Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8466 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, (ud. 30/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA

56, presso lo studio dell’avvocato D’AMATO ANTONIO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE TEATRO DI SAN CARLO, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BECCARIA 88,

presso lo studio dell’avvocato SANTONI FRANCESCO, che la rappresenta

e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 898/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 22/05/2006 R.G.N. 1247/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/03/2011 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso notificato il 22 maggio 2007, A.F., professore di orchestra “tromba di fila”, chiede, con tre motivi, la cassazione della sentenza pubblicata il 22 maggio 2006, con la quale la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato d’ufficio il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in ordine alle sue domande di accertamento della illegittimita’ del termine apposto ai contratti di lavoro intercorsi con la Fondazione Teatro San Carlo dal 14 novembre 1995 al 23 maggio 1998, confermando nel resto la sentenza di primo grado di rigetto delle domande riferite ai contratti a tempo determinato successivi a tale ultima data.

La Corte territoriale aveva infatti rilevato che la trasformazione del Teatro San Carlo da ente pubblico non economico a Fondazione, con applicazione ai dipendenti del regime privatistico del rapporto, era avvenuto unicamente con decorrenza dal 23 maggio 1998 a norma del D.L. 24 novembre 2000, n. 345, convertito nella L. 26 gennaio 2001, n. 6, con conseguente permanenza, fino al giorno precedente, della giurisdizione amministrativa sui relativi rapporti di lavoro pubblico, ritenendo che cio’ non potesse essere ritenuto impedito dalla successiva trasformazione dell’ente pubblico non economico in fondazione con personalita’ giuridica di diritto privato.

Giudicando quindi della domanda relativa ai contratti a tempo determinato successivi al 23 maggio 1998, la Corte territoriale, ritenuto che a tali contratti fosse applicabile, ratione temporis, la L. n. 230 del 1962, art. 1 (ma non anche l’art. 2, giusta la deroga prevista dal D.Lgs. n. 367 del 1996, art. 22, comma 2), ha valutato, richiamando la giurisprudenza di questa Corte elaborata a proposito della ricorrenza delle ipotesi sub a) e sub e) di tale articolo (Cass. 6828/05) che ogni singolo contratto fosse giustificato alla stregua della prima ipotesi. Ha infine aggiunto che lo stesso appellante non aveva contestato la legittimita’ in se’ del singolo contratto a tempo determinato, quanto piuttosto l’uso strumentale del contratto a termine da parte del San Carlo per far fronte non ad esigenze eccezionali, ma a strutturali carenze dell’organico. Su tale piano, i giudici di merito hanno ritenuto che nel settore il carattere stagionale dell’attivita’ espressamente riconosciuto dal legislatore escluda che il Teatro sia tenuto a dimensionare l’organico in funzione del fabbisogno determinato dalla punta di attivita’. I contratti sopperirebbero infatti a esigenze solo temporanee, anche se ripetute nel tempo, derivanti dal carattere stagionale dell’attivita’.

La Fondazione intimata resiste alle domande con rituale controricorso, depositando altresi’ una memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 Col primo motivo, A.F. denuncia la violazione del D.L. n. 345 del 2000, art. 1, commi 1 e 2, convertito nella L. n. 6 del 2001 e l’omessa motivazione sul punto.

La norma citata, stabilisce infatti che a seguito della trasformazione del teatro da ente pubblico non economico in fondazione di diritto privato, quest’ultima subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell’ente, in essere al momento della trasformazione.

Ne dovrebbe conseguire, secondo il ricorrente, che tutte le domande nei confronti della Fondazione relative ai rapporti di lavoro pregressi vanno proposte avanti all’A.G.O., contrariamente a quanto ritenuto dai giudici dell’appello che avrebbero in proposito confuso la privatizzazione di un ente di diritto pubblico con la privatizzazione del pubblico impiego.

2 – Col secondo motivo, la difesa del ricorrente deduce la violazione dell’art. 329 c.p.c., comma 2, in quanto la Corte territoriale, dichiarando d’ufficio il difetto di giurisdizione in ordine alle domande relative ai contratti di lavoro a termine antecedenti al 23 maggio 1998, non aveva rilevato che sul punto si era formato un giudicato implicito interno, sull’accertamento del fatto, in ordine al quale il ricorso introduttivo del giudizio aveva specificatamente argomentato, dell’acquisizione da parte della Fondazione di tutti i diritti nascenti dai rapporti di lavoro intercorsi, mai contestato in appello.

3 — Col terzo motivo, il ricorrente deduce la violazione sotto altro profilo, delle norme citate nella rubrica del motivo precedente, anche con riferimento alla L. n. 230 del 1962, art. 1 nonche’ il vizio di motivazione al riguardo.

Secondo il ricorrente, la Corte si era infatti limitata ad esaminare il tema della legittimita’ dei contratti a termine uno per uno. Se li avesse esaminati nel loro complesso, compresi anche quelli precedenti il 23 maggio 1998, si sarebbe resa conto del carattere elusivo della disciplina di legge connotante il comportamento della societa’, che copriva le proprie necessita’ di normale organico attraverso la stipula di contratti a tempo determinato.

Il secondo motivo di ricorso e’ fondato.

Secondo, infatti, il piu’ recente orientamento delle sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 9 ottobre 2008 n. 24883, ribadita poi nelle decisioni successive: cfr., ad es. Cass. S.U. nn. 2067/11, 15402/10, 9661/09 o 26019/08), il giudice puo’ rilevare anche d’ufficio il difetto di giurisdizione unicamente nel caso in cui sul punto non si sia formato giudicato esplicito o implicito. Al riguardo, e’ stato altresi’ precisato che il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma ogni qual volta la causa sia stata decisa nel merito, cio’ comportando l’implicita soluzione anche del problema della giurisdizione (con esclusione delle sole decisioni che non contengano statuizioni che implichino l’affermazione della giurisdizione).

Facendo applicazione di tale regola al caso in esame, va rilevato che il rigetto in primo grado anche delle domande dell’ A. riferite ai contratti di lavoro a tempo determinato antecedenti la data del 23 maggio 1998 implicava necessariamente al riguardo anche l’affermazione della giurisdizione dell’AGO e, poiche’ tale implicita affermazione non era stata impugnata nel giudizio di appello, su di essa si era formato il giudicato definitivo, con conseguente impedimento al rilievo d’ufficio del difetto di giurisdizione, come viceversa effettuato dalla Corte territoriale.

Il ricorso va pertanto accolto relativamente al secondo motivo, con conseguente assorbimento del primo, ma anche del terzo, in quanto quest’ultimo fonda esplicitamente l’assunto della verificazione di una ipotesi di frode alla legge sull’esame dell’intera serie dei contratti a termine, solo alcuni dei quali sono stati presi in considerazione nella valutazione di merito della Corte territoriale.

La sentenza impugnata va correlativamente cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 30 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA