Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8462 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 18/09/2019, dep. 05/05/2020), n.8462

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13773/2018 proposto da:

M.T.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA SIRTE

28, presso lo studio dell’avvocato GIULIA BASILE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GIANNI BALZAN;

– ricorrente –

contro

TR.MA.GR., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che la

rappresenta difende unitamente all’avvocato MAURO PIZZIGATI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 139/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.

Fatto

RILEVATO

che:

con decreto ingiuntivo n. 440 del 2012 del Tribunale di Rovigo Tr.Ma.Gr. ingiungeva all’ex coniuge T.M.A. di pagare la somma di Euro 471.456,54, oltre interessi dalla costituzione in mora al saldo effettivo e spese della procedura monitoria, deducendo che in data (OMISSIS) i coniugi T.A. e Tr.Ma.Gr., in vista della separazione consensuale, avevano sottoscritto un Accordo Quadro al fine di regolare le reciproche posizioni economiche. L’accordo prevedeva, tra l’altro, le dimissioni di Tr.Ma.Gr. dalla carica di amministratore unico di Casa Bianca Srl e la cessione in favore della stessa del 49% della quota del capitale sociale di Umbi Studios s.r.l. che faceva capo ad T.A. e una serie di obblighi verso terzi e reciproche rinunzie. Il Tribunale di Rovigo, con sentenza del 27 aprile 2006 aveva, poi, dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;

sulla base della clausola 2.4.4. del predetto Accordo Quadro, Tr.Ma.Gr. aveva richiesto il decreto ingiuntivo in virtù dell’impegno contenuto nella clausola del predetto Accordo Quadro che impegnava T.A. a mettere a disposizione della Tr. la somma di Euro 516.000 per estinguere una serie di passività con terzi che facevano capo a Umbi Studios s.r.l.;

avverso tale decreto proponeva opposizione T.A.. Si costituiva l’opposta contestando le pretese dell’opponente;

il giudice sottoponeva d’ufficio alle parti la questione concernente la legittimazione ad agire di Tr.Ma.Gr., sulla base del contenuto delle clausole del predetto Accordo Quadro;

con sentenza del 20 settembre 2016 il Tribunale di Rovigo dichiarava la carenza di legittimazione ad agire di Tr.Ma.Gr. e revocava il decreto opposto ritenendo che l’opposta avesse partecipato all’accordo nella qualità di socio e amministratore unico di Umbi Studios s.r.l. e che solo in tale veste era legittimata ad agire, mentre la pretesa fatta valere si fondava su una titolarità in proprio, che non poteva evincersi dal contenuto dell’Accordo Quadro;

avverso tale decisione proponeva appello Tr.Ma.Gr. e si costituiva T.A.. La parte appellante lamentava la lesione del diritto di difesa perchè la questione riguardante la legittimazione era stata rilevata d’ufficio. In secondo luogo, il giudice avrebbe male interpretato il contenuto dell’accordo nel quale Tr.Ma.Gr. compariva sempre in proprio;

la Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 23 gennaio 2018, riteneva fondate le doglianze rilevando che l’Accordo Quadro era stato stipulato dalle parti quali persone fisiche, in considerazione anche della carenza di indicazioni relative alla posizione delle stesse all’interno della società. In secondo luogo, l’accordo era esplicitamente finalizzato al giudizio di separazione. Infine, T.A. non aveva mai contestato la legittimazione ad agire di Tr.Ma.Gr.. Nel merito l’accordo prevedeva che T.A. “intende mettere a disposizione di Tr.Ma.Gr. la somma di Euro 516.000 che egli ha chiesto, titolo di finanziamento, alla Banca Antoniana Popolare Veneta… T.A. e Tr.Ma.Gr. intendono, con il presente Accordo Quadro, definire tutte le questioni pendenti e regolamentare ogni relativo aspetto, nonchè concordare le modalità ed i termini della separazione cui essi daranno luogo” (punti N, O, e P dell’accordo). Al punto 2.4.4. era previsto che ” Tr., in qualità di socio e amministratore unico di Umbi Studios s.r.l., si obbliga ad estinguere le posizioni debitorie della società citata verso i terzi fornitori” mettendo a disposizione la somma di Euro 220.000, in eccedenza rispetto a quella di Euro 516.000 che T. aveva messo a disposizione di Tr.Ma.Gr.;

