Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8463 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, (ud. 29/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VALNERINA 40, presso lo studio dell’avvocato SCARTOZZI GINO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 5258/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 21/08/2006 r.g.n. 7633/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/03/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato SCARTOZZI GINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilita’ o in subordine

rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24.6.2005 – 21.8.2006 la Corte d’Appello di Roma, accogliendo in parte il gravame proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze nei confronti di P.A. avverso la sentenza di prime cure, che aveva determinato l’assegno ad personam dovuto alla P. in base all’accordo 22.4.1997 fra il Governo e le OO. SS. in ragione del transito dalla Gestione Commissariale delle Ferrovie del Sud Est al Ministero appellante, ridusse l’ammontare del suddetto assegno, escludendo dalle voci prese a base per la sua determinazione il compenso (di L. 4.289.628) scaturente dal “verbale di riunione 4.7.1991”; cio’ perche’, “…come risulta dal tenore del verbale del 1991, quel compenso era costituito dalla ripartizione annuale, fra i dipendenti della Gestione, secondo criteri fissati periodicamente dall’azienda, del 50% delle economie d’esercizio ricavate nell’anno precedente”, onde trattavasi di “…un compenso soltanto eventuale, essendo incerto sia nell’an che nel quantum” e, quindi, di natura non fissa ne’ continuativa. Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, P.A. ha proposto ricorso per cassazione fondato su un unico motivo e illustrato con memoria; ha inoltre depositato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del pubblico ministero. L’intimato Ministero dell’Economia e delle Finanze non ha svolto attivita’ difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, la ricorrente si duole che la Corte territoriale non abbia tenuto conto:

a) dell’attestazione resa dalla Direzione delle Ferrovie del Sud Est, Gestione Commissariale Governativa, in ordine alla retribuzione mensile realmente percepita al momento del trasferimento al Ministero;

b) delle buste paga emesse dalla Gestione Commissariale Governativa delle Ferrovie del Sud Est.

2.1 Il riferimento della ricorrente al contenuto delle buste paga e’ inammissibile, atteso che, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, il loro contenuto non e’ stato ivi riportato, ne’ e’ stato indicato in quali termini e modi tali documenti sarebbero stati ritualmente prodotti in giudizio.

Costituisce infatti orientamento consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il ricorrente che, sotto il profilo del vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, denuncia l’omessa o l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie, ha l’onere di indicarne specificamente il contenuto, in considerazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, al fine di permettere il controllo in ordine alla decisivita’ dei fatti da provare, che deve essere effettuato sulla scorta delle deduzioni contenute nel ricorso, alle cui lacune non e’ possibile sopperire con indagini integrative (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 2527/2003; 9954/2005).

2.2 La giurisprudenza di legittimita’ ha altresi’ reiteratamente affermato che il mancato esame da parte del giudice del merito di elementi contrastanti con quelli posti a fondamento della decisione adottata, ovvero la mancata pronuncia su una istanza istruttoria, non integrano, di per se’, il vizio di omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, occorrendo, a tal fine, che la risultanza processuale ovvero l’istanza istruttoria non esaminata attengano a circostanze che, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, avrebbero potuto indurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 7000/1993; 914/1996;

2601/1998; 1203/2000; 13981/2004).

L’affermazione contenuta nella ricordata attestazione della Direzione delle Ferrovie del Sud Est, Gestione Commissariale Governativa, secondo cui tutte le voci retributive “elencate nella tabella” costituivano parti integranti dello stipendio “in quanto di natura fissa e continuativa”, non costituisce risultanza probatoria decisiva, configurandosi, quanto alla voce retributiva verbale di riunione 4.7.1991, quale mera manifestazione di giudizio, di per se’ inidonea ad invalidare l’esclusione della pretesa natura fissa e continuativa dell’emolumento in parola e risultando per contro tale esclusione sorretta, nei termini gia’ indicati nello storico di lite, da motivazione coerente con la documentazione esaminata e priva di elementi di contraddittorieta’.

2.3 Non possono infine essere tenuti in considerazione i documenti prodotti per la prima volta nel presente giudizio di cassazione in violazione del disposto dell’art. 372 c.p.c..

3. In definitiva il ricorso va rigettato.

Non e’ luogo a provvedere sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attivita’ difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Cosi’ deciso in Roma, il 29 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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