Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8465 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 10/01/2017, dep.31/03/2017),  n. 8465

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7238-2013 proposto da:

DINON GROUP S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 50,

presso lo studio dell’avvocato LUCA DI RAIMONDO, rappresentata e

difesa dall’avvocato MARIA CRISTINA SCIARDIGLIA, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

B.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE GIULIO CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE

CARDILLI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIANCARLO MORO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza non definitiva n. 294/2012 della CORTE D’APPELLO

di VENEZIA, depositata il 08/05/2012 r.g.n. 229/2009;

– avverso la sentenza definitiva n. 524/2012 della CORTE D’APPELLO di

VENEZIA, depositata il 11/09/2012 r.g.n. 229/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2017 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Venezia, con la sentenza n. 294 del 2012, non definitivamente pronunciando sull’appello proposto da B.S. nei confronti della società Dinon Group spa (in precedenza Dinon Group srl), avverso la sentenza n. 41 del 2009, emessa tra le parti dal Tribunale di Rovigo, accertava che nel periodo intercorrente tra il 28 agosto 1999 ed il 31 gennaio 2001, tra la B. e la società era intercorso un rapporto di lavoro subordinato, con lo svolgimento di un orario di 8 ore di lavoro per 6 giorni la settimana, quale impiegata di 6^ livello del CCNL del settore industria alimentare. Disponeva con ordinanza il prosieguo del giudizio per i relativi conteggi.

2. Con la successiva sentenza n. 524 del 2012, la Corte d’Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, condannava la società a pagare alla lavoratrice la somma di Euro 11.495,39, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione delle singole voci di credito al saldo.

3. B.S. aveva convenuto in giudizio la società Dinon Group srl esponendo di aver lavorato alle dipendenze della stessa, operante nel settore della trasformazione e della conservazione di prodotti ittici, nel periodo intercorrente tra il 28 agosto 1999 ed il 30 gennaio 2001, con rapporto di lavoro regolarizzato solo in data 1� dicembre 2000, allorquando era stato formalizzato un contratto di lavoro a tempo determinato fino al 10 gennaio 2001.

La B. era stata interpellata nel luglio 1999 da V.V., presidente della cooperativa Alimar di (OMISSIS), il quale le aveva proposto di lavorare per la Dinon Group srl, presso la quale la B. aveva sempre lavorato, da tale data, insieme alle formali dipendenti della società, operando nella lavorazione del pesce marinato, che veniva confezionato in vaschette destinate alla vendita al dettaglio, ovvero adibita alla pulizia del pesce, soprattutto totani ed alici.

La ricorrente aveva osservato un orario di lavoro articolato su sei giorni la settimana, dalle ore 6.00 alle ore 18.00, con una pausa di due ore per il pranzo, ed aveva lavorato a fianco dei dipendenti regolarizzati della società Dinon, utilizzando macchinari e strumenti di proprietà della società, obbedendo alle direttive del responsabile della società medesima.

Tuttavia, per le richieste di permessi e altre questioni simili, la ricorrente doveva rivolgersi a V.F., figlio di V.V., che era sempre presente in azienda e costituiva una sorta di referente per i lavoratori non regolarizzati, ai quali peraltro corrispondeva la retribuzione alla fine del mese; la ricorrente aveva sempre percepito la somma di Lire 10.000 orarie.

Dal 1 dicembre 2000 al 10 gennaio 2001 la B. aveva dichiarato di avere regolarizzato il rapporto di lavoro, e quest’ultimo era proseguito fino al 31 gennaio 2001.

Pertanto, la ricorrente chiedeva che fosse riconosciuta la sussistenza, sin dall’inizio, del rapporto di lavoro subordinato con inquadramento quale operaia di sesta categoria ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore industria alimentare, applicabile quantomeno ex art. 36 Cost..

4. Il Tribunale sentite le parti e assunte prove testimoniali, rigettava il ricorso ritenendo che la ricorrente non avesse adeguatamente provato il proprio assunto, condannandola anche alla rifusione delle spese di giudizio.

5. La Corte d’Appello, nell’accogliere l’impugnazione della B. riteneva che si fosse in presenza di un’intermediazione illecita, con ogni conseguenza normativa.

