Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 846 del 16/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 16/01/2017, (ud. 10/11/2016, dep.16/01/2017),  n. 846

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi A. – Consigliere –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22766-2015 proposto da:

S.H., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE,

16, presso lo studio dell’avvocato GUIDO CHIODETTI, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARTIN MAIRHOFIR giusta procura speciale in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO C.F. e P. IVA. (OMISSIS), in persona del

suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

BASSANO DEL GRAPPA 24, presso lo studio dell’avvocato MICHELE COSTA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati JUTTA SEGNA,

STEPHAN BEIKIRCHER, MICHELE PURRELLO e RENATE VON GUGGENBERG giusta

procura in calce al ricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 43/2015 della CORTE D’APPELLO DI TRENTO

SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il 28/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GRAZIOSI CHIARA;

udito l’Avvocato Graziani Luca (delega Avvocato Michele Costa), per

la controricorrente, che si riporta e condivide la relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

rilevato che il consigliere relatore, esaminati gli atti, ha depositato ex art. 380 bis c.p.c., la relazione seguente:

“La ricorrente impugna la sentenza 4-28 febbraio 2015 n. 43 della Corte d’Appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, che, in accoglimento dell’appello presentato dalla Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige avverso sentenza 31 dicembre 2012 n. 106 del Tribunale di Bolzano, sezione distaccata di Merano, ha riformato integralmente quest’ultima respingendo la domanda risarcitoria della attuale ricorrente avverso la Provincia Autonoma per essere stata colpita alla testa da un sasso in (OMISSIS), verso le 12:30 del (OMISSIS), sasso che, secondo la prospettazione della S. – ritenuta non sufficientemente provata dalla corte territoriale -, sarebbe stato lanciati da un bambino alunno in un asilo pubblico che si trovava appunto sulla destra della strada, con responsabilità delle educatrici ex art. 2048 c.c. e conseguente responsabilità ex art. 2049 c.c., della Provincia Autonoma. La Provincia Autonoma si difende con controricorso. Il ricorso, composto di tre motivi, può essere trattato in camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., n. 1. Tutti e tre i motivi, infatti, pur essendo rubricati ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e il primo pure ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, sono conformati in modo tale da perseguire un terzo grado di merito, contestando la valutazione del giudice d’appello sugli esiti probatori e proponendone una alternativa. Nel secondo motivo, inoltre, viene inserita una questione nuova (come si evince dall’esposizione dello svolgimento del processo offerta dal ricorso stesso), e pertanto inammissibile, laddove si prospetta che, anche qualora (“ammesso e non concesso”: ricorso, pagina 16) si dovesse ritenere non provato che fosse stato uno dei bambini dell’asilo a scagliare il sasso dal giardino dell’asilo nella strada, sarebbe comunque “irrilevante la circostanza di non avere individuato chi materialmente abbia commesso il fatto illecito” perchè “a lanciarlo sarebbe potuto essere solo o uno degli alunni oppure…una delle maestre” e quindi la Provincia Autonoma ne sarebbe stata comunque responsabile in qualità di datore di lavoro ex art. 2049 c.c.. Si propone, pertanto, di dichiarare inammissibile il ricorso.”;

ritenuto che detta relazione sia condivisibile e che la memoria successivamente depositata della ricorrente non abbia apportato elementi idonei a contrastarne il contenuto, riproponendo ancora argomentazioni che sarebbero proprie soltanto di un gravame di merito;

ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate come da dispositivo;

ritenuto che sussistono D.P.R. n. 115 del 2012, ex art. 13, comma 1 quater, i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2017

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