Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8462 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. II, 09/04/2010, (ud. 14/01/2010, dep. 09/04/2010), n.8462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MALZONE Ennio – Consigliere –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BUCCIANTE Ettore – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14095-2008 proposto da:

D.I.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FLAMINIA 71, presso lo studio dell’avvocato ACETO ANTONIO,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

P.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA PANAMA 77, presso lo studio dell’avvocato COCILOVO

MARCO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

D.A. (OMISSIS), COMUNE DI RUVIANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 926/2007 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/01/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso e rigetto dell’istanza di rinvio.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato Che le parti costituite nel giudizio di cassazione hanno con istanza congiunta chiesto il differimento dell’udienza di discussione in vista della formalizzazione dell’accordo per la soluzione amichevole della lite; tale istanza va accolta tenuto conto che, indipendentemente dalla possibilità di formulare la rinuncia al presente giudizio, l’eventuale composizione della lite determinerebbe la sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione del presente ricorso.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 14 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA