Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8469 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. II, 13/04/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 13/04/2011), n.8469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA, in persona del Prefetto pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i

cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, e’ domiciliata per

legge;

– ricorrente –

contro

P.F.;

– intimato –

avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria n. 730/08,

depositata in data 21 maggio 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Stefano Petitti;

sentito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

PRATIS Pierfelice, il quale nulla ha osservato in ordine alla

relazione.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che La PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA ha impugnato per cassazione la sentenza n. 730 del 2008, depositata in data 21 maggio 2008, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato inammissibile l’appello da essa Prefettura proposto avverso la sentenza del Giudice di pace di Cinquefrondi, che aveva accolto l’opposizione a ordinanza – ingiunzione emessa dalla Prefettura di Reggio Calabria in data 15 marzo 2005, proposta da P.F.;

che il Tribunale ha osservato che l’impugnazione era stata proposta con atto di citazione notificato il 29 agosto 2007, e cioe’ oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado avvenuta il 13 febbraio 2007, a nulla rilevando che la detta notifica della sentenza fosse stata effettuata direttamente alla Prefettura, costituita in giudizio in primo grado a mezzo di propri funzionari, anziche’ all’Avvocatura dello Stato a norma del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11;

che, ad avviso del Tribunale, trovava applicazione, nel caso di specie, il principio affermato da Cass., n. 14279 del 2007, secondo cui nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex art. 23 le previsioni del secondo e del comma 4 di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente e all’autorita’ che ha emesso l’ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorita’ opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati allorquando detta autorita’ sia un’amministrazione dello Stato, comportano una deroga al R.D. n. 1611 del 1933, art. 11, comma 1, sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni erariali all’Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l’autorita’ opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al suddetto art. 11, comma 2 che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorita’ opposta che si sia costituita mediante un proprio funzionario e non presso l’ufficio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli artt. 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilita’ del predetto art. 11;

che la Prefettura, con l’unico motivo di ricorso, denuncia violazione e falsa applicazione del R.D. n. 1611 del 1933, art. 11 sostenendo che il Tribunale avrebbe applicato un principio esatto ad un caso non pertinente, in quanto nel caso in cui l’Amministrazione venga difesa dall’Avvocatura dello Stato, la notificazione della sentenza deve essere effettuata presso la competente Avvocatura dello Stato;

che, a conclusione del motivo, la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: “Dica codesta ill.ma Corte se nel procedimento di opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 24 (recte: 23) la notifica della sentenza effettuata all’Amministrazione opposta sia idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione anche quando la difesa nel giudizio di primo grado sia stata svolta dall’Avvocatura dello Stato e non da funzionar amministrativi, come facoltativamente ammette la normativa citata”;

che l’intimato non ha svolto attivita’ difensiva;

che, essendosi ritenute sussistenti le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., ai sensi di tale norma e’ stata redatta relazione, che e’ stata notificata alle parti e comunicata al pubblico ministero.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il relatore designato, nella relazione depositata il 6 agosto 2010, ha formulato la seguente proposta di decisione;

“… Il ricorso appare manifestamente infondato.

Dalla sentenza del Giudice di pace di Cinquefrondi emerge che, nel giudizio di primo grado, la Prefettura di Reggio Calabria e’ stata rappresentata e difesa «dal dott. Salvatore Fortuna Vice Prefetto Agg.”. Risulta quindi del tutto appropriato il principio in base al quale il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’appello e del tutto non pertinente il precedente richiamato nel ricorso (Cass., n. 5348 del 1987).

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio;

che il Collegio condivide la proposta di decisione ora richiamata, alla quale non sono state formulate critiche di sorta;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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