con l’Inps, l’Inail e Equitalia Esatri s.p.a., di rigetto dei ricorsi proposti, separatamente e poi riuniti, dall’appellante, odierna ricorrente, contro i verbali di accertamento e le cartelle esattoriali con cui, sulla base della accertata l’esistenza di rapporti di lavoro subordinato tra la società e alcuni lavoratori, formalmente associati in partecipazione, era stato intimato il pagamento, in favore dell’Inps e dell’Inail, di contributi e premi omessi, con relative somme aggiuntive.

2. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione fondato su quattro motivi, cui resistono l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti, e l’Inail con distinti controricorsi. Non svolge attività difensiva Equitalia Esatri s.p.a. L’Inail deposita memoria.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

I motivi di ricorso sono quattro.

1. Il primo motivo riguarda la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2549, 2552 e 2553 c.c.: la società censura la sentenza nella parte in cui non ha approfondito alcuni aspetti concreti dei rapporti di lavoro in esame (obbligo del rendiconto periodico dell’associante e L’esistenza per l’associato di un rischio), che avrebbero deposto per l’inquadramento dei contratti de quibus nello schema legale dell’associazione in partecipazione. Censura altresì la sentenza nella parte in cui non ha dato il giusto rilievo al nomen iuris dato dalle parti.

2. Il secondo motivo ha ad oggetto l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa la simulazione dei contratti di associazione in partecipazione. La parte si duole essenzialmente del fatto che la Corte, non ammettendo la prova testimoniale richiesta e dando per converso rilievo alle dichiarazioni rese dai lavoratori nei verbali ispettivi, è incorsa in gravi errori ed omissioni nella valutazione delle risultanze processuali.

3. Il terzo motivo è incentrato sulla violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 461, artt. 24 e 29 e art. 617 c.p.c.. La ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto che i vizi relativi alle cartelle esattoriali fossero meramente formali, senza considerare che, in radice, esse non potevano essere emesse in pendenza del giudizio di accertamento negativo, ai sensi del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, comma 3.

4. Il quarto motivo riguarda la violazione e falsa applicazione della L. n. 388 del 2000, art. 16, comma 8, lett. b) e si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto applicabile le più gravi sanzioni relative all’evasione contributiva, piuttosto che alla omissione.

5. I primi due motivi si affrontano congiuntamente, per l’evidente connessione che li lega.

5.1. Va in primo luogo rilevato che la ricorrente trascura di riportare nel ricorso, neppure per stralcio o nelle parti salienti, i contratti di associazione in partecipazione sottoscritti dalle parti. Inoltre, tali documenti che secondo la stessa ricorrente non sarebbero stati adeguatamente valutati dai giudici di merito, – non risultano depositati con il ricorso per cassazione, nè la parte fornisce precise indicazioni per una loro facile reperibilità nei fascicoli di parte o d’ufficio. Il mancato assolvimento di questi oneri rende il ricorso non rispettoso del principio di specificità di motivi e di autosufficienza, in forza del quale qualora il ricorrente per cassazione si dolga dell’omessa od erronea valutazione di atti o documenti da parte del giudice del merito ha l’onere di indicare nel ricorso il contenuto rilevante dei documenti stessi, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali e assolvendo il duplice onere imposto dalle norme previste dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pena di inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pena di improcedibilità del ricorso)(Cass. Sez. U., 11/4/2012, n. 5698; Cass. Sez. U., 3/11/2011, n. 22726; v. pure Cass. 12/12/2014, n. 26174; Cass. 7/2/2011, n. 2966).

5.2. Ulteriore profilo di inammissibilità, e per le stesse ragioni su evidenziate, deve riscontrarsi con riguardo alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di ispezione, che sarebbero state erroneamente poste dalla corte territoriale a fondamento del giudizio circa le modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, solo parzialmente trascritte e non prodotte unitamente al ricorso per cassazione. Inoltre, la ricorrente non ha assolto l’onere di indicare specificamente le circostanze che formavano oggetto della prova, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse che, per il principio di autosufficienza del ricorso, la Corte di cassazione dev’essere in grado di compiere solo sulla base delle deduzioni contenute nell’atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative (Cass. Sez. Un., 22/12/2011, n. 28336; Cass. 30/9/2015, n. 19410). Tale indicazione appare vieppiù necessaria a fronte della puntuale motivazione della corte territoriale, che ha ritenuto inammissibile la prova medesima, in quanto le circostanze capitolate sarebbero state inidonee ad incidere sulle altre risultanze istruttorie, tutte convergenti per la qualificazione dei rapporti come di lavoro subordinato.

