Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8460 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 07/12/2016, dep.31/03/2017),  n. 8460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5468-2011 proposto da:

S.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIORGIO MORPURGO 16, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO

ROSAI, rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI POLLO POESIO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

IV NOVEMBRE 144, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto,

rappresentato e difeso dagli Avvocati LUIGI LA PECCERELLA, RAFFAELA

FABBI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 971/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 27/09/2010 R.G.N. 795/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/12/2016 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;

udito l’Avvocato ROSAI MASSIMILIANO per delega orale Avvocato POLLO

POESIO GIOVANNI;

udito l’Avvocato PUGLISI LUCIA per delega Avvocato FABBI RAFFAELA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza n. 971/2010, la Corte d’Appello di l’Aquila rigettava il gravame proposto da S.N. contro la pronuncia del Tribunale di Avezzano che aveva rigettato il suo ricorso diretto ad ottenere dall’INAIL il riconoscimento del diritto alla percezione della reversibilità della rendita costituita in favore del coniuge defunto. A fondamento della decisione la Corte sosteneva che in base alla ctu espletata in primo grado non fosse emerso alcun collegamento tra la malattia professionale (silicosi) da cui era affetto in vita il coniuge ed il suo decesso.

Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione S.N. con tre motivi di censura illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. L’INAIL resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sulla non ammissibilità di nuovi accertamenti medico-peritali richiesti nel giudizio d’appello e per non aver preso in considerazioni le valutazioni del proprio consulente di parte (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5).

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1975, n. 780, art. 4, lett. a) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) in relazione all’accertamento del nesso causale tra la silicosi ed il decesso del de cuius.

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 27 dicembre 1975 n. 780, art. 4, lett. b) (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) avendo la legge ampliato la tutela a tutte le ipotesi in cui la silicosi abbia avuto nel determinismo dell’evento mortale il ruolo di mera concausa del decesso, anche se in misura minima o anche soltanto accelerando il decorso della malattia verso l’esito letale.

4. I motivi, i quali possono essere esaminati unitariamente per connessione, sono infondati.

4.1 Anzitutto le censure sollevate in ricorso si risolvono esclusivamente in un riesame di merito non ammesso in questa sede in ordine all’accertamento della causa della malattia che ha condotto al decesso il de cuius; accertamento che i giudici di merito, aderendo alle motivate conclusioni del ctu, hanno ricondotto ad una diversa patologia di natura non professionale la quale ha svolto il ruolo di causa determinante ed esclusiva, del tutto indipendente rispetto ai disturbi professionali preesistenti, dai quali non è stata nemmeno influenzata.

Pertanto, sotto le mentite spoglie del difetto logico o del vizio di legge, la parte ricorrente domanda in realtà a questa Corte un riesame del materiale istruttorio a cui ha già provveduto, nell’esercizio dei poteri riservatigli dall’ordinamento, il giudice del merito, e rispetto al quale il controllo potrebbe vertere sulla logicità e sulla completezza della motivazione ma mai sulla correttezza degli esiti del giudizio.

4.2 Le censura si condensano inoltre nell’espressione di un mero dissenso diagnostico volto a contestare nel merito la decisione impugnata, attraverso una generalizzata censura formulata in base ad una valutazione di parte. Si tratta pertanto di motivi da ritenersi pure inammissibili siccome, per consolidato orientamento di questa Corte, la sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio può essere contestata in Cassazione soltanto in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata in ricorso, o nell’omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi; mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce appunto un mero dissenso diagnostico che si traduce in un’inammissibile critica del convincimento del giudice.

4.3 Anche la censura relativa al mancato rinnovo della ctu è inammissibile in quanto per consolidata giurisprudenza rientra nei poteri del giudice di merito disporre o meno un rinnovo delle operazioni peritali restando escluso che il relativo provvedimento possa essere di per sè censurato in sede di legittimità.

4.4. Del pari infondate si rivelano le censure relative alla violazione della L. 27 dicembre 1975, n. 780, art. 4, lett. a) e b) atteso che il ctu ha escluso qualsiasi rilievo, anche di semplice remota concausa, alla patologia silicotica nel determinismo della morte; talchè non può dirsi che la morte sia derivata “da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio”.

5. Per le ragioni espresse il ricorso va quindi rigettato. Nulla deve essere disposto per le spese processuali sussistendo i presupposti dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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