Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8463 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 25/03/2021), n.8463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – rel. Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22305-2018 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO

172, presso lo studio dell’Avvocato PIERLUIGI PANICI, rappresentata

e difesa dall’Avvocato TIZIANA AGOSTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA,

(OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 80/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ADRIANA

DORONZO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza pubblicata in data 22/1/2018, la Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello proposto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e, per l’effetto, in riforma della sentenza resa dal Tribunale tra l’appellante e C.A. ha rigettato la domanda proposta da quest’ultima, avente ad oggetto il risarcimento del danno derivante dalla illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato stipulati con il Ministero.

A fondamento del decisum la Corte territoriale ha posto il principio, affermato da questa Corte nella sentenza n. 22552/2016, seguita da numerose altre, in forza del quale delle ipotesi di reiterazione di contratti a termine in relazioni a posti individuati per le supplenze su organico di fatto e per supplenze temporanee non è configurabile alcun abuso ai sensi dell’accordo quadro allegato alla direttiva sul contratto a tempo determinato 1999/70, e che la ricorrente non aveva nè allegato nè provato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, manifestatosi attraverso la stipulazione di contratti a tempo determinato.

Contro la sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo; il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con l’unico motivo di ricorso la C. denuncia la violazione degli artt. 101,111,330,435,436 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 24 Cost.: assume che il ricorso in appello del Ministero non gli era mai stato notificato nel domicilio eletto in primo grado presso il difensore costituito; che l’asserzione, contenuta in sentenza, secondo cui ella si era costituita telematicamente (pagina 2 della sentenza), era evidentemente errata, come poteva indirettamente evincersi dalla intestazione della sentenza, nella parte in cui si limitava a indicare il suo nome, non anche quello del suo difensore e del domicilio eletto; che era venuta a conoscenza della sentenza d’appello solo a seguito di una nota dell’Ambito territoriale per la provincia di Latina, a cui aveva notificato atto di precetto.

Il ricorso è inammissibile.

Dal ricorso risulta che la notificazione al Ministero è stata avviata a mezzo del servizio postale ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53, art. 1, con spedizione avvenuta il 20/7/2018.

Non risulta tuttavia depositato l’avviso di ricevimento del plico raccomandato, necessario per il perfezionamento del procedimento notificatorio.

Nonostante l’invito contenuto nella proposta del relatore di comprovare l’avvenuto perfezionamento della notificazione del ricorso, la parte non vi ha ottemperato.

Occorre invero ricordare che, relativamente all’onere posto a carico del notificante di depositare in giudizio l’avviso di ricevimento della notifica eseguita a mezzo posta, costituisce principio ripetutamente affermato da questa Corte quello secondo cui la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Cass. 24 luglio 2007, n. 16354). Pertanto, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio – in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte -, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione (cfr. Cass., 30 dicembre 2015, n. 26108; Cass., 10 febbraio 2005, n. 2722; Cass., 18 luglio 2003, n. 11257; Cass. 29 marzo 1995, n. 3764).

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

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