Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8461 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. III, 05/05/2020, (ud. 04/07/2019, dep. 05/05/2020), n.8461

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9771/2018 proposto da:

C.G.L., in proprio ed in qualità di genitore delle

figlie minorenni C.E. e C.D.C.,

I.D., P.M., I.V., I.C.V.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FLAMINIA N. 259, presso lo

studio dell’avvocato SAVERIO MUCCIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato SAVERIO FATONE;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA ULSS N. (OMISSIS) MARCA TREVIGIANA, in persona del legale

rappresentante pro tempore Direttore Generale Dott.

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5,

presso lo studio dell’avvocato ANDREA MANZI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PIETRO PIGNATA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 97/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 18/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/07/2019 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI Carmelo, che ha concluso per l’estinzione del giudizio per

I.V. e accoglimento p.q.r. nel resto del ricorso;

udito l’Avvocato CARLA SILVESTRI per delega;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1.1. C.G.L., in proprio e nella qualità genitore delle figlie minorenni I.E. e D.C., D. in V., P.M., I.V. e I.C.V., tutti nella qualità di congiunti di C.C., hanno proposto ricorso per cassazione contro l’Azienda U.L.S.S. n. (OMISSIS) Marca Trevigiana (ex Azienda ULSS n. (OMISSIS)) avverso la sentenza del 18 gennaio 2018, con la quale la Corte d’Appello di Venezia ha rigettato il loro appello contro la sentenza del Tribunale di Treviso del 2013, la quale aveva rigettato la domanda che essi ricorrenti avevano proposto contro la struttura sanitaria per ottenere, previo accertamento della responsabilità dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS), consistita nella non tempestiva o ritardata o errata esecuzione del parto cesareo nel corso della nascita di C.D., cui era conseguita la morte della madre C.C..

2. Al ricorso, che è affidato a quattro motivi, ha resistito con controricorso l’azienda intimata.

3. In data 20 marzo 2019 è stato depositato atto di rinuncia da parte di I.V., sottoscritto da lui e dai suoi difensori.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare si deve rilevare che la rinuncia depositata da parte dei I.V., in quanto non notificata alla controparte, appariva priva di effetto come tale.

Ora, una rinuncia non notificata, pur essendo inidonea come tale, esprime comunque un atteggiamento di sopravvenuta mancanza di interesse del ricorrente rispetto al ricorso, il che giustificherebbe una declaratoria di inammissibilità per tale ragione.

In proposito, si veda Cass., Sez. Un. 3876 del 2010, la quale ha affermato che: “A norma dell’art. 390 c.p.c., u.c., l’atto di rinuncia al ricorso per cassazione deve essere notificato alle parti costituite o comunicato agli avvocati delle stesse, che vi appongono il visto; ne consegue che, in difetto di tali requisiti, l’atto di rinuncia non è idoneo a determinare l’estinzione del processo, ma, poichè è indicativo del venir meno dell’interesse al ricorso, ne determina comunque l’inammissibilità”.

Tuttavia, Cass., (ord.) n. 17187 del 2014 ha ritenuto che: “La rinuncia al ricorso per cassazione, potendo avvenire fino a che non sia cominciata la relazione e, quindi, anche direttamente in udienza, risulta perfezionata nel caso in cui la controparte ne abbia comunque avuto conoscenza prima dell’inizio di quest’ultima, benchè non le sia stata notificata, e, trattandosi di atto unilaterale recettizio, produce l’estinzione del processo a prescindere dall’accettazione, che rileva solo ai fini delle spese”.

Questa ipotesi si è realizzata nel caso di specie ed anzi la rinuncia è stata accettata nella pubblica udienza. Pertanto, la rinuncia è divenuta efficace e deve, in conseguenza, essere dichiarata l’estinzione parziale del giudizio di cassazione riguardo al rapporto processuale fra il rinunciante e la resistente, il che è possibile, atteso che il litisconsorzio in questo grado, avendo ciascuna delle parti ricorrenti agito per ottenere il risarcimento del danno sofferto per la morte della congiunta risulta riconducibile all’art. 332 c.p.c..

L’accettazione della rinuncia esclude che riguardo al detto rapporto processuale si debba provvedere sulle spese del giudizio di cassazione, giusta l’art. 391 c.p.c., u.c..

2. Con il primo motivo si deduce “difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia, evidenziato nella mera adesione alla consulenza tecnica d’ufficio senza tener conto delle contestazioni dell’appellante, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con un secondo motivo si denuncia “difetto di motivazione derivante da evidenti errori di fatto e difetti di razionalità della consulenza tecnica d’ufficio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5”.