sulla base di tali impegni la Corte d’Appello, in accoglimento dell’impugnazione, rigettava l’opposizione a decreto ingiuntivo provvedendo sulle spese;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione T.A. affidandosi a cinque motivi. Resiste con controricorso Tr.Ma.Gr.. Entrambe le parti depositano memorie ai sensi dell’art. 380 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

con il primo motivo si lamenta la violazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 342 c.p.c., per avere la Corte d’Appello di Venezia ritenuto ammissibile l’atto di citazione in appello proposto da Tr.Ma.Gr. nonostante la violazione della norma invocata. Secondo la Corte territoriale l’atto d’impugnazione conteneva un’esauriente descrizione delle doglianze. Come affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella decisione n. 27199 del 2017, la parte appellante avrebbe dovuto indicare chiaramente le questioni e i punti contestati nella sentenza. Al contrario, la Tr. non avrebbe individuato, nè le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, nè le circostanze che comporterebbero la violazione di legge, nè la rilevanza delle stesse ai fini dell’impugnazione;

il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, poichè la deduzione non consente di apprezzare quali specifici motivi di impugnazione siano stati obliterati dalla Corte territoriale. La ricorrente avrebbe dovuto allegare o trascrivere il testo dei motivi di appello e i relativi passaggi della sentenza del Tribunale (Cass. 7 aprile 2017, n. 9122);

infatti, quando il ricorrente censuri, come nel caso di specie, la statuizione di ammissibilità e conseguente rigetto dell’eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c., dell’appello, ha l’onere di individuare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e non sufficientemente specifico, invece, il gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all’atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità (Sez. 5, Ordinanza n. 22880 del 29/09/2017, Rv. 645637-01);

analogo onere riguarda l’allegazione, trascrizione o l’indicazione della sede processuale nella quale è stata prodotta la sentenza di primo grado, in quanto il requisito della specificità dei motivi dettato dall’art. 342 c.p.c., esige che, alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata (decisione del Tribunale di Rovigo), vengano contrapposte quelle dell’appellante, volte ad incrinarne il fondamento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell’atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del primo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l’impianto motivazionale del giudice di prime cure. Pertanto, la specificità dei motivi di appello da commisurare all’ampiezza e alla portata delle argomentazioni spese dal primo giudice (Sez. 3, Sentenza n. 15790 del 29/07/2016) comporta l’onere, a pena di inammissibilità, della produzione della sentenza di primo grado;

con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione dell’art. 24 Cost. e art. 2697 c.c., in riferimento all’Accordo Quadro sottoscritto da T.A. e Tr.Ma.Gr. il (OMISSIS), per avere la Corte territoriale riconosciuto la legittimazione in capo a quest’ultima, quale persona fisica. Il giudice di appello avrebbe violato le disposizioni sopra indicate in quanto dal contenuto dell’accordo si evince che l’unico soggetto legittimato era Umbi Studios s.r.l., in quanto l’accordo era prevalentemente funzionale all’estinzione della posizione debitoria di tale società. L’accordo è stato sottoscritto per interrompere ogni rapporto giuridico ed affettivo tra le parti, ma il passaggio essenziale sarebbe quello previsto dalla lettera o) che individua le obbligazioni “ai detti fini”, e cioè per realizzare gli scopi previsti dalle lettere da c) a m) che si riferiscono alla partecipazione di T.A. al capitale sociale di Casa Bianca Srl, alle partecipazioni al capitale di Umbi Studios s.r.l., alla posizione debitoria di quest’ultima società e agli impegni assunti da T.A. quale fideiussore, sia in via esclusiva, che unitamente a Tr.Ma.Gr. (in particolare nei confronti della Banca Antoniana Popolare Veneta). Pertanto, l’eventuale inadempimento di T.A. avrebbe potuto essere fatto valere da Tr.Ma.Gr., ma nella esclusiva veste di socia e amministratore unico di Umbi Studios s.r.l. Tanto è vero che era stato previsto l’impegno di T.A. a mettere a disposizione della ex moglie l’importo di Euro 516.000, ma quale socia e amministratrice di Umbi Studios s.r.l.;

