Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8469 del 23/03/2021

Cassazione civile sez. III, 23/03/2021, (ud. 02/12/2020, dep. 23/03/2021), n.8169

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33071/2019 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BEVAGNA, 46,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA CARDINALI, rappresentato e

difeso dagli avvocati FEDERICO MUZI, STEFANO MINGARELLI;

– ricorrenti –

e contro

MINISTERO DELL’INTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE FIRENZE SEZIONE

PERUGIA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 595/2019 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA,

depositata il 30/09/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

02/12/2020 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. S.M., cittadino del (OMISSIS), chiese alla competente commissione territoriale il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

(a) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e segg.;

(b) in via subordinata, il riconoscimento della “protezione sussidiaria” di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

(c) in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. Il richiedente dedusse a fondamento della sua istanza di esser giunto in Italia in cerca di una professione maggiormente remunerativa, data la condizione di povertà presente nel paese di origine, in particolare nella regione di Casamance, zona di provenienza.

La Commissione territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento S.M. propose ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, dinanzi il Tribunale di Perugia, che, con ordinanza del 19 ottobre 2018, rigettò il reclamo.

3. Tale decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Perugia con sentenza n. 595/2019 pubblicata il 30 settembre 2019.

La Corte territoriale ha ritenuto:

a) infondata la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo il richiedente vittima di episodi di violenza o persecuzione;

b) infondata la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, mancando un conflitto armato interno di violenza indiscriminata;

c) infondata la domanda di protezione umanitaria, non sussistendo una situazione di particolare vulnerabilità;

4. La sentenza è stata impugnata per cassazione da S.M. con ricorso fondato su tre motivi.

Il Ministero dell’Interno si costituisce per resistere al ricorso senza spiegare alcuna difesa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. a) e) f), artt. 3, 7, 8, 11”. Secondo il ricorrente, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, il racconto sarebbe credibile, veritiero e ben circostanziato, trovando riscontro nella situazione politica del Senegal e in particolare nella regione del Casamance in cui è presente una forte situazione di conflitto e di discriminazioni.

5.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 1, art. 2, comma 1, lett. h) e art. 17 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”.

La Corte avrebbe dovuto ritenere sussistenti i presupposti per la protezione sussidiaria. Il ricorrente ritiene che attualmente sussista una situazione di violenza generalizzata in Senegal, in particolare nella regione di Casamance, tale per cui, nel caso di rientro in patria, il richiedente si troverebbe esposto a un rischio effettivo per la sua persona.

5.3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la “nullità della sentenza per travisamento dei fatti su una prova decisiva – violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”. Anche in merito alla protezione umanitaria, la Corte d’appello avrebbe errato nel valutare le prove documentali versate in atti da cui emergerebbe una situazione di instabilità della zona di provenienza del richiedente nonchè un percorso di integrazione positivo da lui intrapreso in Italia.

I motivi si ritengono fondati per quanto di ragione e possono esser trattati congiuntamente per la loro stretta connessione. Infatti, tutti si concentrano sulla mancata considerazione, da parte dei giudici di merito, della situazione oggettiva presente in Senegal, con particolare riferimento alla zona di provenienza del richiedente, la regione di Casamance.

Necessaria è una premessa circa il mancato riconoscimento dello status di rifugiato. In merito la Corte d’appello ha negato tale forma di protezione non già basandosi su un giudizio di non credibilità del racconto, quanto piuttosto sull’assenza dei requisiti necessari per la concessione di tale protezione, la quale richiede che il soggetto sia vittima di atti o fatti persecutori, che nel caso di specie sono mancanti. E’ lo stesso richiedente ad affermare infatti di esser fuggito dal Senegal per ragioni di natura economica, data la situazione di estrema povertà presente nel paese di provenienza.

Svolta tale precisazione, è opportuno sottolineare come il dovere di cooperazione istruttoria, cui è tenuto il giudice di merito, consiste in un approfondimento in merito alla situazione presente nel territorio di provenienza del richiedente asilo, tramite la ricerca di informazioni ufficiali, aggiornate e attuali, prescindendo dal giudizio di credibilità. Ai fini dell’adempimento del dovere di cooperazione istruttoria del giudice, i contenuti del sito “(OMISSIS)” del Ministero degli Esteri – se non corroborati da altre pertinenti e recenti fonti informative – sono per sè inidonei (per le preminenti finalità di assistenza al turismo che connota la fonte) a fornire informazioni pienamente adeguate e attendibili sulle effettive situazioni di criticità del tessuto sociale, politico ed economico dei territori considerati, e in ogni caso di per sè insuscettibili di escludere il ricorso dei presupposti necessari ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria.” Nel caso di specie la Corte d’appello utilizza come fonte ulteriore una relazione del DFAE, della Confederazione Svizzera, che è uno dei dipartimenti del Ministero degli esteri della Svizzera tra l’altro privo della data di pubblicazione.

Si ritiene pertanto necessario un approfondimento in merito alla situazione oggettiva presente nella regione del Casamance, necessario per poter effettuare un completo giudizio di bilanciamento tra la condizione raggiunta dal richiedente in Italia e quella che troverebbe nel caso di rientro nel paese d’origine. Infatti, il giudizio di bilanciamento funzionale al riconoscimento della protezione umanitaria, come cristallinamente scolpito dalle sezioni unite della Corte di legittimità, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha testualmente ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro Paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, sub specie della mancata tutela, in loco, del nucleo essenziale dei diritti fondamentali della persona.

6. Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

P.Q.M.

Pertanto la Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa la sentenza impugnata come in motivazione e rinvia anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 2 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2021

 

 

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