Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8463 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 05/05/2020), n.8463

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16915/2018 proposto da:

R.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA

96, presso lo studio dell’avvocato PAOLO ROLFO, rappresentato e

difeso dall’avvocato DOMENICO BEZZI;

– ricorrente –

contro

COMUNE BORGO SAN GIACOMO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24, presso lo

studio dell’avvocato ILARIA ROMAGNOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato CRISTINA BUFFOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 609/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 03/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

R.L. proponeva opposizione, davanti al Tribunale di Brescia, avverso il Decreto Ingiuntivo con il quale il Comune di Borgo San Giacomo aveva ingiunto il pagamento di somme indebitamente percepite nell’anno 2010 per violazione del patto di stabilità, accertato sulla base di una Delib. della Corte dei Conti del 2014. Si costituiva l’amministrazione comunale chiedendo la conferma del decreto opposto;

il Tribunale di Brescia, con sentenza del 9 aprile 2016, accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il Decreto Ingiuntivo opposto e condannando l’opponente al pagamento di una somma minore e compensando le spese di lite;

avverso tale decisione R.L. proponeva appello reiterando l’eccezione di difetto di giurisdizione. Secondo l’appellante sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti perchè la condotta del percettore era stata anche causa dell’attribuzione indebita, in quanto l’opponente aveva partecipato all’adozione delle delibere. Nel merito, il primo giudice avrebbe ignorato la circostanza che la Corte dei Conti aveva imposto al Comune di Borgo San Giacomo di sollecitare l’esercizio dell’azione da parte del Pubblico ministero contabile, per avviare un giudizio di responsabilità e non anche per proporre un’azione in sede civile. Lamentava l’inammissibilità del cumulo di tali giudizi, che avrebbe comportato un ingiusto depauperamento per l’autore del presunto danno erariale. Deduceva l’omessa considerazione che la violazione del patto di stabilità era stata causata dalla precedente amministrazione comunale. Infine, rilevava di avere rinunciato ad una quota parte delle indennità di funzioni riferite agli anni successivi, compensate dal Comune di Borgo San Giacomo con le somme indebitamente erogate dagli amministratori;

la Corte d’Appello di Brescia con sentenza del 3 aprile 2018 riteneva infondata l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che oggetto del giudizio non era il pagamento delle sanzioni per un illecito amministrativo conseguente all’indebita gestione comunale, questione da sottoporre all’indagine della procura della magistratura contabile. Il giudizio civile aveva ad oggetto la natura indebita dei pagamenti effettuati dal Comune di Borgo San Giacomo in favore degli amministratori il cui ammontare non era stato contestato. Nel merito, riteneva generiche le asserzioni del Comune secondo cui vi sarebbe stata una volontà di rinunzia dell’amministratore alla indennità di funzione e una successiva compensazione tra le somme rinunziate e quelle in precedenza indebitamente corrisposte dall’amministrazione comunale;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione R.L. affidandosi a tre motivi che illustra con memoria. Resiste con controricorso il Comune di Borgo San Giacomo.

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta l’errato rigetto dell’eccezione di giurisdizione dedotta dall’appellante. La Corte territoriale, con una motivazione differente rispetto a quella posta a sostegno della decisione del Tribunale, avrebbe erroneamente affermato che la Corte dei Conti, accertando la natura di indebito del pagamento dell’indennità corrisposta a R.L., avrebbe acclarato la giurisdizione del giudice ordinario. Tale ricostruzione contrasterebbe con la natura della decurtazione delle indennità che avrebbe natura sanzionatoria, in quanto tale, applicabile solo dopo un giudizio per responsabilità erariale. In secondo luogo, ove si ritenesse ammissibile l’azione civile, l’amministratore pubblico subirebbe una doppia decurtazione: a titolo sanzionatorio la decurtazione dell’indennità e, in sede civile, la restituzione della medesima somma da ritenersi indebita alla luce della disposizione contenuta nella L. n. 183 del 2011. Inoltre, la Corte territoriale non chiarirebbe le ragioni della natura indebita dell’indennità e ciò in quanto la decisione della Corte dei Conti non avrebbe valore di giudicato, perchè emessa in sede diversa da quella giurisdizionale. Nello specifico, poi, quella deliberazione non imponeva al Comune l’esercizio dell’azione civile, ma di sollecitare il giudizio di responsabilità davanti alla Corte dei Conti da parte del Pubblico ministero. Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale l’oggetto del presente giudizio non riguarderebbe la restituzione di emolumenti percepiti senza titolo, ma l’applicazione di una sanzione, che incide sulla determinazione di quegli emolumenti, con conseguente obbligo di restituzione. La Corte non avrebbe considerato che l’azione di indebito arricchimento da esercitare davanti al giudice ordinario presuppone che il pubblico dipendente non abbia dato causa all’indebito, limitandosi a percepire le somme erogate dall’amministrazione senza influenzare con il proprio comportamento la decisione dell’amministrazione. Per cui il discrimine tra le due azioni sarebbe rappresentato dall’efficienza causale del comportamento del singolo funzionario. Nel caso di specie la vicenda traeva origine da una deliberazione della giunta delle 2009 alla quale aveva concorso anche il ricorrente, nella qualità di assessore. Infine, si rileva che il procedimento di ingiunzione sarebbe soltanto strumentale per porre R.L. in una posizione di incompatibilità, perchè la pendenza del giudizio tra l’ente comunale e il singolo consigliere (nel caso di specie R.L. era consigliere alla data di instaurazione del giudizio) ne determina l’incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 63. Da ciò emergerebbe che l’intera manovra era stata architettata dall’amministrazione comunale per eliminare dal consiglio gli avversari politici;

