Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8462 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 15/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9136-2011 proposto da:

P.O., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

c/o CENTRO CAF VIA DELLE ACACIE 23, dello studio dell’avvocato

GIANCARLO DI GENIO, rappresentata e difesa dall’avvocato FELICE

AMATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE,

VINCENZO STUMPO, giusta delega in calce alla copia notificata del

ricorso;

– resistente con mandato –

avverso la sentenza n. 259/2010 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 08/04/2010 R.G.N. 691/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/12/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO SERRINO;

udito l’Avvocato STUMPO VINCENZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Si controverte esclusivamente della determinazione delle spese giudiziali liquidate dalla Corte d’appello di Salerno nel giudizio di secondo grado promosso da P.O. nei confronti dell’Inps per sentir accertare anche il suo diritto alla reiscrizione nelle liste dei braccianti agricoli del Comune di (OMISSIS) dell’anno 2006, dopo che si era vista riconoscere il diritto al conseguimento dell’indennità di disoccupazione agricola e di maternità.

La Corte d’appello di Salerno, dopo aver parzialmente accolto il gravame della P. e respinto quello incidentale dell’istituto di previdenza, ordinando a quest’ultimo la reiscrizione dell’assicurata nei predetti elenchi dei lavoratori agricoli, ha condannato l’ente al pagamento di metà delle spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in Euro 2337,00, confermando nel resto l’impugnata sentenza, mentre ha compensato per intero tra le parti le spese del giudizio. In particolare, la Corte territoriale ha osservato che non potevano essere riconosciute le voci di spese afferenti ad attività svolte successivamente alla sentenza di primo grado, nè quella per la discussione che non si era svolta, mentre la natura ripetitiva della causa giustificava la riduzione dell’onorario della metà.

Per la cassazione della sentenza ricorre la P. con quattro motivi.

Per l’Inps vi è delega difensiva in calce al ricorso notificato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c. della L. n. 794 del 1942 e successive modifiche, della L. 7 novembre 1957, n. 1501, art. unico della Tariffa professionale adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense del 20 febbraio 2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e Tabella B, par. 1 (processo di cognizione, colonna 14 – valore minimo), nn. 23-24-32-45, nonchè la violazione e falsa applicazione di legge e del principio del rispetto e dell’inderogabilità dei diritti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In pratica, la ricorrente contesta la decisione della Corte d’appello di Salerno nella parte in cui sono stati espunti dalla nota spese i diritti relativi allo svolgimento delle attività forensi successive all’emissione della sentenza di primo grado, cioè quelle per la notifica della stessa sentenza, per l’accesso all’ufficio per il ritiro di detto atto notificato, per l’esame della relazione di notifica e per il ritiro del fascicolo. Assume la ricorrente che tali attività ineriscono alla conclusione del giudizio di cognizione e, pertanto, rientrano tra quelle da computare ai fini della liquidazione delle spese di lite.

1.1. Il motivo è fondato.

Invero, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (Cass. Sez. L. 1 novembre 1987, n. 7156), “con riguardo alla liquidazione degli onorari d’avvocato ed ai diritti di procuratore, nelle spese di lite relative al giudizio di cognizione devono comprendersi anche quelle conseguenti alla sentenza conclusiva del giudizio e quindi nella liquidazione delle stesse il giudice deve tener conto dei diritti relativi al ritiro del fascicolo di parte e all’esame della sentenza.”

Di recente si è, poi, ribadito (Cass. sez. 6 – L. 15 gennaio 2015, n. 548) che “in tema di liquidazione delle spese processuali, le attività strumentali alla conoscenza del contenuto del provvedimento e alla successiva fase d’impugnazione – quali la richiesta di copie, il loro ritiro, la notifica della sentenza, l’accesso all’ufficio per ottenere l’atto notificato, l’esame della relazione di notifica e il prelievo del fascicolo – attengono alla fase del giudizio di cognizione, come previsto dalla tabella B allegata al D.M. 8 aprile 2004, n. 127 (“ratione temporis” applicabile), sicchè le relative indennità vanno incluse dal giudice nel computo totale dei diritti richiesti con la nota spese.” (conf. a Cass. sez. 6 – L., Ordinanza n. 16434 del 18.7.2014) E’, pertanto, corretto il riferimento all’importo di Euro 76,00 indicato dalla ricorrente per i diritti in esame, vale a dire per notifica della sentenza, per l’accesso in ufficio ai fini del ritiro del predetto atto, per l’esame della relazione di notifica e per il ritiro del fascicolo. Per ognuna di queste quattro voci è stato correttamente indicato l’importo di Euro 19,00 di cui all’allegata nota spese.