6. Per la cassazione delle sentenze rese in grado di appello ricorre la società Dinon Group spa prospettando cinque motivi di impugnazione.

7. Resiste la lavoratrice con controricorso.

8. La causa veniva chiamata all’udienza pubblica del 18 febbraio 2016, e con ordinanza il Collegio ne disponeva il rinvio per l’acquisizione del fascicolo d’ufficio in ragione delle deduzioni formulate nel primo motivo di ricorso in ordine alla mancata comunicazione dell’ordinanza con cui, la Corte d’Appello, decisa in parte la controversia con sentenza non definitiva, aveva disposto il prosieguo della trattazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va rilevato che nel corso del presente giudizio interveniva la sentenza del Tribunale di Rovigo n. 21/2016 dichiarativa del fallimento della Dinon Group spa. In relazione a tale evento si osserva che il processo di cassazione, caratterizzato dall’impulso d’ufficio, non è soggetto ad interruzione in presenza degli eventi previsti dagli artt. 299 c.p.c. e ss., ivi compresa la dichiarazione di fallimento di una delle parti, poichè tali norme si riferiscono esclusivamente al giudizio di merito e non sono suscettibili di applicazione analogica in quello di legittimità (ex multis, Cass.,sentenza n. 18300 del 2003, n. 10218 del 2010).

2. Ha priorità logico-giuridica l’esame del secondo motivo di ricorso, attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale in appello.

Con il secondo motivo di ricorso, infatti, è dedotta la violazione degli artt. 163, 164 e 414 c.p.c., per errata indicazione del soggetto passivo della vocazione in ius, e per assenza o errata indicazione di uno dei requisiti fondamentali dell’atto di appello. L’appello, infatti, era stato proposto nei confronti della Dinon srl, la quale già alla data del 1 novembre 2007, e quindi, già in fase di procedimento di primo grado, era mutata in Dinon Group spa, in seguito alla fusione di tre società (Dinon srl, Marinara srl e Spacial & Frozen srl), e all’evoluzione e cambio di ragione sociale.

L’appello veniva proposto quindi nei confronti di un soggetto che non era più esistente. L’appellante era conoscenza di ciò perchè l’atto di precetto per il recupero delle spese liquidate in primo grado era stato effettuato da parte del nuovo soggetto giuridico.

La Corte d’Appello, quindi, errava nel respingere detta eccezione. Sussiste, quindi, la nullità del ricorso in quanto l’impugnazione era stata rivolta al soggetto non più esistente, e la novità riguarda l’atto nel suo valore sostanziale.

Erroneamente la Corte d’Appello ha ritenuto che tale novità sarebbe stata sanata dalla tempestiva costituzione della Dinon Group spa, atteso che la sanatoria avviene con la salvezza dei diritti quesiti e delle preclusioni verificatesi, tra cui quelli inerenti il passaggio in giudicato della sentenza appellata.

2.1. Il motivo non è fondato, atteso che la trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria (Cass., sentenze n. 10332 del 2016 e n. 13467 del 2011).

3. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza n. 524 del 2012, ai sensi dell’art. 360, n. 4, per violazione dell’art. 176 c.p.c., e per violazione del contraddittorio, stante la mancata comunicazione alla difesa della società dell’ordinanza con la quale si disponeva il prosieguo della trattazione.

La Corte d’Appello, infatti, al termine dell’udienza emetteva sentenza non definitiva con la quale disponeva la prosecuzione del giudizio, come da separata ordinanza. Tale sentenza e la conseguente ordinanza non erano state comunicate alla società e il relativo avviso in via telematica si riferiva al suo legale della lavoratrice ricorrente, ed era evidente l’assenza di qualsiasi riscontro da parte della difesa dell’appellato.

Tale omissione costituiva causa di nullità, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. dell’ordinanza, ed era, altresì, causa di nullità degli atti successivi compresa la sentenza definitiva, per violazione del principio del contraddittorio che rappresenta un completamento del diritto di difesa.

La decisione, intesa come convincimento del giudice, deve formarsi dopo che tutte le parti sono state messe in grado di orientarla.

La società datrice di lavoro, invece, non era stata messa nelle condizioni di partecipare nè alla nuova udienza di discussione, nè aveva potuto svolgere le proprie eccezioni e contestazioni ai nuovi conteggi prodotti dall’appellante.

3.1. Il motivo non è fondato. Dagli atti del fascicolo d’ufficio, acquisito a seguito dell’ordinanza collegiale resa in esito all’udienza pubblica del 18 febbraio 2016, e in particolare dal verbale dell’udienza collegiale della causa iscritta al n. r.g. 229 del 2009, vertente tra B.S. e la Dinon Group srl, tenutasi presso la Corte d’Appello di Venezia il giorno 8 maggio 2012, ore 10,00, si rileva che dopo che la causa veniva introdotta dal consigliere relatore con propria relazione, la Corte d’Appello si riservava di provvedere alla conclusione dell’udienza. Sempre nel verbale sottoscritto dal Presidente del Collegio e dall’assistente giudiziario si legge, quindi, “La Corte si ritira per deliberare alle ore 14,15. Alle ore 17,30 dà lettura del dispositivo + ordinanza che viene allegato al presente verbale”.

Nell’ordinanza allegata al verbale, di cui veniva data lettura come del dispositivo della sentenza non definitiva, al termine della camera di consiglio, si legge “Vista la sentenza non definitiva pronunciata in data odierna, invita le parti – anche allo scopo di contenere le spese di lite e di espletamento di CTU – a depositare nota scritta contenente i conteggi attuativi della statuizione adottata. Rinvia all’udienza del 17 luglio 2012, h. 10, con termine all’appellante sino al 10 giugno 2012 e all’appellata sino al 30 giugno 2012 per il relativo deposito”.

Pertanto, essendo intervenuta la lettura del dispositivo della sentenza non definitiva n. 294 del 2012 e dell’ordinanza, come si rileva dal verbale dell’udienza collegiale della Corte d’Appello di Venezia dell’8 maggio 2012, r.g. n. 229 del 2009, deve essere escluso il vizio denunciato dalla ricorrente.

4. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione ed errata interpretazione degli articoli 416, 400 e 421 c.p.c., relativamente alla produzione del materiale documentale da parte della ricorrente in sede di note conclusive durante procedimento di primo grado.

La Corte d’Appello erroneamente, atteso che i poteri istruttori rimessi al giudice del lavoro non possono sanare l’inerzia della parte, ha valorizzato, ritenendolo un pesante indizio, tutto il materiale documentale illegittimamente e tardivamente prodotta dall’appellante in allegato alle note conclusive per l’udienza di discussione davanti al Tribunale di Rovigo. L’eccezione di tardività ed inammissibilità della documentazione così prodotta era stata sollevata sia in primo grado che in appello, ma il giudice di secondo grado aveva ritenuto di esaminare e di considerare ugualmente detta documentazione.

4.1. Il motivo è inammissibile in quanto privo di specificità ed autosufficienza. Ed infatti, nel prospettare la doglianza, la ricorrente non specifica il contenuto della documentazione prodotta in atti dalla lavoratrice della cui valorizzazione da parte del giudice di secondo grado, come indizio, si duole, non consentendo alla Corte di effettuare il giudizio di rilevanza della censura, considerato, peraltro, che detta documentazione non costituiva l’unico elemento istruttorio posto a fondamento della decisione, atteso che la Corte d’Appello valorizzava le dichiarazioni della società in sede di comparsa di costituzione, le dichiarazioni dei testi Z., R., Ve. e D.A., la circostanza dell’assunzione della B. da parte della società Dinon, sia pure per la durata di 40 giorni.

5. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, commi 1 e 3, nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia.

La Corte d’Appello decideva la questione ritenendo che nel caso in oggetto si fosse in presenza di intermediazione illecita di manodopera non di un semplice rapporto di lavoro subordinato tra l’azienda e la lavoratrice. Ma proprio la lavoratrice, nel proprio ricorso introduttivo, aveva evidenziato tale circostanza solo in via subordinata. Pertanto, mentre la stessa B. dimostrava incertezza sui fatti di causa, la Corte d’Appello si pronunciava oltre quanto richiesto, inquadrando la vicenda nell’ambito della L. n. 1369 del 1960, art. 1 come appalto di manodopera vietato, senza compiere le indagini a ciò necessarie secondo la giurisprudenza di legittimità.

La Corte d’Appello affermava in modo superficiale e frettoloso l’assenza di un autonomo risultato produttivo e dell’assunzione del benchè minimo rischio d’impresa, senza giustificare l’iter logico della affermazione e senza tenere in considerazione le testimonianze raccolte che avevano escluso qualsiasi commistione tra le lavoratrici della Dinon e quelle delle altre Cooperative, nonchè quanto dichiarato dalla lavoratrice circa l’aver ricevuto le direttive sul lavoro dal titolare di altra società, da cui riceveva anche retribuzione e permessi.

Il giudice di secondo grado, infine attribuiva rilevanza all’uso da parte dell’impresa appaltatrice di mezzi non propri, senza considerare che venivano utilizzati per le fasi di lavoro appaltato.

5.1. Il motivo, pur rubricato anche come vizio di violazione di legge, si sostanzia in una censura dell’iter argomentativo della motivazione della Corte d’Appello, inammissibile, poichè inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, propone un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Ed infatti, tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi del percorso formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5; in caso contrario, questo motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione (Cass., sentenza n. 9233 del 2006).

6. Con il quinto motivo di ricorso è dedotta contraddittorietà tra motivazione e sentenza, nonchè tra quanto disposto con la sentenza non definitiva n. 294 del 2012, e quanto sancito nella successiva sentenza definitiva n. 524 del 2012, con la conseguente nullità del procedimento e della predetta sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4.

La Corte d’Appello non solo ha deciso che nel caso de quo fosse sussistente un’ipotesi di intermediazione illegittima di manodopera, ma ha statuito anche che la B. aveva lavorato nel periodo indicato per sei giorni a settimana con orario di otto ore giornaliere. A fondamento di ciò riteneva fondamentale la sola teste Z., su otto testi ascoltati, che non era attendibile avendo riferito circostanze smentite dagli altri. Inoltre i giudici di appello, senza supporto probatorio, riconoscevano l’effettuazione della prestazione lavorativa anche per la giornata del sabato, giorno che secondo il CCNL di settore costituisce oggetto di lavoro straordinario, e quindi andava provato dalla lavoratrice, come le ferie e le festività, che non venivano riconosciute, come altri periodi di straordinario. Inoltre i conteggi prodotti dall’appellante contenevano voci, quali ferie e permessi, non ammesse dalla sentenza non definitiva, e risultavano completamente errati.

6.1. Il motivo è inammissibile atteso che lo stesso, oltre a non indicare l’avvenuta produzione del contratto collettivo richiamato, nè a riprodurre la disposizione genericamente invocata, come il quarto motivo, si sostanzia in una censura dell’iter argomentativo della motivazione della Corte d’Appello, inammissibile, poichè inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, propone un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti.

Nella specie non è ravvisabile contraddizione nel riconoscimento della prestazione lavorativa anche nel giorno del sabato, ritenendo la Corte d’Appello tale circostanza provata in ragione della testimonianza della Z., ritenuta attendibile poichè aveva svolto la propria prestazione lavorativa nello stesso periodo della B. e con detta intensità, mentre non risultava adempiuto l’onere della prova rispetto al lavoro straordinario (ulteriore, nella prospettiva della società, rispetto al sabato), alle ferie e alle festività.

Infine, si rileva che la Corte d’Appello ha ritenuto sussistere un’intermediazione illecita non solo in ragione della utilizzazione di macchine ed attrezzature della società Dinon, ma anche in ragione della messa a disposizione da parte di quest’ultima di una porzione del proprio stabilimento, circostanza che dimostrava il pieno inserimento dell’appaltatore nell’organizzazione e nell’attività dell’appaltante, da cui l’assenza di un autonomo risultato produttivo e di assunzione del benchè minimo rischio d’impresa.

7. Il ricorso deve essere rigettato.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

9. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15 per cento e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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