Con un submotivo (indicato come “2.A.”) si prospetta “errata valutazione ai fini dell’attuazione del travaglio di prova per la mancata conoscenza della tipologia di taglio uterino del precedente cesareo”.

Con altro submotivo (indicato come “2.b”) si enunciano “ulteriori elementi che rendano errata la scelta del travaglio di prova (pag. 14 Sentenza)”.

Con un terzo motivo si denuncia “violazione e falsa applicazione degli artt. 1218,2697 e 2729 c.c., nonchè art. 116 c.p.c.”, nonchè “omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con un quarto motivo si fa valere ancora “difetto di motivazione alle richieste istruttorie dell’appellante, il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5”.

3. Il Collegio ritiene che il primo motivo meriti accoglimento, con conseguente assorbimento degli altri.

L’accoglimento suppone che, all’esito della lettura della illustrazione, la Corte, alla stregua di Cass., Sez. Un., n. 17931 del 2013, dia l’esatta qualificazione al motivo.

Detta illustrazione, infatti, non è conforme al paradigma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, evocato nella intestazione del motivo, ma si presta, appunto secondo i principi indicati dalle Sezioni Unite, ad una qualificazione del motivo nel senso che con esso risulta dedotta nella sostanza una violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, commessa dai giudici lagunari e ciò sia sotto il profilo della mancanza di un’effettiva motivazione, sia e soprattutto sotto quello della assoluta contraddittorietà della motivazione ipoteticamente individuata.

3.1. Per dar conto dell’asserto che il primo motivo ha la sostanza della deduzione della violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, è opportuno riprodurre il contenuto della sua illustrazione, che risulta del seguente tenore:

“I giudici della Corte di Appello di Venezia, dopo avere riportato le conclusioni delle parti ed in particolare le richieste istruttorie dell’appellante, tra le quali la rinnovazione totale delle indagini peritali a mezzo della CTU, con nomina di nuovi ausiliari, nella motivazione hanno completamente omesso di motivare sulla mancata ammissione delle richieste, limitandosi a riportare quanto evidenziato dal consulente tecnico d’ufficio, ripercorrendone il percorso logico seguito, evidenziando più volte di condividerne gli assunti, senza però dare mai conto delle argomentazioni dell’appellante, che pure ha mosso censure specifiche su diversi aspetti della sentenza di primo grado e della stessa consulenza. Come detto, nella sentenza di appello nulla si legge del contenuto delle censure dell’appellante, che saranno più diffusamente trattate nell’esposizione degli altri motivi, ma che, per rispetto del principio di autosufficienza, verranno evidenziate sin d’ora. Nel ricorso di appello, infatti, a pagina 23, della esposizione dei motivi di impugnazione, veniva contestata la consulenza tecnica d’ufficio, che aveva indotto il giudice di primo grado a rigettare la domanda, ma che si fondava su premesse errate (pagg. 6-10), affermando che “il decesso di I.C. in C. era avvenuto a seguito di una cascata di eventi imprevedibili e imprevenibili”. Alla luce di tali contestazioni parte appellante aveva manifestato la necessità di una nuova valutazione delle risultante peritali, atteso che le conclusioni di cui all’elaborato peritale d’ufficio contrastano con le affermazioni e gli accertamenti svolti dallo stesso CTU, rilevandone, in tal modo, la totale erroneità e inattendibilità, nonchè l’esigenza della rinnovazione delle indagini e ciò anche alla luce della nuova ed ulteriore consulenza peritale di parte, a firma dello specialista in Ostetricia e Ginecologia, Prof. F.M., Primario e Docente presso l’Università degli Studi di Bologna (doc. C). Veniva evidenziato che il punto nodale della questione è proprio l’errata scelta del parto di prova anzichè di un cesareo elettivo, posto che dagli stessi accertamenti ed affermazioni del CTU si versava in un caso in cui era assolutamente controindicato, o quantomeno fortemente sconsigliato, il travaglio di prova, pertanto il parto cesareo non avrebbe, con elevatissima probabilità, esposto la partoriente alle implicazioni della CID (coagulazione intravasale disseminata), cui è andata incontro (pagg. 6-7 di appello). Nella sentenza di appello sono state riportate acriticamente tutte le circostanze e tutti gli elementi che rendono la consulenza tecnica d’ufficio erronea ed inattendibile, cadendo, in tal modo, i giudici della Corte d’Appello in una contradictio in adiecto laddove riportano passaggi della CTU palesemente in contrasto fra loro. Il CTU, infatti, ha ritenuto che la scelta del travaglio di prova, nel caso della de cuius (relazione del CTU, doc. B, a pag. 26) “non sia stata di per sè una scelta errata, nella consapevolezza, però, che vi erano degli elementi anamnestici (il pregresso parto cesareo per distocia e la mancata conoscenza di quale modalità fosse stata intrapresa in Romania per espletare lo stesso taglio cesareo) che avrebbero potuto determinare una maggiore probabilità di insuccesso”. Sul punto, infatti, il CTU, Dott. M.C., afferma che “non è dato sapere con certezza quale incisione sul corpo uterino fosse stata eseguita all’epoca della prima gravidanza, anche se sembra probabile, non essendo stato segnalato diversamente nella descrizione dell’intervento, che anche in quella occasione sia stata effettuata un’isterotomia trasversale sul segmento uterino inferiore”. Tuttavia, come rileva il Prof. F.M. nel proprio elaborato, si tratta di una deduzione improbabile dal momento che nella cartella clinica, nella parte inerente la descrizione dell’evento (2 capoverso pag. 6 della relazione del prof. M. doc. b), viene espressamente segnalato “incisione cutanea sulla precedente cicatrice laparotomica. Isterotomia trasversale sul segmento uterino inferiore ITEGRO”. Sia quella definizione di “integro” del segmento uterino inferiore, si la descrizione dell’intervento così come è deducibile dagli atti non permette di escludere (ed anzi avalla questa possibilità) che nel caso di specie nel primo parto fosse stata effettuata una incisione uterina a T rovesciata o incisione corporale, condizioni queste che, così come ammesso dallo stesso CTU (pagg. 24-25 Relazione CTU; pagg. 11-12 Sentenza d’Appello), sono considerate controindicazioni assolute al travaglio di prova dopo taglio cesareo. La diversa conclusione del CTU è in contrasto con le sue stesse affermazioni, in particolare laddove a pag. 25 della relazione rilevava che “le linee guida dell’ACOG del 2004 (American College of Obstetricians and Gynaecologist of Canada) e della RCOG del 2005 (Royal College of Obstetricians and Gynaecologist) forniscono le seguenti raccomandazioni: “(…). 3 Quando manca qualsiasi documentazione sulla modalità del pregresso taglio cesareo è fortemente sconsigliato il travaglio di prova”. Ne discende che se questa era la situazione che si era prospettata ai sanitari al momento della scelta della modalità del parto è altamente censurabile l’adozione del parto di proval. Di tutto ciò la sentenza di appello non parla affatto, nè spiega i motivi per i quali queste circostanze non possano avere rilevanza decisiva ai fini del riconoscimento della responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS). Del tutto insufficiente ed inadeguata va dunque ritenuta la motivazione della sentenza impugnata rispetto al delicato caso posto alla sua attenzione”.

3.2. Ebbene, sotto il primo degli aspetti sopra indicati, siccome evidenziatrici della sostanza di una censura ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, cioè quello della mancanza di un’effettiva motivazione, emerge che il motivo si duole che si sia omesso di enunciare una motivazione diretta a farsi carico di quanto enunciato nelle pagine 6-7 del motivo di appello, che tendeva a far rilevare che dalla stessa c.t.u. di primo grado emergeva che si versasse in un caso in cui era assolutamente controindicato o quantomeno fortemente sconsigliato il c.d. travaglio di prova.

3.2.1. Tale profilo del motivo appare effettivamente fondato alla stregua dell’indicato paradigma normativo, perchè la motivazione della sentenza impugnata non contiene alcunchè che evidenzi la benchè minima considerazione di quanto colà evidenziato: la motivazione della sentenza, infatti, si risolve nel riprodurre (fra virgolette) il contenuto della relazione del c.t.u. dalla metà della pagina 9 sino alle prime otto righe della pagina 20 e, quindi, nella enunciazione che “conclusivamente, la decidente Corte, accertata l’insussistenza di qualsivoglia responsabilità professionale dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS)…”, cui si fa seguire il rilievo di assorbimento del terzo motivo di appello riguardante i danni.

Non risulta presente, dunque, potrebbesi dire, nemmeno graficamente, una motivazione, la quale avrebbe richiesto un’opportuna enunciazione delle ragioni di condivisione di quanto riportato fra virgolette circa l’elaborato peritale e tanto avrebbe comportato preliminarmente a sostegno riferimenti alle argomentazioni colà indicate. Nulla in tal senso si coglie nella sentenza della corte lagunare.

Nè – ipotizzando di ravvisarne una in senso grafico – una motivazione effettiva (cioè identificabile come tale in senso logico, quale procedimento di spiegazione della ragione del convincimento) si potrebbe rinvenire a pagina 5 della sentenza nell’affermazione che “la ctu espletata appare in toto condivisibile perchè oltre ad apparire priva di vizi logici, contiene argomentazioni fondate su una interpretazione dei dati alla luce di canoni ermeneutici comunemente accettati e di corretti criteri scientifici”: non solo tale enunciazione risulta del tutto generica e non motivata e, dunque, è, di per sè, una “non motivazione”, ma, è da dire, non potrebbe neppure considerarsi motivazione per relationem (cioè facente proprio l’elaborato peritale) e ciò sia per detta ragione, sia perchè ulteriormente sarebbe stato necessario indicare e spiegare gli aggettivi “accettati” e “corretti”.

3.2.2. Sotto il secondo profilo su indicato – quello, a questo punto gradato, dell’assoluta contraddittorietà (dell’ipotetica) motivazione – se si anche si volesse intendere come motivazione resa effettivamente che la corte lagunare abbia voluto condividere tutto ciò che dalla c.t.u. risultava, si dovrebbe rilevare che in quanto riprodotto si annida una intrinseca contraddittorietà dell’argomentare dello stesso c.t.u..

Tale contraddittorietà che la corte veneziana avrebbe fatto proprio come “motivazione” ridonda in iure in una motivazione inesistente per irriducibile contraddittorietà.

Si vuole alludere al problema della correttezza della scelta del c.d. travaglio di prova in mancanza di una situazione evidenziatrice del modo in cui era stato eseguito in Romania il primo parto cesareo della de cuius: in quanto affermato dalla c.t.u. emerge, infatti, che essa stessa ha prima rilevato che, secondo le linee guida evocate e condivise, il c.d. travaglio di prova sarebbe stato fortemente sconsigliato, ma, poi, nonostante tale affermazione – in ipotesi fatta propria dalla corte veneziana – ha affermato in modo logicamente inspiegabile e con notevole ed evidente disinvoltura che la scelta del tipo di travaglio “non sia stata di per sè una scelta errata, nella consapevolezza, però, che vi erano elementi anamnestici… che avrebbero potuto determinare una maggiore probabilità di insuccesso”.

Tale asserto della c.t.u., se anche – di contro alle ragioni che si sono sopra indicato – si potesse considerare assunto come propria motivazione dalla corte veneziana, attesa l’evidenza della insanabile contraddittorietà dell’argomentare dell’ausiliario tecnico, ridonderebbe in un vizio di sostanziale inesistenza della motivazione della sentenza.

4. La sentenza dev’essere, dunque, cassata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in quanto risulta carente di una motivazione sull’appello riguardo alla questione della scelta della modalità del parto sullo stesso piano grafico, in via gradata di una motivazione che si possa cogliere come tale e, in via ulteriormente gradata e meramente ipotetica, risulta aver reso una motivazione per relationem rispetto all’elaborato della c.t.u. che esprime la sua stessa intrinseca contraddittorietà e, dunque, ridonda in una motivazione nuovamente inesistente.

La corte veneziana, cui si rinvia, renderà una motivazione non solo tale da poter essere colta sul piano grafico, ma che sia effettiva e percepibile sul piano logico, dovendosi comunque affrancare dalla rilevata contraddizione della c.t.u..

Gli altri motivi restano assorbiti.

Per completezza, si rileva che l’eventuale rinnovazione della c.t.u. resterà possibile perchè, pur non avendo i ricorrenti impugnato espressamente la statuizione di cui a pagina 5 inerente il rifiuto della rinnovazione della c.t.u., la motivazione sul punto dipende da quella enunciazione sempre alla pagina 5, che sopra si è riportata e che si è detto affetta da contraddittorietà tanto da rendere afflitta la motivazione della sentenza. Sicchè, una volta cassata la sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, appare evidente che, a norma dell’art. 336, comma 1, la parte della stessa che disattese l’istanza di rinnovazione è travolta.

5. Al giudice di rinvio, che si designa in altra sezione della corte veneziana, comunque in diversa composizione, è rimesso di regolare le spese fra le parti riguardo al rapporto processuale oggetto di rinvio.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione quanto al rapporto processuale fra il ricorrente I.V. e la resistente. Decidendo il ricorso quanto ai rapporti processuali fra gli altri ricorrenti e la resistente, accoglie il primo motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia ad altra Sezione della Corte d’Appello di Venezia, comunque in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. Dichiara non luogo a provvedere sulle spese quanto al rapporto processuale dichiarato estinto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 4 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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