2. Col secondo motivo la P. si duole della violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., comma 1, art. 415 c.p.c., comma 2, art. 420 c.p.c., comma 1, e art. 429c.p.c., comma 1 anche in combinato disposto della L. n. 794 del 1942 e successive modifiche, della L. 7 novembre 1957, n. 1501, art. unico della Tariffa professionale adottata con Delib. Consiglio Nazionale Forense del 20 febbraio 2002 ed approvata con D.M. 8 aprile 2004, n. 127 e Tabella B, par. 2, colonna 11 (nel valore minimo), n. 20, nonchè della violazione e falsa applicazione di legge e del principio della oralità, concentrazione ed immediatezza previsto per il rito delle controversie in materia di lavoro e in materia previdenziale e assistenziale (artt. 409 c.p.c. e segg.), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

In particolare, la ricorrente si duole della mancata liquidazione dell’onorario spettante al suo difensore per la discussione della causa, facendo rilevare che nel rito del lavoro ogni udienza è da ritenere che sia finalizzata alla discussione della causa.

2.1. Anche tale motivo è fondato, atteso che l’udienza che si svolge col rito del lavoro, essendo contraddistinta dai caratteri che le sono propri dell’oralità, della concentrazione e dell’immediatezza, così come si evince dalla lettura dell’art. 420 c.p.c., è di per sè un’udienza finalizzata alla discussione, a prescindere dalla sua articolazione in più momenti per esigenze difensive o d’ufficio di svariata natura. Infatti, nel rito del lavoro ogni udienza, a cominciare dalla prima, è destinata alla discussione orale e, quindi, alla pronunzia della sentenza ed alla lettura del dispositivo sulle conclusioni proposte in ricorso, per l’attore, e nella memoria di costituzione per il convenuto. Ha, quindi, ragione la ricorrente a dolersi della mancata liquidazione dell’onorario in relazione alla discussione della causa, tanto più che dal verbale di udienza risulta, comunque, che il suo difensore aveva dichiarato di riportarsi al ricorso, chiedendone l’accoglimento.

E’, altresì, corretto l’importo di Euro 215,00 indicato dalla ricorrente nell’allegata nota spese per tale specifica attività difensiva con riferimento al valore della causa. D’altra parte è, però, corretta anche la decisione di riduzione alla metà di tale importo ai sensi della L. n. 794 del 1942, art. 4 come adottata dalla Corte di merito e come sarà ulteriormente spiegato nel corso della disamina del prossimo motivo di impugnazione.

3. Col terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4 in combinato disposto con il R.D.L. n. 1578 del 1933, art. 60nonchè dell’art. 91 c.p.c. e del principio del rispetto e dell’inderogabilità del minimo dell’onorario, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè la carente e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oltre che l’errore di giudizio ed il vizio di motivazione idonea a giustificare la decisione, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

In concreto si sostiene che la Corte di merito avrebbe errato nel ridurre il minimo dell’onorario di avvocato, in applicazione della L. n. 794 del 1942, art. 4 in considerazione della materia particolarmente semplice dell’oggetto del contendere, valutazione della Corte, questa, che secondo il presente assunto difensivo, sarebbe apodittica, oltre che inesatta, posto che non si trattava di causa di natura ripetitiva, come affermato in sentenza, bensì di accertamento della sussistenza del rapporto agricolo e di richiesta di pagamento della disoccupazione agricola.

3.1. Il motivo è infondato.

Invero, il giudizio espresso dalla Corte territoriale in merito alla semplicità della causa, ai fini dell’applicazione della L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4 che, integrando la previsione contenuta nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari, risulta, comunque, validamente ancorato alla parte della decisione in cui è stato operato il richiamo al corretto inquadramento della controversia.

Nè va dimenticato che questa Corte ha già avuto occasione di affermare (Cass. sez. lav. n. 949 del 20.1.2010) che “in tema di onorari di avvocato, e con riferimento alla liquidazione a carico della parte soccombente nel giudizio si applica la L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4 che, integrando la previsione contenuta nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari nelle cause di particolare semplicità senza l’esibizione del parere del Consiglio dell’Ordine, prevista, invece, per la liquidazione delle spese a carico del cliente”.

Tale motivo, va, quindi rigettato.

4. Col quarto motivo la P. denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, nonchè l’omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5.

Attraverso tale motivo la ricorrente contesta il capo della sentenza col quale la Corte d’appello di Salerno ha compensato tra le parti le spese del giudizio di secondo grado, decisione, questa, che sarebbe stata adottata, a suo giudizio, in violazione del principio della soccombenza, senza una spiegazione dei giusti motivi atti a derogarlo.

4.1. Il motivo è infondato.

Invero, si è già avuto modo di statuire (Cass. Sez. 5 n. 15317 del 19.6.2013) che “in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di altri giusti motivi.”

Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretto uso del governo delle spese nella parte in cui, con motivazione adeguata ed esente da rilievi di legittimità, ha spiegato che i giusti motivi che la inducevano a ritenere interamente compensate tra le parti le spese del secondo grado di giudizio risiedevano nelle stesse questioni trattate, nella natura della controversia in fase d’appello e nell’unicità dell’argomento devoluto. Ne consegue che l’impugnata statuizione non merita le censure di violazione del principio di soccombenza, stante il parziale accoglimento del gravame, nè quelle di insussistenza di ragioni atte a derogare un siffatto principio, avendo la Corte di merito esplicitato in maniera congrua i giusti motivi che militavano a favore della decisione di compensazione integrale delle spese.

Pertanto, il quarto motivo va rigettato.

5. In definitiva, vanno accolti solo i primi due motivi dell’impugnazione, mentre gli ultimi due vanno rigettati. Ne consegue che la sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, la causa va decisa nel merito con la condanna l’Inps al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 183,50, oltre quello già liquidato, con attribuzione dello stesso all’avv. Amato Felice, dichiaratosi antistatario. Infatti, alla somma di Euro 76,00 di cui al primo motivo, va aggiunta quella di Euro 107,50 di cui al secondo motivo, costituente la metà dell’onorario di Euro 215,00 in base all’applicazione del disposto di cui alla L. 13 giugno 1942, n. 794, art. 4 che, integrando la previsione contenuta nel R.D. 27 novembre 1933, n. 1578, consente la riduzione sino alla metà dei minimi degli onorari in conseguenza delle condivise ragioni espresse dai giudici d’appello in ordine alla ripetitività della questione trattata ed alla scarsa rilevanza delle questioni giuridiche esaminate.

I ridotti limiti entro i quali è stato accolto il presente ricorso, in considerazione della riconosciuta fondatezza di soli due motivi su quattro, nonchè la modesta entità dell’importo liquidato a titolo di diritti di Procuratore e di onorario di avvocato, inducono questa Corte a ritenere compensate per metà tra le parti le spese del presente giudizio che vanno liquidate nella misura complessiva di Euro 360,00, come da dispositivo, con condanna dell’Inps al pagamento della residua metà di Euro 180,00, il tutto con attribuzione all’avv. Felice Amato, dichiaratosi antistatario.

PQM

La Corte accoglie i primi due motivi, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, condanna l’Inps al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 183,50, oltre quello già liquidato, con attribuzione all’avv. Felice Amato.

Compensa per metà le spese del presente giudizio, liquidate complessivamente nella misura di Euro 360,00, di cui Euro 260,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge e condanna l’Inps al pagamento della residua metà nella misura di Euro 180,00, con attribuzione all’avv. Felice Amato.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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