il motivo è inammissibile poichè riguarda una questione di interpretazione delle clausole dell’Accordo Quadro, ma non viene dedotto facendo riferimento alla violazione delle norme ermeneutiche previste dagli artt. 1362 c.c. e segg.. In secondo luogo, la censura è inammissibile poichè prospetta questioni nuove, di cui la sentenza di appello non si occupa, senza dedurre o allegare di avere sottoposto tali tematiche, che impongono indagini fattuali, al giudice di merito. Tale profilo assume particolare rilevanza a fronte di una specifica eccezione di novità delle questioni contenuta nel controricorso (pagina 10),

con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 2909 c.c. e art. 324 c.p.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe pronunziato sulle pretese creditorie di Tr.Ma.Gr., nonostante il giudicato contenuto nella sentenza del Tribunale di Rovigo n. 239 del 2006. Con tale statuizione il Tribunale aveva pronunziato la cessazione degli effetti civili del matrimonio affermando che “i ricorrenti hanno regolato tutte le reciproche pendenze economiche… e che nessuno di essi è tenuto a versare alcunchè all’altro a titolo di mantenimento o di alimenti”;

il motivo è inammissibile ed infondato. Inammissibile, perchè dedotto in violazione l’art. 366 c.p.c., n. 6, atteso che il tenore complessivo della decisione del Tribunale Rovigo non è trascritto e neppure allegato, mentre la parte si limita a indicare tale atto tra i documenti dei quali intende avvalersi (pagina 27 del ricorso), da intendersi parte integrante del ricorso. Tale modalità è certamente inadeguata in considerazione del principio di autosufficienza che deve caratterizzare il ricorso per cassazione. La doglianza è, comunque, infondata poichè la statuizione riguarda il profilo del mantenimento e degli alimenti, mentre le questioni dedotte riguardano pacificamente profili economici differenti dall’assegno alimentare;

con il quarto motivo si deduce la violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in riferimento all’Accordo Quadro del 23 luglio 2003, per avere la Corte territoriale ritenuto che la somma di Euro 516.000, oggetto della clausola 2.4.4 di tale accordo, dovesse essere messa a disposizione di Tr.Ma.Gr. al fine di definire i rapporti personali tra le parti. La Corte territoriale avrebbe dovuto applicare l’art. 1363 c.c., per valutare le clausole, le une per mezzo delle altre; in particolare, quella in oggetto troverebbe la propria fonte nella premessa dell’atto in cui si precisa che l’importo di Euro 516.000 viene messo a disposizione “ai detti fini”, e cioè per realizzare le finalità indicate nelle lettere precedenti. E cioè, per ripianare il debito di Umbi Studios s.r.l. e la fideiussione di T.A. nei confronti di quest’ultima società. Pertanto, l’unico significato da attribuire a quella causa avrebbe dovuto essere la destinazione della somma in oggetto per regolare i rapporti economici riferibili alla società Umbi Studios s.r.l.. Al contrario la Corte territoriale avrebbe adottato un’interpretazione atomistica della singola clausola, nonostante il tenore letterale non chiaro. Sotto altro profilo, il giudice di appello avrebbe dovuto tenere conto del comportamento complessivo delle parti, come previsto all’art. 1362 c.c., considerando che la Tr. aveva agito per ottenere la minore somma di Euro 471.456, ma dopo quasi 10 anni dalla sottoscrizione dell’accordo. Il significato di tale comportamento troverebbe riscontro nel contenuto della raccomandata del 26 luglio 2011 inviata dal legale di Tr.Ma.Gr. alla controparte, nella quale si farebbe riferimento al drastico peggioramento delle condizioni economiche della signora;

il motivo non si confronta con la puntuale motivazione adottata dalla Corte d’Appello che muove da una premessa specifica, relativa alla legittimazione in proprio e non quale socia di Tr.Ma.Gr., come è possibile leggere alle pagine 5 e 6 della sentenza. L’argomentazione si fonda su elementi letterali che vengono ritenuti chiari dalla Corte e che in questa sede non sono contrastati in alcun modo (le generalità delle parti, il rinvio continuo alla vicenda della separazione, la mancata specifica menzione dei ruoli sociali e altri dati letterali). Pertanto, muovendo dal presupposto secondo cui la legittimazione appartiene alla parte iure proprio viene a cadere la censura che si fonda sul presupposto opposto e cioè la ricostruzione del significato del contenuto dell’accordo e della relativa obbligazione a carico di T.A., sulla base della “non legittimazione” di Tr.Ma.Gr. e della mancanza di chiarezza dell’accordo su punto. Al contrario, non è contrastata l’affermazione della Corte secondo cui T.A. non avrebbe contestato in sede di merito la legittimazione della controparte;

a tali considerazioni occorre aggiungere che la Corte territoriale ha applicato il criterio della interpretazione del contenuto dell’accordo sulla base del significato complessivo e della comune intenzione delle parti, evidenziando che dallo stesso emergeva proprio che rintenzione di mettere a disposizione (da parte di T.A.) la somma corrisponde ad un preciso impegno di consegnare l’importo oggetto del finanziamento a Tr.Ma.Gr., pertanto, sussiste l’impegno di T.A. di mettere a disposizione della Tr. la somma in questione, anche perchè mettere a disposizione significa anche attribuire la facoltà e il potere di disporne, di usarne e di servirsene”. La Corte ha ben evidenziato che l’odierno ricorrente non ha contestato tale impegno, espressamente riconosciuto nell’atto di opposizione (a pagina 10) precisando di avere già adempiuto e indicando i pagamenti che, secondo l’opponente, sarebbero stati effettuati in esecuzione proprio di quell’impegno. Secondo la Corte il testo era chiaro nell’evidenziare che la somma veniva messa a disposizione per “interrompere qualsiasi rapporto affettivo e economico (punto N), mentre l’accordo non prevede che Tr.Ma.Gr. ne dovesse far uso per definire specifiche posizioni attinenti alle società”. In sostanza, la censura si traduce in una critica alla scelta operata dal giudice di merito riguardo all’interpretazione delle clausole dell’accordo, perchè, secondo il ricorrente, non rappresenta la migliore interpretazione. Ma tale profilo non è censurabile in questi termini in sede di legittimità (Cass., 12 febbraio 2019, n. 3964);

nello stesso modo non è censurabile la motivazione dalla quale emerga che, oltre all’elemento letterale, il giudice, nella ricerca della reale volontà delle parti, abbia fatto ricorso, come nel caso di specie, agli ulteriori criteri di interpretazione; in particolare a quelli dell’interpretazione funzionale e secondo buona fede, in considerazione dello scopo pratico perseguito dalle parti con la sottoscrizione dell’accordo (Cass., 8 giugno 2018, n. 14882);

da ultimo, va aggiunto che il riferimento alla raccomandata del 26 luglio 2011 è dedotto in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, per le considerazioni già espresse con riferimento al motivo precedente;

con il quinto motivo si deduce la violazione l’art. 346 c.p.c., n. 6, per avere la Corte d’Appello affermato la mancata esplicita riproposizione, in sede di gravame, delle difese prospettate in primo grado da T.A., reputandole abbandonate. Tale valutazione sarebbe errata poichè il ricorrente, già nella comparsa di costituzione in appello, avrebbe chiarito di avere assolto l’onere probatorio in relazione all’adempimento delle obbligazioni previste nell’Accordo Quadro, dichiarando che “alcuni pagamenti venivano effettuati in favore della moglie persona fisica e altri in favore della società Umbi Studios s.r.l.”. Pertanto, non vi sarebbe una rinunzia alla volontà di dimostrare l’adempimento delle obbligazioni. Sotto altro profilo poichè il Tribunale aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo, dichiarando la carenza di legittimazione attiva di Tr.Ma.Gr., l’odierno ricorrente, quale parte vittoriosa, aveva solo l’onere di richiamare l’attenzione della Corte territoriale sulla questione e non di richiedere specifici mezzi di prova;

il motivo è inammissibile. Con riferimento alla presunta contestazione specifica la deduzione è espressa in violazione l’art. 366, n. 6 c.p.c. poichè il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere o allegare il tenore delle contestazioni dell’appellante Tr.Ma.Gr. che, secondo la valutazione della Corte territoriale, non sarebbero state adeguatamente contrastate da T.A.. Al contrario, il passaggio letterale riportato in ricorso è assolutamente generico; idoneo a paralizzare esclusivamente una altrettanto generica deduzione di controparte rispetto alla quale, però, nulla è dato sapere, non avendo l’odierno ricorrente trascritto o allegato il contenuto degli scritti difensivi di controparte e non avendo T.A. neppure dedotto che quegli scritti erano generici. Opera infatti il principio secondo cui, a fronte di una deduzione generica, è sufficiente una contestazione che abbia la medesima caratteristica (generica) la quale, però, è del tutto inidonea a contrastare, ai sensi dell’art. 115 c.p.c., una deduzione specifica di controparte;

anche il secondo profilo (insussistenza di un onere in capo alla parte vittoriosa in primo grado) è destituito di fondamento, poichè il ricorrente non coglie nel segno, in quanto la Corte territoriale non afferma che T.A. avrebbe dovuto riproporre i mezzi di prova. Si limita a dare atto che quest’ultimo non ha contrastato l’imputazione di pagamento operata dalla controparte e tale profilo non viene contestato, in maniera adeguata, in questa sede;

con il sesto motivo si lamenta la violazione dell’art. 2697 c.c., perchè la Corte d’Appello avrebbe ritenuto assolto l’onere probatorio che gravava su Tr.Ma.Gr.. Deduce il ricorrente che “mettere a disposizione” avrebbe dovuto essere collegato alla espressione “a tali fini” e da ciò discenderebbe che la dazione della somma era finalizzata alle specifiche modalità indicate nell’Accordo Quadro. Gli importi dovevano essere utilizzati per consentire ad T.A. di accollarsi i debiti di Umbi Studios s.r.l. e Umbiclub e di corrispondere le somme alla Banca Antoniana. Rispetto a tali condotte Tr.Ma.Gr. “in qualità di socio e amministratore unico di Umbi Studios s.r.l.” avrebbe assunto l’obbligo di estinguere le posizioni debitorie verso i fornitori. Al contrario, T.A. avrebbe, in concreto, provveduto a pagare direttamente i debiti verso l’istituto di credito, con la conseguenza che Tr.Ma.Gr. non avrebbe potuto chiedere la somma di Euro 471.456 perchè quel pagamento era subordinato alla condizione che T.A. non avesse pagato i debiti delle predette società nei confronti della banca Antoniana;

il motivo è inammissibile per novità dei fatti dedotti. Parte ricorrente introduce una serie di elementi di cui il giudice di appello non si occupa senza allegare di avere sottoposto tali questioni alla Corte territoriale. In particolare, il riferimento alle operazioni dalle quali emergerebbe che T.A. avrebbe preferito accollarsi direttamente i debiti di Umbi Studios s.r.l. nei confronti di Banca Antoniana Popolare Veneta costituisce un profilo che non trova riscontro nelle valutazioni operate dal giudice di appello. Come pure la tesi del finanziamento “di scopo” che T.A. si sarebbe impegnato a erogare alla controparte sottoponendolo all’ulteriore ed implicita condizione dell’estinzione delle posizioni debitorie da parte della destinataria delle somme. In ogni caso, il ricorrente avrebbe dovuto allegare di avere già provveduto ai pagamenti relativi alle obbligazioni che, secondo l’assunto del ricorrente, costituirebbero l’oggetto dell’Accordo Quadro con la conseguenza di rendere privo di “causa concreta” quell’accordo in quanto il pagamento sarebbe già avvenuto. Il dato fattuale del pagamento non emerge dall’esame della sentenza ed è espressamente contestato dalla controricorrente (pagina 29);

ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza. Infine, va dato atto – mancando ogni discrezionalità al riguardo (tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra molte altre: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) – della sussistenza dei presupposti per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 8.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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