Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8468 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 23/10/2019, dep. 05/05/2020), n.8468

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26160/2017 proposto da:

I.A., D.P.M., I.G., tutte sia

in proprio e sia quali eredi del defunto IA.AL.,

domiciliate ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dagli avvocati GIUSEPPE TEDESCHI,

ALFONSO TEDESCHI;

– ricorrenti –

contro

GENERALI ITALIA SPA, in persona dei suoi procuratori speciali,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo

studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

e contro

B.R., B.R.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 608/2017 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 16/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 16/6/2017 la Corte d’Appello di Salerno, rigettato quello in via incidentale spiegato dalla società Toro Assicurazioni s.p.a., in parziale accoglimento del gravame interposto dalla sig. D.P.M. nonchè I.A. e G. (eredi del defunto Ia.Al.) e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Nocera Inferiore n. 418/09 ha riliquidato in aumento la somma liquidata dal giudice di prime cure in loro favore a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza del decesso (avvenuto il (OMISSIS)) del loro congiunto (rispettivamente marito e padre) sig. Ia.Al., all’esito di sinistro stradale avvenuto a (OMISSIS) per fatto e colpa dei sigg. B.R. e R..

La corte di merito ha in particolare riconosciuto alle predette appellanti anche il danno patrimoniale subito dal veicolo tg. (OMISSIS) di proprietà del defunto congiunto.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la D.P. e la I. propongono ora ricorso per cassazione, affidato a 3 motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso la società Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a., poi Alleanza Toro s.p.a.).

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va pregiudizialmente dichiarata, in accoglimento dell’eccezione sollevata dalle ricorrenti nella memoria, l’inammissibilità del controricorso della società Generali Italia s.p.a. (già Toro Assicurazioni s.p.a., poi Alleanza Toro s.p.a.), per tardività.

Il ricorso per cassazione risulta infatti ex actis notificato al legale rappresentante di quest’ultima nel domicilio eletto in data 26/10/2017, nonchè al legale rappresentante presso la sede legale della medesima in data 27/10/2017, laddove il controricorso risulta alle odierne ricorrenti notificato a mezzo pec solo in data 19/1/2018, e pertanto, in violazione del termine previsto all’art. 370 c.p.c., comma 1, senza che vi sia stata la relativa sanatoria ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, invero applicabile anche in ipotesi come nella specie di procedimento camerale ex art. 380 bis 1 c.p.c. (introdotto dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1 lett. f, conv., con modif., nella L. n. 197 del 2016), (cfr., con riferimento alla costituzione dell’intimato tardivamente effettuata con atto non qualificabile come controricorso in quanto privo dei relativi requisiti essenziali, Cass., 18/4/2019, n. 10813; nonchè, in relazione alla mancanza di controricorso notificato nei termini di legge e al deposito di memorie illustrative ex art. 378 c.p.c., da ultimo, Cass., 28/2/2019, n. 5798; Cass., 5/10/2018, n. 24422; Cass., 20/10/2017, n. 24835; Cass., 7/7/2017, n. 16921).

Con il 1 motivo le ricorrenti denunziano violazione dell’art. 112 c.p.c., artt. 1226,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Con il 2 motivo denunziano violazione dell’art. 3 Cost., artt. 1226,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si dolgono dell’irrisorietà della liquidazione del danno non patrimoniale iure proprio sofferto, dalla corte di merito effettuata non solo in violazione delle Tabelle di Milano ma altresì in termini di “puro arbitrio”.

Con il 3 motivo denunziano “violazione o falsa applicazione” dell’art. 3 Cost., artt. 1226,2056,2059 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si dolgono della mancata applicazione da parte dei giudici di merito delle Tabelle di Milano, per non essere state esse allegate, laddove “la recente giurisprudenza nella liquidazione del danno non patrimoniale ha proprio escluso la possibilità di un ricorso ad una liquidazione equitativa pura e ha definitivamente attribuito al criterio milanese la valenza, in linea generale e nel rispetto dell’art. 3 Cost., di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva ovviamente l’emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l’abbandono”.

I motivi, che possono congiuntamente esaminarsi in quanto connessi, sono fondati e vanno accolti nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare, i criteri di valutazione equitativa, la cui scelta ed adozione è rimessa alla prudente discrezionalità del giudice, devono essere idonei a consentire una valutazione che sia equa, e cioè adeguata e proporzionata (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408), in considerazione di tutte le circostanze concrete del caso specifico, mediante la c.d. personalizzazione del danno (v. Cass., 16/2/2012, n. 2228; Cass., Sez. Un., 11/11/2008, n. 26972; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/6/2006, n. 13546), al fine di addivenirsi a una liquidazione congrua, sia sul piano dell’effettività del ristoro del pregiudizio che di quello della relativa perequazione – nel rispetto delle diversità proprie dei singoli casi concreti – sul territorio nazionale (v. Cass., 13/5/2011, n. 10528; Cass., 28/11/2008, n. 28423; Cass., 29/3/2007, n. 7740; Cass., 12/7/2006, n. 15760).

Com’è noto, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale da sinistro stradale valida soluzione si è ravvisata essere invero quella costituita dal sistema delle tabelle (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., Sez. 3 11/11/2008, n. 26972. V. altresì Cass., 13/5/2011, n. 10527).

Lo stesso legislatore, oltre alla giurisprudenza, ha fatto ad esse espressamente riferimento.

In tema di responsabilità civile da circolazione stradale, il D.Lgs. n. 209 del 2005, ha introdotto la tabella unica nazionale per la liquidazione delle invalidità c.d. micropermanenti.

In assenza di tabelle normativamente determinate, ad esempio per le c.d. macropermanenti e per le ipotesi diverse da quelle oggetto del suindicato decreto legislativo, il giudice fa normalmente ricorso a tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (per l’affermazione che tali tabelle costituiscono il c.d. “notorio locale” v. in particolare Cass., 1 giugno 2010, n. 13431), la cui utilizzazione è stata dalle Sezioni Unite avallata nei limiti in cui, nell’avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine “di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza” (v. Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972).

Preso atto che le Tabelle di Milano sono andate nel tempo assumendo e palesando una “vocazione nazionale”, in quanto recanti i parametri maggiormente idonei a consentire di tradurre il concetto dell’equità valutativa, e ad evitare (o quantomeno ridurre) – al di là delle diversità delle condizioni economiche e sociali dei diversi contesti territoriali – ingiustificate disparità di trattamento che finiscano per profilarsi in termini di violazione dell’art. 3 Cost., comma 2, questa Corte è pervenuta a ritenerle valido criterio di valutazione equitativa ex art. 1226 c.c., delle lesioni di non lieve entità (dal 10% al 100%) conseguenti alla circolazione (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408; Cass., 30/6/2011, n. 14402).

Le tabelle, siano esse giudiziali o normative, costituiscono dunque strumento senz’altro idoneo a consentire al giudice di dare attuazione alla clausola generale posta all’art. 1226 c.c. (v. Cass., 19/5/1999, n. 4852).

Come questa Corte ha già avuto modo di porre in rilievo, si è al riguardo per lungo tempo esclusa la necessità per il giudice di motivare in ordine all’applicazione delle tabelle in uso presso il proprio ufficio giudiziario, essendo esse fondate sulla media dei precedenti del medesimo, e avendo la relativa adozione la finalità di uniformare, quantomeno nell’ambito territoriale, i criteri di liquidazione del danno (v. Cass., 2/3/2004, n. 418), dovendo per converso adeguatamente motivarsi la scelta di avvalersi di tabelle in uso presso altri uffici (v. Cass., 21/10/2009, n. 22287; Cass., 1/6/2006, n. 13130; Cass., 20/10/2005, n. 20323; Cass., 3/8/2005, n. 16237).

Essendo la liquidazione del quantum dovuto per il ristoro del danno non patrimoniale inevitabilmente caratterizzata da un certo grado di approssimazione, si escludeva altresì che l’attività di quantificazione del danno fosse di per sè soggetta a controllo in sede di legittimità, se non sotto l’esclusivo profilo del vizio di motivazione, in presenza di totale mancanza di giustificazione sorreggente la statuizione o di macroscopico scostamento da dati di comune esperienza o di radicale contraddittorietà delle argomentazioni (cfr. Cass., 19/5/2010, n. 12918; Cass., 26/1/2010, n. 1529).

In particolare laddove la liquidazione del danno si palesasse manifestamente fittizia o irrisoria o simbolica o per nulla correlata con le premesse in fatto in ordine alla natura e all’entità del danno dal medesimo giudice accertate (v. Cass., 16/9/2008, n. 23725; Cass., 2/3/2004, n. 4186; Cass., 2/3/1998, n. 2272; Cass., 21/5/1996, n. 4671).

La Corte Suprema di Cassazione è peraltro successivamente pervenuta a radicalmente mutare tale orientamento.

La mancata adozione da parte del giudice di merito delle Tabelle di Milano in favore di altre, ivi ricomprese quelle in precedenza adottate presso la diversa autorità giudiziaria cui appartiene, si è ravvisato integrare violazione di norma di diritto censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 (v. Cass., 7/6/2011, n. 12408).

Al riguardo si è peraltro precisato che i parametri delle Tabelle di Milano sono da prendersi (meramente) a riferimento da parte del giudice di merito ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, ovvero quale criterio di riscontro e verifica di quella di inferiore ammontare cui sia diversamente pervenuto, essendo incongrua la motivazione che non dia conto delle ragioni della preferenza assegnata ad una quantificazione che, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, risulti sproporzionata rispetto a quella cui l’adozione dei parametri esibiti dalle dette Tabelle di Milano consente di pervenire (v. Cass., 30/6/2011, n. 14402. E, conformemente, Cass., 20/8/2015, n. 16992; Cass., 19/10/2016, n. 21059; Cass., 28/6/2018, n. 17018).

Questa Corte è quindi pervenuta a concludere che le Tabelle di Milano si sostanziano invero in regole integratrici del concetto di equità, atte a circoscrivere la discrezionalità dell’organo giudicante, costituendo pertanto un mero criterio guida, e non già normativa di diritto (v. Cass., 22/1/2019, n. 1553).

Orbene, nel liquidare il danno non patrimoniale iure proprio subito dalle odierne ricorrenti in base “ad apprezzamento orientato sulla natura del fatto causativo e della consistenza del patema delle attrici” la corte di merito ha nell’impugnata sentenza invero disatteso il suindicato principio.

Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto, assorbiti ogni altra questione e diverso profilo, la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Salerno, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo dei suindicati disattesi principi applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi 2 motivi di ricorso, assorbito il 3. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 23 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA