Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8460 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. II, 09/04/2010, (ud. 10/12/2009, dep. 09/04/2010), n.8460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PETITTI Stefano – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

GESTOR S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore

B.G., rappresentata e difesa dall’avv. PIETRO QUINTO ed

elett.te dom.ta in Roma, Via Cosseria n. 2, presso Alfredo Placidi;

– ricorrente –

contro

D.D., rappresentato e difeso dall’avv. De Laurentiis

Franco, con il quale e’ elett.te dom.to in Roma, Via Gramsci n. 54,

presso lo studio dell’avv. Giuseppe Rizzo (studio legale Graziadei

Ferreri);

– controricorrente –

e nei confronti di:

COMUNE DI MANDURIA;

– intimato –

avverso la sentenza n. 796/05 del Giudice di pace di Manduria,

depositata il 25 ottobre 2005;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del 10

dicembre 2009 dal Consigliere dott. DE CHIARA Carlo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

LECCISI Giampaolo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con la sentenza indicata in epigrafe il Giudice di pace di Manduria ha dichiarato, in accoglimento dell’opposizione proposta dal sig. D.D., la nullita’ dell’ingiunzione 9 marzo 2005, n. 8/2005 emessa, ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, art. 2 richiamato dal D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 nei confronti dell’opponente per la riscossione di sanzione amministrativa pecuniaria relativa a violazione del codice della strada. Il giudice ha ritenuto che il generico riferimento alla procedura di c.d. ingiunzione fiscale contenuto nel D.Lgs. cit., art. 52, comma 6, non comprenda anche la riscossione delle sanzioni relative a violazioni del codice della strada, a causa della specifica previsione di cui all’art. 206 C.d.S., che, rinviando alla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 27 consente la riscossione coattiva esclusivamente mediante ruolo, anche perche’ altrimenti si avrebbe “una duplicazione della sanzione; la prima con ordinanza ingiunzione, la seconda con titolo emesso dal concessionario”.

La societa’ soccombente ha quindi proposto ricorso per Cassazione, cui il sig. D. ha resistito con controricorso.

La causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza, con ordinanza collegiale, dopo l’iniziale assegnazione alla Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..

Sia la ricorrente che il controricorrente hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso, denunciando violazione di norme di diritto, si contesta la ritenuta illegittimita’ dell’utilizzo della procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie inflitte per violazioni del codice della strada.

2. – La censura e’ fondata.

Ai sensi del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 52, comma 6 cit. (comma peraltro poi abrogato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1, comma 224 – Legge Finanziaria 2008 – con decorrenza dal 1 gennaio 2008), “la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall’ente locale o affidata agli altri soggetti menzionati dalla lettera b) del comma 4”.

La questione che qui si pone e’ se il rinvio alla procedura di cui al R.D. n. 639 del 1910 debba ritenersi escluso con riguardo alla riscossione di somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada.

Essa va risolta in senso negativo, data l’ampiezza del riferimento, nel testo legisltativo, alle “altre entrate”, senza alcuna distinzione, e l’infondatezza del timore di duplicazione delle sanzioni espresso dal giudice di primo grado (evidente essendo che, quale che sia la procedura utilizzata per la riscossione coattiva, la sanzione non puo’ che restare unica). Peraltro, ogni eventuale incertezza esegetica deve essere comunque superata alla luce dell’espresso riferimento alla procedura di ingiunzione fiscale per la riscossione delle predette somme, contenuto nella previsione di “condono” di cui al D.L. 1 luglio 2009, n. 78, art. 15, comma 8 quinquies, conv., con modif., in L. 3 agosto 2009, n. 102, che recita: “Al fine di incrementare l’efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonche’ di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali e’ stata emessa l’ingiunzione di pagamento ai sensi del testo unico di cui al R.D. 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 31 dicembre 2004, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti, la possibilita’, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento…”.

3. – Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza impugnata va conseguentemente cassata con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterra’ al seguente principio di diritto:

“Dalla previsione di utilizzabilita’ della procedura di ingiunzione ai sensi del R.D. 14 aprile 1910, n. 639, contenuta nel D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52, comma 6 non va esclusa la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di norme del codice della strada, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285”.

Il giudice di rinvio provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Manduria in persona di altro giudicante.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camere di consiglio, il 10 dicembre 2009 e il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA