Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8464 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8464

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23196-2018 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, UFFICIO SCOLASTICO

REGIONALE PER LA PUGLIA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,

che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

C.A.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3120/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

con sentenza pubblicata in data 18/1/2018, la Corte d’appello di Lecce ha accolto l’appello proposto da C.A. e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca al pagamento, in favore dell’appellante, delle differenze stipendiali maturate in ragione dell’anzianità di servizio, considerando a tal fine il servizio prestato anche con rapporto di lavoro a tempo determinato al pari di quanto riconosciuto al personale di ruolo.

Ha invece rigettato l’appello nella parte in cui esso era diretto ad ottenere la declaratoria della illegittimità del termine apposto ai contratti intercorsi tra le parti, la conversione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato e la condanna del Ministero al pagamento di tutte le retribuzioni maturate medio tempore, e, in subordine, al risarcimento del danno.

A fondamento del decisum in ordine al riconoscimento del diritto alle differenze retributive spettanti alla dipendente in ragione dell’anzianità maturata fin dall’inizio del rapporto, la Corte territoriale ha richiamato i principi di questa Corte affermati nelle sentenze n. 22558, n. 23868 del 2016 e n. 8945 del 2017.

Contro la sentenza il Ministero ha proposto ricorso per cassazione, articolato su un unico motivo; la C. non ha svolto attività difensiva, nonostante la rituale notificazione del ricorso.

La proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alla parte, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1.- con l’unico morivo di ricorso il Ministero denuncia la violazione e falsa applicazione della Dir. n. 1999/70 Cee, clausola 4 dell’accordo quadro allegato, nonchè del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, artt. 485, 489 e 569. Osserva che la corte territoriale era incorsa in errore nell’aver confuso la fattispecie relativa alla ricostruzione della carriera operata dopo l’immissione in ruolo con la diversa questione della progressione stipendiale rivendicata dalla lavoratrice: della Dir., clausola 4, sancisce solo il diritto del lavoratore alle differenze stipendiali, non anche alla ricostruzione della carriera attraverso il computo integrale del servizio prestato che è invece disciplinato da norme di dettaglio come gli artt. 485 e 489 T.U. sulla scuola.

Il motivo è inammissibile.

La corte territoriale, nel riformare la sentenza impugnata, ha riconosciuto alla dipendente il diritto alle differenze stipendiali sulla base dei principi affermati da questa Corte nella sentenza n. 22.558/2016 (e nelle altre sentenze succitate), ossia allo stesso trattamento economico spettante contrattualmente agli insegnanti assunti a tempo indeterminato. Ha poi precisato, come si è su già evidenziato, che il riconoscimento dell’anzianità maturata è stato effettuato ai sensi della clausola 4 dell’Accordo quadro, ai soli fini economici (pagina 6, quarto capoverso, della sentenza) ed in ragione dei principi comunitari che sanciscono il diritto alla equiparazione stipendiale tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato. Questa Corte (Cass. 27/12/2019, n. 34546; Cass. 28/11/2019, n. 31149) ha avuto modo di precisare che nel quadro dei diritti spettanti ai lavoratori precari della scuola occorre in primo luogo distinguere (v. Cass. n. 23535 del 18 novembre 2016) la ricostruzione di carriera, che si pretende costituire effetto riflesso della domanda di conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo indeterminato, la quale resta assorbita nel rigetto di tale ordine di domanda e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento della medesima progressione stipendiale attribuita al personale assunto a tempo indeterminato, in applicazione del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell’Accordo quadro, la quale prescinde dalla illegittimità della reiterazione dei contratti (Cass. n. 31149/2019).

Ancora diversa è poi la domanda avente ad oggetto il riconoscimento del servizio pre ruolo prestato e la ricostruzione della carriera a fini giuridici, oltre che economici.

Nel caso di specie, dalla sentenza impugnata, e ancor meno dallo stralcio riportato nel ricorso per cassazione, non si evince quanto asserito dal Ministero, ossia che la sentenza ha riconosciuto il diritto alla ricostruzione della carriera considerando per intero e senza decurtazione i periodi di servizio pre-ruolo, svolti in costanza di rapporto di lavoro a tempo determinato, oggetto di un diverso diritto. Il diritto riconosciuto dal giudice del merito ha riguardato solo le differenze stipendiali conseguenti al riconoscimento dell’anzianità pregressa in virtù del principio di non discriminazione tra lavoratori, sul presupposto dello svolgimento di un rapporto di lavoro in tutto analogo a quello dei lavoratori a tempo indeterminato e dell’assenza di ragioni oggettive idonee a giustificare un diverso trattamento retributivo (clausola 4 dell’Accordo quadro).

In nessuna parte della sentenza risulta invece riconosciuto il diritto ad una ricostruzione della carriera a fini giuridici ed economici previa disapplicazione delle norme contenute nel testo unico sulla scuola (artt. 485 e 489), ovvero la declaratoria della illegittimità dei decreti di ricostruzione della carriera dopo l’immissione in ruolo.

La diversa latitudine che il ricorrente attribuisce al comando giudiziale contenuto nella sentenza non trova pertanto riscontro, sicchè la censura si rivela del tutto inconferente, ove anche si consideri che il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo del giudizio – da cui avrebbe potuto individuarsi la diversa domanda volta alla ricostruzione della carriera – nè la sentenza di primo grado, riformata dal giudice d’appello, che quel diritto avrebbe negato.

Il ricorso è pertanto inammissibile. Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva svolta dalla C..

In considerazione della qualità del ricorrente, pubblica amministrazione non tenuta al versamento del contributo unificato, non sussistono i presupposti perchè l’amministrazione provveda al pagamento dell’importo ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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