5.3. Ancora, deve osservarsi che, con riguardo al primo motivo di ricorso, nella sentenza impugnata non si colgono affermazioni in contrasto con le norme invocate, nè d’altro canto esse vengono specificamente riportate dalla ricorrente nell’illustrazione dei motivi. Il vizio di violazione di legge, pertanto, non è dedotto con le modalità richieste dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass., ord., 15/1/2015, n. 635; Cass. 26/6/2013, n. 16038; Cass. 8/3/2007, n. 5353; Cass., 16/1/2007, n. 828; Cass. 19/1/2005, n. 1063; Cass. 6/4/2006, n. 8106).

6. Le censure proposte, invece, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, oltre ai profili di inammissibilità su rilevati, sono inidonee ad infirmare la motivazione sotto il profilo della sua adeguatezza e congruità logico-giuridica.

6.1. In linea di principio, deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la riconducibilità del rapporto di lavoro al contratto di associazione in partecipazione con apporto di prestazione lavorativa da parte dell’associato ovvero al contratto di lavoro subordinato con retribuzione collegata agli utili, esige un’indagine del giudice di merito volta a cogliere la prevalenza, alla stregua delle modalità di attuazione del concreto rapporto, pur nell’indubbio rilievo del nomen iuris usato dalle parti, degli elementi che caratterizzano i due contratti, tenendo conto, in particolare, che, mentre il primo implica l’obbligo del rendiconto periodico dell’associante e l’esistenza per l’associato di un rischio di impresa, il secondo comporta un effettivo vincolo di subordinazione più ampio del generico potere dell’associante di impartire direttive e istruzioni al cointeressato, con assoggettamento al potere gerarchico e disciplinare di colui che assume le scelte di fondo dell’organizzazione aziendale (Cass. 29/1/2015, n. 1692; Cass. 4/10/2015, n. 20189; Cass. 28/1/2013, n. 1817; Cass. 24/2/2011, n. 4524).

6.2. L’art. 2549 c.c., prevede che con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto. Il sinallagma è costituito dalla partecipazione agli utili (e quindi al rischio d’impresa, di norma esteso anche alla partecipazione alle perdite) a fronte di un “determinato apporto” dell’associato, che può consistere anche nella prestazione lavorativa del medesimo. In tal caso l’associato si inserisce nell’assetto organizzativo aziendale e quindi – essendo la gestione dell’impresa nella disponibilità dell’associante (art. 2552 c.c., comma 1) – si sottopone al potere direttivo di quest’ultimo. E’ ben possibile allora che l’espletamento della prestazione lavorativa assuma caratteri in tutto simili a quelli della prestazione lavorativa svolta nel contesto di un rapporto di lavoro subordinato.