preliminarmente, riguardo alla eccezione di difetto di giurisdizione, con decreto dell’Ufficio preparatorio delle Sezioni Unite del 25 gennaio 2019, emesso ai sensi dell’art. 374 c.p.c., il ricorso è stato assegnato a questa sezione richiamando il costante orientamento di questa Corte che ha escluso la sussistenza della giurisdizione contabile in materia (Cass. Sezioni Unite n. 26659 del 2014 e Cass., Sez. 3, n. 14632 del 2015);

per il resto, è pacifico che oggetto di lite è la ripetizione dell’indebito e non i presupposti per la sanzione. Le censure ruotano intorno alla differenziazione tra l’azione di responsabilità contabile, che compete al Pubblico Ministero e appartiene alla competenza della Corte dei Conti e azione per la ripetizione dell’indebito che presuppone che il Pubblico dipendente non abbia dato causa all’indebito, ma si sia limitato a percepire le somme erogate indebitamente dall’amministrazione. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, lo stesso avrebbe rivestito un ruolo causalmente efficiente poichè, in occasione delle deliberazioni con le quali si applicò la decurtazione riferita al 30 dicembre 2009, in luogo del 30 giugno 2008, R.L. avrebbe rivestito la qualità di assessore. Tale profilo fattuale però è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè introduce un elemento di cui la Corte territoriale non si occupa, senza trascrivere o allegare la prova di tale dato e specificare di avere sottoposto la questione al giudice di merito, individuando il momento processuale nel quale la relativa documentazione sarebbe stata tempestivamente introdotta nel giudizio di merito;

da ultimo, sono inconferenti le presunte recondite ragioni per le quali l’amministrazione comunale avrebbe agito per la ripetizione dell’indebito;

con il secondo motivo si deduce il mancato esame di un fatto decisivo ovvero l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c.: il giudice di primo grado non avrebbe considerato che la sanzione in oggetto avrebbe dovuto colpire esclusivamente gli amministratori responsabili del superamento del patto di stabilità e cioè quelli in carica al momento della violazione di tale patto, (ove) successivamente e nuovamente eletti. In particolare, la sanzione avrebbe potuto essere applicata solo nei confronti dei precedenti amministratori in carica, unici legittimati passivi dell’azione proposta dal Comune. Il ricorrente avrebbe già sostenuto in appello la tesi secondo cui, poichè anche per gli amministratori pubblici opera il principio della responsabilità personale, R.L. non avrebbe dovuto essere sanzionato. La L. 133 del 2018, art. 71, prevede che, con decorrenza dal 1 gennaio 2009, le indennità di funzione sono determinate con una riduzione del 30% rispetto all’ammontare delle indennità risultanti alla data del 30 giugno 2008. Erroneamente gli amministratori responsabili sarebbero stati individuati sulla base del semplice criterio temporale, tra coloro che hanno riscosso l’indennità dopo l’entrata in vigore della legge. Al contrario, trattandosi di disposizione sanzionatoria ed in ossequio al principio di responsabilità personale, avrebbero dovuto ritenersi legittimati passivamente solo gli amministratori in carica per l’esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità. Ma tale statuizione non è in alcun modo riferibile alla posizione di R.L.;

il motivo è infondato. Come correttamente evidenziato dalla Corte territoriale il giudizio non ha ad oggetto un’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori sotto il profilo contabile, per cui costituisce un aspetto irrilevante la circostanza che il ricorrente si sia limitato a percepire l’indebita corresponsione di indennità ovvero abbia anche contribuito a violare il patto di stabilità;

con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 2733 e 2735 c.c., perchè la Corte non avrebbe considerato che la rinunzia ad una quota parte della indennità di funzione spettante al ricorrente per le annualità successive (2011-2012-2013) non era stata oggetto di specifica contestazione. Si tratterebbe di una rinunzia riconosciuta dallo stesso Comune innanzi alla Corte dei Conti e per tale motivo, contrariamente a quanto affermato dal giudice di appello, non sarebbe stata necessaria la prova di tale rinunzia. La Corte avrebbe violato le disposizioni in tema di confessione giudiziale ritenendo che le affermazioni del Comune di Borgo San Giacomo nell’ambito del giudizio davanti alla Corte dei Conti fossero generiche, mentre l’orientamento costante della giurisprudenza non richiede formule sacramentali ai fini di una confessione giudiziale o stragiudiziale. Sotto altro profilo il Comune di Borgo San Giacomo non avrebbe mai contestato l’intervenuta rinunzia, essendosi limitato al tentativo di ritrattare la confessione ormai resa;

il motivo è inammissibile: nella prima parte, si censura la valutazione in fatto operata dal giudice di merito riguardo al contenuto vago o generico delle dichiarazioni riferibili alla posizione del Comune nell’ambito del giudizio pendente davanti alla Corte dei Conti. Le valutazioni della Corte d’Appello riguardo alla specificità o meno dell’ammissione, costituiscono un giudizio di fatto non sindacabile in cassazione. Quanto al secondo profilo, la presunta sussistenza di una non contestazione ai sensi dell’art. 115 c.p.c., è dedotta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè parte ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere la specifica posizione processuale fatta propria da R.L. negli scritti difensivi e documentare, nello stesso modo, quella riferibile al Comune, al fine di consentire a questa Corte di valutare la sussistenza di una non contestazione. Sotto tale profilo è assolutamente inadeguato il breve periodo riportato a pagina 26 del ricorso (“i presenti all’adunanza non hanno confessato nulla ma, semplicemente, hanno sostenuto una tesi pasticciata priva di legittimazione attiva”). Per il resto le censure riguardano profili fattuali non valutabili in sede di legittimità;

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore del controricorrente, liquidandole in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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