Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8467 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. II, 25/03/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 25/03/2021), n.8467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – rel. Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24221/2019 proposto da:

M.F., rappresentato e difeso dall’avvocato LUCA ZUPPELLI,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. 1965/2019 del TRIBUNALE di

CATANZARO, depositato il 10/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

23/07/2020 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. M.F., nato in (OMISSIS), ricorre per la cassazione del Decreto del Tribunale di Catanzaro n. 1965 del 2019, pubblicato il 10 luglio 2019, che ha rigettato l’opposizione avverso il provvedimento di diniego della protezione internazionale ed umanitaria emesso dalla Commissione territoriale in data 8 marzo 2018 a seguito di domanda reiterata.

2. Il Tribunale, che ha condiviso il giudizio di non credibilità del racconto del richiedente espresso dalla Commissione territoriale, ha escluso la sussistenza dei presupposti della protezione internazionale e della protezione umanitaria.

3. Il ricorso per cassazione è articolato in due motivi, con formulazione di eccezione di illegittimità costituzionale del D.L. n. 13 del 2017, per violazione dell’art. 77 Cost.. Il Ministero dell’interno ha depositato atto finalizzato all’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente si deve rilevare la tardività del ricorso proposto in data 6 aprile 2018 dal sig. M.F. dinanzi al Tribunale.

2. Il provvedimento della Commissione territoriale oggetto di impugnazione, notificato in data 8 marzo 2018, aveva ad oggetto una domanda “reiterata” di protezione internazionale, come affermato dal Tribunale nel decreto qui impugnato (pag. 12).

La fattispecie è prevista dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 29, comma 1, lett. b), norma richiamata dall’art. 28-bis, comma 2, lett. b) D.Lgs. citato (nel testo vigente ratione temporis, anteriore all’emanazione del D.L. n. 113 del 2018). L’art. 35-bis dello stesso Decreto prevede, al comma 2, che “nei casi di cui di cui all’art. 28 bis, comma 2, e nei casi in cui nei confronti del ricorrente è stato adottato un provvedimento di trattenimento ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, art. 6, i termini previsti dal presente comma – e cioè quelli per l’impugnazione del provvedimento – sono ridotti della metà”.

Non rileva, in senso contrario, il fatto che la previsione di cui all’art. 28-bis, comma 1, lett. b), sia stata abrogata del D.L. n. 113 del 2018, art. 9, comma 1, convertito dalla L. n. 132 del 2018, in quanto la nuova disciplina, in vigore dal 5 ottobre 2018, non si applica al ricorso che il richiedente ha proposto dinanzi al Tribunale con atto depositato il 6 aprile 2018.

Neppure rileva l’omessa informativa al richiedente circa la procedura accelerata, atteso che oggetto della controversia non è il provvedimento negativo della commissione, ma il diritto soggettivo alla protezione e la riduzione del termine discende direttamente dalla legge ed è pertanto rilevabile da chi impugna dal tenore del provvedimento (ex plurimis, Cass. 16/04/2020, n. 7880).

3. Si impone pertanto la decisione sul ricorso, con la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato perchè il giudizio dinanzi al Tribunale non poteva proseguire.

Non v’è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva del Ministero intimato. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio il decreto impugnato perchè il giudizio non poteva proseguire.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 23 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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