Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8466 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. II, 09/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRIOLA Roberto Michele – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONDOMINIO VIA (OMISSIS) P.I. (OMISSIS), in persona

dell’Amministratore pro tempore Avv. P.F. rappresentato e

difeso da se medesimo, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

QUINTILIANO 9, presso lo studio dell’avvocato PISA GIUSEPPE;

– ricorrente –

e contro

F.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 6661/2004 del GIUDICE DI PACE di NAPOLI,

depositata il 30/01/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. LUCIO MAZZIOTTI DI CELSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

F.V. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace di Napoli con il quale gli era stato intimato di pagare al condominio di via (OMISSIS) in (OMISSIS) la somma di L. 1.204,687 a titolo di oneri condominiali.

L’opponente eccepiva l’estinzione del credito fatto valere dal condominio per intervenuta prescrizione quinquennale ex art. 2948 c.c., n. 3.

Il condominio si costituiva e chiedeva il rigetto dell’opposizione sostenendone l’infondatezza.

Con sentenza 30/1/2004 il giudice di pace di Napoli accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, revocava il decreto opposto.

Osservava il giudice di pace: che, al contrario di quanto sostenuto dall’opponente, la prescrizione dei crediti vantati dal condominio era quella decennale di cui all’art. 2946 c.c. e non quella quinquennale di cui all’art. 2948 c.c., n. 3; che l’opposizione andava comunque accolta in quanto la richiesta di decreto ingiuntivo non era stata preceduta da un valido atto di messa in mora; che era difforme la documentazione probatoria allegata al procedimento monitorio rispetto alla documentazione prodotta dall’opposto in corso del giudizio; che la Delib. del 24 novembre 1995, non conteneva alcuno stato di riparto delle spese tra i condomini, nè preventivo e consuntivo dei lavori approvati ed eseguiti; che inoltre il credito relativo agli importi richiesti per lavori agli ascensori, in quanto già saldati nel dicembre 1989, rientrava nella prescrizione decennale.

La cassazione della sentenza del giudice di pace di Napoli è stata chiesta dal condominio di via (OMISSIS) in (OMISSIS) con ricorso affidato ad un solo motivo. L’intimato F.V. non ha svolto attività difensiva in sede di legittimità.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il condominio denuncia violazione degli artt. 112, 113, 115, 116 c.p.c. e art. 1137 c.c. e art. 2937 c.c., nonchè dei principi regolatori della materia e della attività anche di ufficio del giudice, oltre che vizi di motivazione. Deduce il ricorrente che il F. con l’atto di opposizione a decreto ingiuntivo ha eccepito solo la nullità della notifica del decreto ingiuntivo (nullità non rilevata dal giudice di pace e inesistente oltre che sanata con la costituzione in giudizio dell’opponente) e la prescrizione del credito in questione. Nell’atto di opposizione non è stata sviluppata altra ragione a sostegno dell’impugnativa come invece erroneamente ed implicitamente ritenuto dal giudice di pace.

Peraltro non esiste nessuna norma che impone di far precedere alla richiesta di decreto ingiuntivo un atto di messa in mora. L’asserita difformità della documentazione probatoria allegata al procedimento monitorio rispetto alla documentazione prodotta dall’opposto in corso di giudizio è del tutto insussistente. E’ poi contraddittoria la motivazione concernente la prescrizione del credito per spese relative a lavori dell’ascensore tenuto conto della data di maturazione di tale credito avvenuta nel 1995 e non nel 1989.

Il motivo è parzialmente fondato.

Occorre innanzitutto osservare che nella specie si tratta di ricorso avverso una sentenza pronunciata dal giudice di pace in una controversia di valore inferiore a 1.100,00 Euro e, quindi, secondo equità ex art. 113 c.p.c., comma 2, impugnabile in cassazione solo per violazione di norme costi nazionali, comunitarie, processuali o per violazione dei principi informatori della materia e non anche per vizi di motivazione salva l’ipotesi di motivazione del tutto mancante o puramente apparente (e quindi inesistente), ovvero fondata su argomentazioni inidonee ad evidenziarne la “ratio decidendi”, ovvero ancora perplessa o assolutamente contraddittoria per contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, il che non è certo ravvisabile nella specie. Ne consegue che le censure relative alla sufficienza ed alla correttezza della motivazione non sono deducibili nei confronti di sentenze pronunciate secondo equità.

Va aggiunto che il principio informatore della materia non è la regola individuata dal legislatore, ma il principio, cui lo stesso si è ispirato. Quindi, ai fini dell’ammissibilità di una censura sotto il detto profilo è necessario che il ricorso indichi con chiarezza e specificamente quale sia il principio che si assume violato, e come la regola equitativa, individuata dal giudice di pace, si ponga in contrasto con tale regola. Il rispetto dei principi informatori della materia non vincola – infatti – il giudice di pace al rispetto di una regola ri-cavabile dal sistema, ma è soltanto un argine per evitare lo sconfinamento nell’arbitrio (e incombe, quindi, in capo al ricorrente indicare il principio e-ventualmente violato dalla regola equitativa enunciata). Deriva da quanto precede, pertanto, non identificandosi i principi informatori della materia con le regole normativamente fissate di un certo istituto, che in presenza di sentenza emessa secondo equità dal giudice di pace è inammissibile – a norma dell’art. 360 c.p.c. – il motivo di ricorso per cassazione con il quale si denunci (nella specie, comunque, del tutto apoditticamente) che il giudice di pace non ha osservato tali norme positive, costituenti principi informatori della materia.

Va inoltre rilevato che con alcune delle censure mosse con l’unico motivo di ricorso il condominio ha fatto valere la violazione di norme sostanziali, e quindi il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 3, con conseguente inammissibilità di tali censure. Deve pertanto essere confermata la parte della sentenza impugnata concernente la prescrizione del credito di L. 177.431 vantato dal condominio per lavori agli ascensori.

L’unica censura ammissibile e fondata è quella relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., per aver il giudice di pace accolto in parte l’opposizione per motivi che il F. non aveva sviluppato nell’atto di opposizione che – come risulta dalla consentita lettura di tale atto attesa la natura in procedendo del vizio denunciato – non contiene alcun riferimento alla necessità di un preventivo atto di messa in mora ed alla documentazione probatoria posta a base della richiesta monitoria.

In base alle considerazione che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ben potendo la causa essere decisa in questa sede non essendo necessari altri ed ulteriori accertamenti.

Va infatti confermata la revoca del decreto ingiuntivo opposto con conseguente rigetto della pretesa del condominio relativa alla richiesta di pagamento di L. 177.431 (Euro 92,05). L’opponente va però condannato al pagamento in favore del condominio della somma residua di L. 1.027.256 (Euro 533,26) oltre interessi come richiesti.

Sussistono giusti motivi – in considerazione, tra l’altro, dell’esito complessivo della lite, della parziale fondatezza dell’opposizione al decreto ingiuntivo e della parziale fondatezza dell’unico motivo di ricorso – per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie parzialmente l’opposizione a D.I. n. 6721 emesso il 28/9/2001 dal giudice di pace di Napoli, revoca il detto decreto ingiuntivo, condanna F. V. a pagare al condominio di via (OMISSIS) di (OMISSIS) la somma di L. 1.027.256 (Euro 533,26) oltre interessi come richiesti, compensa tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA