Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8466 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 05/05/2020), n.8466

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1334/2018 proposto da:

LA CHIOCCIOLA DI ISEO SRL, in persona del legale rappresentante

F.M. Amministratore Unico, domiciliata ed lege in ROMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO DEL FRANCO;

– ricorrente –

contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI, in persona del Dott.

T.R., domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

SALVATORE PENZA;

– controricorrenti –

e contro

COMUNE DI LISSONE, UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, (OMISSIS), GENERALI

ITALIA SPA (OMISSIS), HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI

SPA;

– intimati –

nonchè da:

COMUNE DI LISSONE, in persona del Sindaco pro tempore Dott.ssa

M.C., domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

ELENA MARIA BRAMBATI, ANTONIO CAMINITI;

– ricorrente incidentale –

contro

(OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore A.M.,

domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BIGANZOLI;

LA CHIOCCIOLA DI ISEO SRL, in persona del legale rappresentante

F.M. Amministratore Unico, domiciliata ed lege in ROMA,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIORGIO DEL FRANCO;

GENERALI ITALIA SPA (OMISSIS) in persona del procuratore speciale

Dott. S.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CRISTOFORO COLOMBO 440, presso lo studio dell’avvocato FRANCO

TASSONI, che la rappresenta e difende;

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA in persona del procuratore Dott.

FR.EN., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38

presso lo studio dell’avvocato FABIO ALBERICI che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato LUCIA SPINOGLIO;

– controricorrenti all’incidentale –

e contro

HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA D’ASSICURAZIONI SA RAPPRESENTANZA

GENERALE E DIREZIONE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4386/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 19/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19/10/2017 la Corte d’Appello di Milano, quale giudice del rinvio disposto da Cass. n. 5877 del 2016, in parziale accoglimento del gravame interposto dalla società La Chiocciola di Iseo s.r.l. e in conseguente parziale riforma della pronunzia Trib. Milano 21/5/2008, ha condannato il Comune di Lissone al pagamento di somma in favore della medesima a titolo di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'”allagamento del magazzino al piano interrato e della zona di esposizione della vendita di mobili al piano terra, avvenuto nella notte tra il (OMISSIS), nel corso di un violento temporale”.

Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la società La Chiocciola di Iseo s.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria.

Resistono con separati controricorsi il (OMISSIS), le società Generali Italia s.p.a. (già Ina Assitalia s.p.a.) ed Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione nonchè il Comune di Lissone, il quale ultimo spiega altresì ricorso incidentale sulla base di unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso la società La Chiocciola di Iseo s.r.l..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1 motivo la ricorrente in via principale La Chiocciola di Iseo s.r.l. denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223,2056,2697,1585 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito le abbia negato il risarcimento del “danno emergente per la rimessione in pristino dell’immobile allagato” erroneamente argomentando dall’essere essa “semplice conduttrice”, e non già “proprietaria”, dei “locali ove esercita la sua attività commerciale”, laddove ai sensi dell’art. 1585 c.c., il conduttore “gode di una autonoma legittimazione a proporre azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno”, sicchè era “legittimata a chiedere il risarcimento dei danni anche per la voce “Opere di rimessione in pristino dell’immobile e relativi costi” esposta nella relazione del consulente tecnico officioso, oltre che per i danni al piano terra, avendo… offerto in comunicazione le fatture di spesa relative quanto al piano terreno, a: smontaggio arredi, rimontaggio arredi e sistemazione parquet al piano terra…; quanto al piano seminterrato: smantellamento pareti e mobili, sostituzione lampade, lavori vari di muratura, imbiancatura parziale seminterrato, riparazioni impianti sanitari, impianto elettrico, riposizionamento pavimentazione seminterrato”.

Con il 2 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223,1226,2697,2727,2729 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito le abbia negato il risarcimento del “danno da lucro cessante per il mancato guadagno nel periodo di interruzione della… attività commerciale conseguente all’allagamento”, laddove esso è stato provato e può comunque ritenersi presuntivamente provato.

Con il 3 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 1223,1226,2056 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Si duole che la corte di merito le abbia “erroneamente negato… il risarcimento del danno emergente per il pagamento “a vuoto” del canone di locazione di Lire 30.000.000 annui (pari a Euro 15.493,71), durante il periodo di interruzione della sua attività commerciale conseguente all’allagamento, non essendo stato assertivamente provato il periodo di effettiva inagibilità dei locali”, laddove “è certo il pagamento a vuoto del canone di locazione per almeno centoquaranta giorni lavorativi”, mentre “l’interruzione dell’attività… si protrasse per almeno un anno”.

Con il 4 motivo denunzia “violazione e falsa applicazione” dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Si duole che la corte di merito non abbia pronunziato in ordine “alle spese della consulenza tecnica d’ufficio e alla condanna alle spese del consulente tecnico di parte”.

Il ricorso è fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare custodi sono tutti i soggetti – pubblici o privati – che hanno il possesso o la detenzione (legittima o anche abusiva: v. Cass., 3 giugno 1976, n. 1992) della cosa (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651; Cass., 20/10/2005, n. 20317).

Custodi sono anzitutto i proprietari, come tali gravati da obblighi di manutenzione e controllo della cosa custodita.

Custodi sono altresì il possessore, il detentore e il concessionario.

Tra i detentori, che come posto in rilievo in dottrina ritraggono il potere sulla cosa esclusivamente da un titolo, rientrano i conduttori di immobile in locazione, i quali hanno l’uso e il godimento sia della singola unità immobiliare sia dei servizi accessori e delle parti comuni dell’edificio (cfr. Cass., 18/09/2014, n. 19657; Cass., 27/7/2011, n. 16422) e conseguentemente rispondono ex art. 2051 c.c. (salvo che dalla responsabilità presunta a loro carico si liberino dando la prova del fortuito) dei danni provocati dalla cosa ai terzi (v. Cass., 26/11/2019, n. 30729; Cass., 27/10/2015, n. 21788; Cass., 27/7/2011, n. 16422, ove si sottolinea che continua peraltro a gravare sul proprietario, la responsabilità per i danni subiti da terzi (nel novero dei quali vanno ricompresi anche i conduttori di appartamenti siti nell’edificio) derivanti dalle strutture edilizie e dagli impianti condominiali).

Giusta orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità, il danneggiato che domanda il risarcimento del pregiudizio sofferto in conseguenza dell’omessa o insufficiente manutenzione della cosa in custodia, o di sue pertinenze, invocando la responsabilità del custode è tenuto, secondo le regole generali in tema di responsabilità civile, a dare la prova che i danni subiti derivano dalla cosa, in relazione alle circostanze del caso concreto (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Tale prova consiste nella dimostrazione del verificarsi dell’evento dannoso e che questo deriva dalla cosa in custodia.

Derivazione la cui prova può essere data anche con presunzioni (cfr. Cass., 20/2/2006, n. 3651, ove si pone in rilievo che la prova del danno è di per sè indice della sussistenza di un risultato “anomalo”, e cioè dell’obiettiva deviazione dal modello di condotta improntato ad adeguata diligenza che normalmente evita il danno).

L’art. 2051 c.c., è caratterizzato da un criterio di inversione dell’onere della prova che fa eccezione alla regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 2043 e 2697 c.c., imponendo al custode di dare la prova liberatoria del fortuito (v., da ultimo, Cass., 27/6/2016, n. 13222; Cass., 9/6/2016, n. 11802; Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Il custode è cioè tenuto, in ragione dei poteri che la particolare relazione con la cosa gli attribuisce cui fanno riscontro corrispondenti obblighi di vigilanza, controllo e diligenza (in base ai quali è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire ed impedire la produzione di danni a terzi, con lo sforzo adeguato alla natura e alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto) nonchè in ossequio al principio di c.d. vicinanza alla prova, a dimostrare che il danno si è verificato in modo non prevedibile nè superabile con lo sforzo diligente adeguato alle concrete circostanze del caso.

Deve cioè dimostrare di avere espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, vigilanza e manutenzione su di esso gravanti in base a specifiche disposizioni normative, e già del principio generale del neminem laedere (v. Cass., 20/2/2006, n. 3651).

L’indicata inversione dell’onere probatorio incide indubbiamente sulla posizione sostanziale delle parti, agevolando la posizione del danneggiato e aggravando quella del danneggiante (v. Cass., 10/10/2008, n. 25029; Cass., 29/9/2006, n. 21244; Cass., 20/2/2006, n. 3651. E già Cass., 14/3/1983, n. 1897).

Quale presunto responsabile il custode può se del caso, in presenza di condotta che valga ad integrare la fattispecie ex art. 1227 c.c., comma 1, dedurre e provare il concorso di colpa del danneggiato, senz’altro configurabile anche nei casi di responsabilità presunta ex art. 2051 c.c., del custode (v. Cass., 22/3/2011, n. 6529; Cass., 8/8/2007, n. 17377; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Ai fini della prova liberatoria per sottrarsi alla propria responsabilità ex art. 2051 c.c., è invero necessario distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della cosa e quelle provocate da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della medesima (v., con riferimento alle strade, già Cass., 20/2/2006, n. 3651), solamente in quest’ultima ipotesi potendo invero configurarsi il caso fortuito, in particolare allorquando l’evento dannoso si sia verificato prima che il custode abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo espletata con la dovuta diligenza al fine di tempestivamente ovviarvi, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (v. Cass., 24/2/2011, n. 4495. V. altresì Cass., 12/4/2013, n. 8935; Cass., 12/3/2013, n. 6101; Cass., 18/10/2011, n. 21508; Cass., 6/6/2008, n. 15042; Cass., 20/2/2006, n. 3651).

Con particolare riferimento ai danni cagionati da precipitazioni atmosferiche, si è da questa Corte invero esclusa l’ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore invocabile dal custode ad esonero della propria responsabilità in presenza di fenomeni meteorologici anche di particolare forza e intensità, protrattisi per tempo molto lungo e con modalità tali da uscire fuori dai canoni normali, allorquando il danno trovi origine nell’insufficienza delle adottate misure volte ad evitarne l’accadimento, e in particolare del sistema di deflusso delle acque meteoriche (v. Cass., 28/7/2017, n. 18856; Cass., 17/12/2014, n. 26545).

Nel sottolinearsi come “ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale” imponga “oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, ormai, tutt’altro che imprevedibili” (in tali termini v. Cass., 24/3/2016, n. 5877), si è da questa Corte al riguardo precisato che l’eccezionalità e imprevedibilità delle precipitazioni atmosferiche possono configurare caso fortuito o forza maggiore idonei ad escludere la responsabilità del custode per il danno verificatosi solo quando costituiscano causa sopravvenuta autonomamente sufficiente a determinare l’evento (v. Cass., 24/9/2015, n. 18877; Cass., 9/3/2010, n. 5658; Cass., 22/5/1998, n. 5133; Cass., 11/5/1991, n. 5267; nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5877), nonostante la più scrupolosa manutenzione e pulizia da parte del medesimo dei sistemi di smaltimento delle acque piovane (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).

La sentenza di questa Corte che ha nella specie disposto il rinvio all’esito del quale è stata emessa l’impugnata sentenza ha in particolare affermato il principio in base al quale un temporale di particolare forza ed intensità, protrattosi nel tempo e con modalità tali da uscire fuori dai normali canoni della meteorologia può integrare il fortuito (o la forza maggiore) solamente allorquando non vi siano condotte idonee a configurare una corresponsabilità del soggetto che invoca l’esimente (v. Cass., 24/3/2016, n. 5877).

Questi è pertanto tenuto a dimostrare di aver mantenuto la condotta diligente nel caso concreto dovuta (con particolare riferimento alla manutenzione e alla pulizia), e che le piogge siano state talmente intense da verificarsi, ciononostante, gli allagamenti (v. Cass., 9/3/2010, n. 5658).

Orbene, i suindicati principi sono stati dalla corte di merito invero disattesi nell’impugnata sentenza.

E’ rimasto nel caso accertato, come indicato nella sentenza che ha disposto il rinvio Cass. n. 5877 del 2016, che “che i locali di proprietà dell’odierna ricorrente rimasero seriamente danneggiati a seguito dell’allagamento causato da un forte temporale, di carattere eccezionale; che la capacità di smaltimento delle elettropompe era da ritenersi comunque insufficiente rispetto all’intensità della precipitazione; che, conseguentemente, l’accertamento circa il mancato funzionamento delle pompe stesse (circostanza allegata dall’attrice in prime cure) doveva ritenersi ininfluente ai fini del decidere, proprio in conseguenza della loro insufficienza allo smaltimento. Di qui, la riconduzione dell’evento di danno al caso fortuito”.

La questione giuridica posta dalla vicenda in argomento consiste “nello stabilire se un fenomeno di pioggia intensa e persistente, tale da assumere i connotati di una pioggia definita dalla Corte d’appello come di eccezionale intensità, alla luce degli acquisiti dati pluviometrici, possa costituire o meno un evento riconducibile alla fattispecie del fortuito, idoneo di per sè ad interrompere il nesso di causalità, in considerazione del suo carattere di straordinarietà ed imprevedibilità – quesito al quale la Corte d’appello ha dato risposta affermativa”.

La citata sentenza Cass. n. 5877 del 2016 ha peraltro diversamente statuito.

Posto in rilievo che “Questa Corte ha già in più occasioni riconosciuto, anche in relazione agli obblighi di manutenzione gravanti sulla P.A., che la discrezionalità, e la conseguente insindacabilità da parte del giudice ordinario, dei criteri e dei mezzi con cui la P.A. realizzi e mantenga un’opera pubblica trova un limite nell’obbligo di osservare, a tutela della incolumità dei cittadini e dell’integrità del loro patrimonio, le specifiche disposizioni di legge e regolamenti disciplinanti detta attività, nonchè le comuni norme di diligenza e prudenza, con la conseguenza che dall’inosservanza di queste disposizioni e di dette norme deriva la configurabilità della responsabilità della stessa pubblica amministrazione per i danni arrecati a terzi (tra le altre, Cass. 9 ottobre 2003, n. 15061 e 11 novembre 2011, n. 23562)”, ha osservato essere “appena il caso di aggiungere… che ogni riflessione, declinata in termini di attualità, sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale, certamente impone, oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poichè è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici”.

Ha altresì stigmatizzato che la corte di merito abbia “ritenuto che l’esimente del caso fortuito predicata con riferimento alla responsabilità del comune giustificasse ipso facto una pronuncia di assoluzione da responsabilità anche per il condominio così immotivatamente rigettando l’istanza di ammissione di prove per testi sulla circostanza che l’allagamento verificatosi al piano terra dei locali condotti in locazione dalla ricorrente fosse stato determinato anche da acque provenienti da un tubo di scarico pluviale rotto o disconnesso, in relazione al quale lo stesso tecnico della compagnia assicuratrice Helvetia aveva formulato un’offerta risarcitoria, limitandosi sotto altro profilo a riportare un’affermazione del CTU che, peraltro, faceva acriticamente propria una circostanza contenuta nel fascicolo di parte del condominio (f. 15 della relazione, riportato al folio 31 del ricorso)”.

Quanto alla “responsabilità della compagnia Helvetia” ha affermato che erroneamente la corte di merito ha “escluso dall’operatività della garanzia assicurativa non soltanto i danni al seminterrato, ma anche quelli al piano terra (la cui risarcibilità era stata negata in prime cure non per inoperatività della garanzia stessa -la cui validità, sia pur parziale, era stata viceversa riconosciuta -, ma per carenza di elementi probatori, pur in assenza di appello incidentale da parte della compagnia), ed ha, altrettanto erroneamente, omesso del tutto di valutare la doglianza relativa al comportamento concludente dell’Helvetia, volto al sostanziale riconoscimento dell’operatività in parte qua di tale garanzia, corrispondendo un indennizzo, sia pur “per spirito conciliativo””.

