Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8469 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 12/11/2019, dep. 05/05/2020), n.8469

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18824/2018 proposto da:

C.C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

RE DI ROMA N. 3, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI CARUSO, che

lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

– contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., elettivamente

domiciliato in ROMA, P.ZZALE CLODIO 18, presso lo studio

dell’avvocato FRANCESCO GENOVESE, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 343/2018 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 10/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/11/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 10/4/2018 la Corte d’Appello di Messina, in parziale accoglimento del gravame interposto dal (OMISSIS) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Messina 16/3/2015, ha rigettato la domanda nei confronti del medesimo proposta dal sig. C.C.G. di condanna al risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell’anticipata revoca dell’incarico di amministratore giudiziario del suddetto Condominio conferitogli con provvedimento Trib. Messina 9/11/2011.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C.C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso il condominio.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo il ricorrente denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1725 e 1129 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito abbia erroneamente ritenuto che il rapporto tra Condominio e Amministratore giudiziario possa essere interrotto “in qualunque tempo”, con inosservanza del termine annuale ex art. 1129 c.c.,

che deve viceversa valere non solo per l’Amministratore nominato dall’Assemblea ma anche per l’Amministratore nominato dal giudice.

Con il 2 motivo denunzia violazione dell’art. 101 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Si duole che la questione sia stata affrontata d’ufficio dalla corte di merito benchè non riproposta in appello, senza sollecitare il contraddittorio ex art. 101 c.p.c., comma 2.

Va pregiudizialmente osservato che la vicenda pone la questione se, in tema di condominio negli edifici, all’amministratore nominato dal tribunale ex art. 1129 c.c., comma 1, in sostituzione dell’assemblea che non vi provvede, il quale in base ad orientamento consolidato non riveste la qualità di ausiliario del giudice nè muta la propria posizione rispetto ai condomini con i quali benchè designato dall’autorità giudiziaria – instaura un rapporto di mandato (sicchè lo stesso deve rendere conto del proprio operato soltanto all’assemblea e la determinazione del suo compenso rimane regolata dall’art. 1709 c.c.) (v., da ultimo, Cass., 21/9/2017, n. 21966) si applichi (anche) l’art. 1725 c.c., o sia in ogni tempo revocabile dall’assemblea.

Trattandosi di questione di rilevanza nomofilattica, si ravvisa l’opportunità di procedere alla trattazione della causa in pubblica udienza, alla presenza delle parti e con la partecipazione necessaria del P.M..

Va pertanto disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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