Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8459 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, (ud. 15/03/2011, dep. 13/04/2011), n.8459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. LA TERZA Maura – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FORTUNA TULLIO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. (gia’ BANCO DI SICILIA SOCIETA’ PER AZIONI), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio

dell’avvocato PALLADINO LUCIANO, rappresentata e difesa dall’avvocato

DAVERIO FABRIZIO, giusta procura notarile in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 385/2007 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 17/04/2007 R.G.N. 1415/06;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/03/2011 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato FORTUNA TULLIO;

udito l’Avvocato PALLADINO LUCIANO per delega DAVERIO FABRIZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SEPE Ennio Attilio che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 15.3 – 17.4.2007, la Corte d’Appello di Palermo confermo’ la sentenza di prime cure che aveva rigettato l’impugnazione del licenziamento disciplinare intimato dalla Banco di Sicilia spa a M.G.. A fondamento del decisum la Corte territoriale ritenne quanto segue:

l’eccezione secondo cui sarebbe stato impossibile identificare i firmatari della contestazione e della lettera di licenziamento era da considerarsi nuova, stante la genericita’ del riferimento ad una presunta carenza di potere contenuto nel ricorso introduttivo; in ogni caso la Societa’ aveva indicato in grado di appello i nominativi dei firmatari, precisando che gli stessi erano dotati del potere di firma; l’eventuale loro operato in difetto di poteri rappresentativi sarebbe stato ratificato con la memoria di costituzione in giudizio;

altrettanto inammissibile, siccome proposta per la prima volta in grado di appello, era l’eccezione in ordine alla carenza di prova della relazione tra la Sicilcassa (che aveva emesso il provvedimento di sospensione a carico del M.) e il Banco di Sicilia (che aveva promosso l’azione disciplinare);

quanto all’eccezione di intempestivita’ dell’azione disciplinare, doveva rilevarsi che il M., dopo aver consegnato il 4.1.2002 alla parte datoriale copia dei dispositivi delle sentenze emesse in sede penale, aveva fatto pervenire la motivazione della pronuncia di patteggiamento solo alla fine del successivo mese di maggio, sicche’ del tutto tempestiva risultava essere stata la contestazione effettuata il 7.6.2002; in ogni caso, anche con riferimento alla data del 4.1.2002, doveva ritenersi la congruita’ del lasso di tempo intercorso, alla luce della complessa struttura aziendale, notoriamente tipica del sistema bancario;

contrariamente all’avviso dell’appellante, il primo Giudice aveva ritenuto verificati i fatti addebitati al M. (concretizzanti i reati di usura e di estorsione) attraverso una propria (ri)valutazione degli elementi raccolti in sede penale e tenendo anche conto delle prospettazioni difensive del ricorrente;

vago e privo di prova (dovendo ritenersi tardiva la prova testimoniale articolata all’udienza del 18.3.2005) era l’assunto secondo cui il M. avrebbe optato per il patteggiamento per non essere piu’ nelle condizioni di sostenere l’onere della difesa e per le ripercussioni dell’accaduto sulla vita sua e dei suoi familiari, in particolare quella di un suo figlio ammalatosi di anoressia;

il primo Giudice aveva valutato i fatti acclarati, ai fini della loro riconducibilita’ sotto il paradigma della giusta causa, sia sotto l’aspetto oggettivo che soggettivo, evidenziando che la condotta posta in essere, prolungata nel tempo e finalizzata a trarre profitto dalla coazione psicologico esercitata in danno di un soggetto economicamente debole, costituiva grave negazione del modello di probita’ e di rigore che deve caratterizzare la condotta dei dipendenti bancari, cosi’ da essere idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario e da far risultare proporzionata la sanzione espulsiva;

non erano stati oggetto di specifica censura, ed erano quindi divenuti definitivi, i capi della sentenza di primo grado con cui erano state rigettate le eccezioni di nullita’ del ricorso per asserita genericita’ e di inammissibilita’ del procedimento disciplinare per il mancato verificarsi delle condizioni previste dal provvedimento di sospensione, anche in considerazione della equiparazione alla sentenza di condanna della pronuncia ex ART. 444 c.p.p. contenuta nell’art. 112 del CCNL applicabile alla Sicilcassa.

Avverso l’anzidetta sentenza della Corte territoriale, M. G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su sei motivi e illustrato con memoria.

L’intimata Banco di Sicilia spa, ora Unicredit spa, ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i primo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, il ricorrente contesta, richiamando quanto dedotto nel ricorso di primo grado, la ritenuta genericita’ dell’eccezione svolta in quella sede e, conseguentemente, l’affermata novita’ del rilievo inerente all’impossibilita’ di identificare i firmatari della contestazione e della lettera di licenziamento;

contesta inoltre che la costituzione in giudizio della parte datoriale possa aver costituito ratifica del negozio posto in essere da soggetto privo del potere di rappresentanza.

1.1 Secondo quanto allegato dallo stesso ricorrente, nel ricorso introduttivo di primo grado era stato dedotto che tutti gli atti con cui era stato instaurato e si era concluso il procedimento disciplinare erano “stati adottati in carenza di potere”.

Deve quindi convenirsi, contrariamente all’assunto del ricorrente, che tale eccezione, siccome proposta nei termini anzidetti, era effettivamente generica, secondo quanto correttamente rilevato nella sentenza impugnata, non essendo stato ivi specificati, come imposto dall’art. 414 c.p.c. (e restando quindi irrilevanti le allegazioni fattuali eventualmente svolte nei successivi atti processuali), i fatti posti a fondamento dell’eccezione stessa e, in particolare, l’illeggibilita’ delle sottoscrizioni in calce alle lettere di contestazione e di licenziamento.

1.2 Per completezza di motivazione deve comunque aggiungersi che, qualora il datore di lavoro sia soggetto munito di personalita’ giuridica di diritto privato, la volonta’ di recedere dal rapporto di lavoro, mediante il licenziamento (atto unilaterale recettizio), deve essere manifestata dalla persona o dall’organo abilitato a compiere atti dispositivi del relativo diritto, senza pero’ che il procedimento interno di formazione di tale volonta’ possa essere sindacato da terzi estranei, come il lavoratore dipendente, alla struttura deliberativa dell’ente, cosicche’ il licenziamento intimato da soggetto privo del potere di rappresentanza dell’ente o che abbia agito con eccesso di potere non e’ inficiato da nullita’ assoluta, ma e’ annullabile unicamente a istanza della societa’ datrice di lavoro, che puo’ ratificarlo a norma dell’art. 1399 c.c. (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 5786/1999 ; 9493/2003 ; 4777/2006).

1.3 Il primo motivo di ricorso, per le suddette assorbenti ragioni, non puo’ quindi essere accolto.

2. Con il secondo motivo, denunciando violazione di norme di diritto, il ricorrente denuncia che il licenziamento sarebbe stato assunto per fatti posti in essere quando egli intratteneva un rapporto lavorativo con la Sicilcassa, ne’ il Banco di Sicilia avrebbe potuto avvalersi di fatti posti in essere durante un rapporto di lavoro con un datore di lavoro terzo; non era stata inoltre data risposta alla doglianza inerente al riferimento effettuato dalla sentenza di prime cure all’art. 112 del CCNL della Sicilcassa, equiparante la pronuncia di condanna penale a quella di patteggiamento.

2.1 Il motivo, nei distinti profili in cui si articola, non e’ conducente, essendo stata ritenuta la giusta causa di recesso per la ritenuta sussistenza di fatti di rilievo penale, la cui gravita’ e’ stata reputata idonea a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario, e cio’ a prescindere dal diverso soggetto giuridico alle cui dipendenze il M. lavorava al momento della commissione dei fatti medesimi.

3. Con il terzo motivo, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, il ricorrente assume che la contestazione dei fatti sarebbe stata tardiva, in particolare osservando che non vi era in atti alcuna lettera attestante la trasmissione della motivazione della sentenza di patteggiamento nel maggio 2002 e che la valorizzata complessita’ dell’organizzazione aziendale del Banco di Sicilia non era stata provata dalla parte datoriale.