Orbene, nell’odiernamente impugnata sentenza il giudice di rinvio ha dato atto non essere “più oggetto del giudizio la domanda originariamente presentata dal Condominio nei confronti del Comune e che l’esame non può estendersi alla responsabilità del Condominio nei confronti di La Chiocciola (e alla chiamata in manleva della sua compagnia assicuratrice), nè alla posizione dell’Helvetia, con riferimento ai danni causati al piano seminterrato dell’immobile locato a La Chiocciola, essendo la cassazione della sentenza, con riferimento alla posizione del Condominio e di Helvetia, relativa si soli danni causati al piano terra”.

Ha altresì posto in rilievo che le “domande di La Chiocciola nei confronti di Helvetia e del Condominio con riferimento al piano seminterrato sono state respinte, con pronuncia coperta da giudicato”.

Ha pertanto limitato la pronunzia alle “domande ancora pendenti di La Chiocciola nei confronti del Comune per l’intero danno e nei confronti del Condominio e della compagnia Helvetia per il danno al piano terra”.

Ha quindi ravvisato la responsabilità ex art. 2051 c.c., per gli eventi in argomento del solo Comune, che “non ha provato, come suo onere quale custode in conseguenza dell’inversione dell’onere della prova derivante dall’art. 2051 c.c…. di avere effettuato una corretta manutenzione nel periodo di tempo precedente il temporale, mentre il sistema di smaltimento delle acque era stato oggetto di adeguamento due anni prima. Deve perciò presumersi che anche al momento del temporale sul fondo dei cunicoli giacessero fango, foglie e detriti di vario genere che costituivano un impedimento al regolare scorrere dell’acqua che vi transita, con conseguenti rigurgiti tali da provocare la fuoriuscita dell’acqua dai cunicoli”.

Ha altresì “accertato, all’esito del processo, che anche l’allagamento del locale al piano terreno condotto da La Chiocciola è causalmente riconducibile al mancato funzionamento del sistema fognario comunale, e non al malfunzionamento di strutture condominiali”, conseguentemente escludendo “la operatività della polizza” assicurativa.

Ciò premesso, il giudice di rinvio è peraltro pervenuto a rigettare la domanda dell’odierna ricorrente “con riferimento ai danni relativi all’immobile”, in ragione dell’essere “La Chiocciola conduttrice del locale”.

Orbene, siffatto assunto è erroneo, atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare ex art. 1585 c.c., comma 2, il conduttore dell’immobile locato ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che con il proprio comportamento gli arrechi danno nell’uso o nel godimento della medesima, avendo un’autonoma legittimazione per proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’autore del danno (cfr., con riferimento a danni da infiltrazione d’acqua da appartamento sovrastante, Cass., 31/8/2011, n. 17881; Cass., 20/8/2003, n. 12220. Cfr. altresì Cass., 15/12/2015, n. 25219; Cass., 4/11/2014, n. 23447; Cass., 24/11/2005, n. 24805).

Il giudice del rinvio ha per altro verso negato il risarcimento dei “danni relativi all’immobile” in argomento, nonchè quelli consistenti nel pagamento del canone di locazione “per il periodo di effettiva inagibilità dei locali” e nella “perdita riscontrata nell’esercizio successivo”, in ragione della ravvisata mancanza di prova al riguardo.

Con riferimento a quest’ultima ha in particolare argomentato dall’insufficienza della “sola produzione… di bilanci, non depositati presso la pubblica autorità, privi di relazione illustrativa degli organi sociali”, ritenendola inidonea “a provare il nesso di causa tra la situazione sociale in epoca successiva all’allagamento e l’evento dannoso”.

Orbene, a parte il rilievo che, non venendo nella specie in rilievo la relativa efficacia probatoria ex artt. 2709 e 2710 c.c., le scritture contabili nel caso prodotte dall’odierna ricorrente ben avrebbero potuto costituire oggetto di apprezzamento ex art. 116 c.p.c., va osservato che non risulta dal giudice del rinvio in alcun modo spiegato il rigetto della domanda in argomento a fronte del mancato ingresso al riguardo della richiesta prova per testi, a fortiori stante la altresì mancata disposizione della (pure richiesta) consulenza contabile.

Risulta a tale stregua da tale giudice invero violato il principio affermato da questa Corte in base al quale la mancata ammissione di un mezzo istruttorio si traduce in un vizio della sentenza se il giudice trae conseguenze dalla mancata osservanza dell’onere sancito all’art. 2697 c.c., benchè la parte abbia offerto di adempierlo (v. Cass., 30/9/2019, n. 24205; Cass., 21/4/2005, n. 8357; Cass., 21/10/1992, n. 11491; Cass., 9/11/1981, n. 5915; Cass., 21/3/1979, n. 1627; Cass., 19/7/1975, n. 2867; Cass., 2/3/1963, n. 789).

Va ulteriormente posto in rilievo come non sia del pari dato evincere la ragione del mancato accoglimento della domanda risarcitoria del lamentato “danno emergente per il pagamento “a vuoto” del canone di locazione di Lire 30.000.000 annui (pari ad Euro 15.493,71) durante il periodo di interruzione della sua attività commerciale conseguente all’allagamento”, attività consistente nella rivendita di mobili, a fortiori in considerazione del riconosciuto danno da perdita del magazzino e dei mobili destinati alla rivendita e non rivenduti in quanto irrimediabilmente danneggiati, stanti le “evidenti tracce di bagnatura e rigonfiamento” recate da questi ultimi.

Con unico motivo il ricorrente in via incidentale Comune di Lissone denunzia “violazione e falsa applicazione” degli artt. 2051,2697,1227 c.c., artt. 115,116 c.p.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè “omesso esame” di fatto decisivo per il giudizio, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo è inammissibile.

Va anzitutto osservato che esso risulta formulato in violazione del requisito a pena di inammissibilità richiesto all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, nel caso non osservato laddove viene operato il riferimento ad atti e documenti del giudizio di merito (es., ai “dati incontestati emersi nel corso dei precedenti gradi di giudizio”, al “dato pluviometrico”, alla “tabella Ersaf prodotta dalla appellante La Chiocciola di Iseo, alla “copiosa ed incontestata produzione documentale del Comune di Lissone”, alle “risultanze processuali”, alla CTU, alle “tabelle pluviometriche prodotte dal Comune”, alle “prove prodotte dalla difesa del Comune”, all'”effettuato “sopralluogo”, alla “pag. 10 della relazione peritale di primo grado”) limitandosi il ricorrente a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte Suprema di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v. Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., Cass., Sez. Un., 27/12/2019, n. 34469; Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione.

A tale stregua, l’accertamento in fatto e la decisione dalla corte di merito adottata e nell’impugnata decisione rimangono invero dall’odierno ricorrente non idoneamente censurati.

E’ al riguardo appena il caso di osservare che i requisiti di formazione del ricorso per cassazione ex art. 366 c.p.c., vanno indefettibilmente osservati, a pena di inammissibilità del medesimo.

Essi rilevano ai fini della giuridica esistenza e conseguente ammissibilità del ricorso, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza nel merito, che in loro difetto rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 5 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221).

Va per altro verso posto in rilievo come, al di là della formale intestazione dei motivi, il ricorrente deduca in realtà doglianze (anche) di vizio di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziantesi nel mero omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che sia stato oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica, e non anche come nella specie la contraddittorietà della motivazione (v. in particolare pag. 4 del ricorso incidentale) ovvero l’asseritamente omessa e a fortiori erronea valutazione (v. in particolare pag. 5 ricorso incidentale) di determinate emergenze probatorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053, e, conformemente, Cass., 29/9/2016, n. 19312).

Atteso quanto sopra rilevato ed esposto, dichiarato inammissibile il ricorso incidentale, in accoglimento del ricorso principale nei termini e limiti sopra esposti, assorbita ogni altra e diversa questione, dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Milano che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame, facendo dei suindicati, disattesi principi rigorosa applicazione.

Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie p.q.r. il ricorso principale, dichiara inammissibile l’incidentale. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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