Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8467 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

HOTEL IL DOLLARO DI COTRONEO LEONARDO S.A.S., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SISTINA 121, presso lo studio dell’avvocato PANUCCIO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA C.

COLOMBO 436, presso lo studio dell’avvocato CARUSO BIANCA MARIA, che

la rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 311/2006 della CORTE D’APPELLO di REGGIO

CALABRIA, depositata il 21/04/2006 R.G.N. 645/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato PANNUCCIO GIUSEPPE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 18-19 aprile 2007, l’Hotel Il Dollaro di Cotroneo Leonardo s.a.s. chiede, con due motivi, la cassazione della sentenza depositata il 21 aprile 2006, con la quale la Corte d’appello di Reggio Calabria ha confermato la decisione di primo grado che aveva respinto la sua opposizione al decreto ingiuntivo che le aveva ingiunto di pagare a R.A. la somma di L. 11.046.000, oltre accessori, a titolo di T.F.R. in relazione ad un rapporto di lavoro subordinato intercorso dal 1 luglio 1988 al 31 luglio 1995 tra la R. e l’impresa individuale “Il dollaro” di C.G., sulla base del presupposto che fosse intervenuto un trasferimento di azienda da quest’ultimo alla societa’ in data 3-4 marzo 1996, con gli effetti di cui all’art. 2112 c.c. L’intimata resiste alle domande con rituale controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Col primo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli artt. 437 e 416 c.p.c. anche in relazione agli artt. 99 e 100 c.p.c. In proposito, deduce che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto tardivo il motivo di appello col quale la societa’ aveva affermato il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto tale deduzione era stata operata solo con le note autorizzate del 15 novembre 2001 avanti al Tribunale di Reggio Calabria.

La societa’ sostiene che, non trattandosi di eccezione in senso stretto, ma di un presupposto della domanda azionata col ricorso per decreto ingiuntivo dalla lavoratrice, la relativa deduzione non soggiace alle preclusioni e alle decadenze di cui agli artt. 416 e 437 c.p.c., in quanto puo’ essere effettuata dalla parte che vi ha interesse anche per la prima volta in appello ed e’ rilevabile d’ufficio dal giudice.

Il motivo e’ infondato e il relativo quesito di diritto e’ riferito ad una fattispecie legale diversa da quella riconducibile ad oggetto dell’eccezione tardiva della societa’.

Al riguardo, occorre infatti distinguere tra la legittimazione ad causarti dal lato passivo e la titolarita’ passiva del rapporto dedotto in giudizio.

La prima costituisce un presupposto processuale e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti e’ richiesta la tutela e l’affermata (dall’attore) sua titolarita’ del dovere dedotto dall’attore.

La sussistenza di tale presupposto processuale e’ rilevabile d’ufficio dal giudice che accerta se, secondo la prospettazione attorea del diritto controverso, il convenuto assuma la veste di colui che deve subire la pronuncia.

La seconda questione attiene invece al merito della lite, concernendo la reale titolarita’ passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio e risolvendosi nell’accertamento di una situazione di fatto favorevole all’accoglimento o al rigetto della pretesa azionata, in ordine alla quale trovano applicazione le regole in tema di preclusioni dettate per ciascun grado di giudizio (cfr., tra le altre, Cass. 14 giugno 2006 n. 13756).

Nel caso in esame, trattandosi di un diritto rappresentato in giudizio dalla parte attrice come attinente ad un rapporto intercorrente con la societa’ ingiunta, in ragione della deduzione di fatto dell’intervenuto trasferimento di azienda, con gli effetti di cui all’art. 2112 c.c. dall’impresa individuale “Il Dollaro” di C.G. alla s.a.s. “Il dollaro” di Leonardo Cotroneo, trasferimento di cui la parte convenuta contesta l’effettiva sussistenza o comunque deduce l’assenza di continuita’ tra la prima e la seconda gestione aziendale, non viene in considerazione un problema di legittimazione ad causarvi rilevabile d’ufficio, ma unicamente una questione di merito, soggetta alle preclusioni del grado.

2 – Col secondo motivo, la difesa della societa’ deduce l’omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia.

I giudici di merito avevano infatti condannato la societa’ a pagare alla R. il t.f.r., disattendendo la deduzione della societa’ di avvenuto pagamento, col ritenere irrilevante il fatto che la lavoratrice avesse sottoscritto la busta paga consegnatale dal primo datore di lavoro nel mese di luglio 1995, espressamente dando atto di ritirala, “unitamente all’importo del netto pagato, dopo aver riscontrato esatte le voci”.

La Corte territoriale aveva valutato tale formula mera clausola di stile, sulla quale la lavoratrice non aveva potuto concentrare la propria attenzione, dato il momento, il normale timore verso il datore di lavoro e il fatto che si trattava di una stampigliatura standard gia’ inserita nel modello per la compilazione della busta paga.

Con tale valutazione, la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare, secondo la ricorrente, che la lavoratrice, in sede di interrogatorio formale aveva ammesso di aver firmato la busta paga, avrebbe valorizzato un timore reverenziale che non e’ ipotizzabile alla fine del rapporto di lavoro e non a-vrebbe considerato che nel caso non si era trattato di una quietanza liberatoria in relazione a possibili divergenze di importi, ma di una ricevuta di somme versate, indipendentemente dall’esattezza dei conteggi.

Il motivo e’ inammissibile per violazione dell’art. 366-bis c.p.c., secondo il quale “nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione”.

Secondo il prevalente orientamento di questa Corte, anche l’illustrazione del motivo relativo al preteso vizio di motivazione deve concludersi con una chiara, sintetica, evidente ed autonoma indicazione del fatto controverso in relazione al quale viene dedotto l’uno o l’altro dei vizi possibili (cfr, per tutte, Cass. S.U. n. 16528/08 e, piu’ recentemente, Cass. 27680/09 e 4556/09).

Nel secondo motivo del ricorso in esame difetta un siffatto momento di sintesi con riguardo alle deduzioni di difetto di motivazione, con conseguente inammissibilita’ dello stesso.

Concludendo, in base alle considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con le normali conseguenze in ordine al regolamento delle spese di giudizio, operato in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna la societa’ ricorrente a rimborsare ad R.A. le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in per esborsi ed Euro 2.000,00, oltre IVA e CPA, per onorari.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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