6.3. La Corte territoriale si è pienamente conformata ai principi su esposti: in particolare, ha accertato che, nonostante l’espressa pattuizione di una periodica determinazione degli utili, peraltro in una percentuale non precisata in tutti i contratti, quasi tutti i lavoratori (tranne che per alcuni che avevano portato a termine il contratto e ricevuto una rendicontazione finale con un supplemento di compenso percentuale), erano stati pagati con una retribuzione oraria fissa e senza conguaglio; che l’orario di lavoro era predeterminato e i lavoratori sottostavano alle direttive di un caposquadra o di un capo cantiere, che indicava i cantieri presso i quali ciascuno di essi doveva svolgere attività lavorativa; che i prestatori d’opera non erano informati della partecipazione all’impresa di altre persone (art. 2550 c.c.), nè avevano mai ricevuto rendiconti o accesso ai libri contabili dell’impresa; che alcuni lavoratori, associati per un cantiere, erano stati trovati intenti a lavorare in altro cantiere, per il quale non vi erano interessenze; che vi era per loro l’obbligo di comunicare le assenze al caposquadra; che alcuni lavoratori, sia prima della stipula del contratto di associazione in partecipazione, sía dopo la sua conclusione, erano stati lavoratori subordinati, svolgendo le medesime mansioni e con le stesse modalità esecutive; che per altri lavoratori sui moduli per l’ingresso in cantiere era indicato che si trattava di lavoratori subordinati, nonostante la formale stipulazione di contratti di associazione in partecipazione; che la consegna di alcuni rendiconti a pochissimi lavoratori doveva ritenersi inidonea a qualificare diversamente il rapporto, in ragione delle modalità di esecuzione della prestazione che non consentivano di configurare un rischio in capo al prestatore nè di individuare una corrispondenza tra la partecipazione prevista nel contratto e la prestazione lavorativa effettiva.

6.4. Si è in presenza di un giudizio incensurabile in questa sede, avendo la Corte territoriale dato adeguatamente conto del proprio convincimento con argomentazioni logiche e coerenti, supportate da evidenze istruttorie puntualmente indicate. Al riguardo va ricordato che spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. 13/6/2014, n. 13485; Cass. 10/6/2014, n. 13054; Cass. ord., 6/4/2011, n. 7921; Cass. 15/7/2009, n. 16499; Cass. 5/10/2006, n. 21412; Cass. 15/4/2004 n. 7201; Cass. 7/8/2003 n. 11933).

7. Il terzo motivo è infondato. Il D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3, consente agli enti previdenziali, per i contributi e premi di cui siano creditori, di procedere all’iscrizione a ruolo anche in mancanza del titolo esecutivo, che invece è necessario per tutti gli altri soggetti, come prescritto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 21. Per i contributi e premi è sufficiente l’esistenza di un accertamento ispettivo che li riconosca dovuti, a condizione però che detto accertamento non venga impugnato; in tal caso, l’iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice. Questo principio va tuttavia raccordato con il sistema processuale che regola il giudizio di impugnazione della cartella esattoriale, del tutto assimilabile ad una opposizione a decreto ingiuntivo (così Cass. 6/8/2012, n. 14149; Cass. 15/6/2015, n. 12333): ciò implica che, in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell’opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l’iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo. In altri termini, gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l’impossibilità, per l’Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l’accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell’ammontare del proprio credito (cfr., Cass. 19/1/2015, n. 774; Cass. 26/11/2011, n. 26395). Alla luce di questi principi, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale della parte (sul quale v. Cass. Sez. Un. 15 gennaio 1996, n. 264; Cass. 18 aprile 2002, n. 5635) di rilevare l’illegittimità delle iscrizioni a ruolo, in quanto effettuate durante la pendenza del giudizio di opposizione, giacchè un eventuale pronuncia sul punto non comporta alcun risultato giuridicamente apprezzabile per la parte, venendo qui in rilievo esclusivamente l’accertamento della fondatezza della pretesa contributiva dell’ente e non essendo stato neppure dedotto che le cartelle di pagamento emesse siano state azionate in via esecutiva.

8. Anche il quarto motivo è infondato. La corte territoriale ha spiegato le ragioni per cui ha ritenuto applicabili le sanzioni previste dalla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. b), ravvisando nella condotta della società ricorrente un’ipotesi di evasione contributiva, e non di omissione, dovendosi presumere nella stipulazione dei contratti di associazione in partecipazione una finalità datoriale di occultamento dei dati e finendo così per gravare sul datore di lavoro l’onere di provare l’assenza d’intento fraudolento. Tale giudizio appare corretto e in linea con l’orientamento di questa Corte (da ultimo, Cass. 25/08/2015, n. 17119).

9. Alla luce di queste considerazioni, il ricorso deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese del presente giudizio, in applicazione del criterio della soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore di ciascuno dei controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 7200,00, di cui Euro 200 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge. Nulla le spese nei confronti della parte rimasta intimata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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