Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8467 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 22/10/2019, dep. 05/05/2020), n.8467

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 18385/2018 proposto da:

VENEZIANA ENERGIA RISORSE IDRICHE TRERRITORIO AMBIENTE SERVIZI –

VERITAS SPA, in persona del Direttore Generale, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34-B SC A, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO CECCONI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ANDREA PASQUALIN;

– ricorrente –

contro

U.F.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 726/2018 del TRIBUNALE di VENEZIA, depositata

il 05/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

22/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., n. 3387 del 20/12/2016 il Tribunale di Venezia ha sostanzialmente respinto, tranne che in punto di responsabilità ex art. 96 c.p.c., il gravame interposto dalla società V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. in relazione alla pronunzia G. di P. Venezia n. 110/2015, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dalla sig. U.F. di restituzione dell’importo dell’IVA versata (anche) sulla TIA (Tariffa di Igiene Ambientale) e sulle bollette di utenza domestica, in ragione della ravvisata natura di tributo – e non già di corrispettivo di prestazione di natura privata – (oltre che della TIA 1 anche) della TIA 2.

Avverso la suindicata pronunzia del giudice dell’appello la società V.E.R.I.T.A.S. s.p.a. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.

Resiste con controricorso il R., che ha presentato anche memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione e/o falsa applicazione” del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 3, 4, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, D.L. n. 78 del 2010, artt. 14,33 (conv., con modif., nella L. n. 122 del 2010), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che il giudice dell’appello abbia erroneamente accomunato la TIA 2 alla TIA 1, ritenendo applicabile anche alla prima la tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238, laddove la norma istitutiva della TIA 2 è “chiara nel costruire la tariffa in termini di corrispettivo” e “si differenzia in modo marcato da quella che aveva introdotto la TIA 1 (D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 49)… per la previsione che essa è dovuta (art. 238, comma 1, primo periodo), da “chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali, o aree scoperte ad uso privato o pubblico non costituenti accessorio o pertinenza dei locali medesimi, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale, che producano rifiuti urbani”…”, sicchè “non appare dato affermare, alla luce di tale previsione, che la TIA 2 sia correlata alla mera occupazione o detenzione di locali e aree, con conseguente obbligo di pagamento anche in assenza di produzione di rifiuti, talchè pagherebbe “anche chi non inquina””, essendo “l’obbligo di pagamento collegato all’effettiva produzione di rifiuti, in coerenza con la natura commutativa della tariffa voluta innovativamente dal legislatore”.

Va pregiudizialmente osservato che, concernendo il motivo questione (circa la natura della tariffa di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 238 (“Tariffa per la gestione dei rifiuti urbani”, poi denominata “Tariffa Integrata Ambientale”, c.d. TIA 2), come interpretata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 14, comma 33 (conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010), se privatistica (con la conseguenza del relativo assoggettamento ad IVA ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1,3, art. 4, commi 2 e 3) ovvero tributaria) che è rimessa con ordinanza Cass. n. 23949 del 2019 al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite di questa Corte, si appalesa l’opportunità di rinviare la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle medesime in argomento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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