3.1 La giurisprudenza di questa Corte, che il Collegio condivide, ha avuto modo di affermare piu’ volte che l’intervallo temporale fra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facolta’ di recesso, con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, la ritenuta incompatibilita’ degli addebiti con la prosecuzione del rapporto puo’ essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacche’ tali misure – specialmente se l’adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto – dimostrano la permanente volonta’ datoriale di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento, con la precisazione che il requisito dell’immediatezza della contestazione deve essere inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo di tempo, piu’ o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano o meno il ritardo (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 16291/2004; 2580/2009). La misura sospensiva pacificamente adottata nei confronti dell’odierno ricorrente ben prima della lettera di contestazione e ancora perdurante al momento del suo invio esclude quindi che l’intervallo di tempo intercorso fra la compiuta conoscenza dei fatti e la contestazione stessa possa essere riguardato come indice rilevatore di una mancanza di’ interesse del datore di lavoro all’esercizio della facolta’ di recesso; il ricorso al notorio in ordine alla complessita’ della struttura aziendale e’ poi da ritenersi senz’altro ammissibile in considerazione della natura e qualita’ della datrice di lavoro, ossia di una banca di rilevanti dimensioni e articolazioni, sicche’ la valutazione di merito resa sul punto dalla Corte territoriale, in quanto fondata su una motivazione congrua e priva di elementi di contraddittorieta’, risulta intangibile in questa sede di legittimita’. Anche il terzo motivo non puo’ quindi essere accolto.

4. Con il quarto motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, afferma che i fatti per i quali egli era stato condannato non potevano essere considerati accertati in base ad una avvenuta (ri)valutazione degli elementi raccolti in sede penale e sulla scorta delle deposizioni ivi rese in sede di sommarie informazioni.

Con il quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione di norme di diritto e vizio di motivazione, contesta la ritenuta tardivita’ della prova testimoniale offerta in ordine ai motivi dell’intervenuto patteggiamento e si duole della mancata considerazione delle giustificazioni rese al riguardo in sede disciplinare e di una certificazione medica concernente lo stato di salute di suo figlio. I due motivi, fra loro connessi, vanno esaminati congiuntamente.

4.1 Secondo la giurisprudenza di questa Corte la sentenza penale non irrevocabile, ancorche’ non faccia stato nel giudizio civile circa il compiuto accertamento dei fatti materiali formanti oggetto del giudizio penale, ed attribuendo percio’ al giudice civile il potere – dovere di accertarli e valutarli in via autonoma, costituisce in ogni caso una fonte di prova che il predetto giudice e’ tenuto ad esaminare e dalla quale puo’ trarre elementi di giudizio, sia pure non vincolanti, su dati e circostanze ivi acquisiti con le garanzie di legge, soprattutto quando essi non risultino da mere valutazioni del giudice penale, ma trovino rispondenza, come nell’ipotesi del “patteggiamento”, nella stessa natura della pronuncia adottata, recante pur sempre un accertamento che, benche’ non vincolante, deve comunque essere esaminato ed apprezzato, palesandosi capace di concorrere al convincimento del detto giudice, il quale e’ percio’ legittimato a sottoporlo a vaglio critico, utilizzandolo come elemento istruttorio emerso in sede penale o, per converso, considerandolo insufficiente per il raggiungimento della prova, ferma restando la necessita’, in entrambi i casi, di dare adeguata ragione dei motivi della scelta (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 4193/2003;

3626/2004; 23612/2004; 23906/2007; 4493/2010). Al contempo la giurisprudenza di legittimita’ ha avuto modo di precisare che il materiale probatorio acquisito nel procedimento penale per l’accertamento della commissione di un reato, ritualmente introdotto nel giudizio civile, ancorche’ non valutato criticamente in dibattimento, puo’ esser posto a fondamento del convincimento del giudice del merito per la ricostruzione dei medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto indiziato di reato, e, altresi’, possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali, rese alla polizia giudiziaria in sede di sommarie informazioni, senza che resti violato il diritto alla difesa della parte (cfr, ex plurimis, Cass., nn. 6502/2001; 7713/2002; 16592/2005; 14834/2007).

La sentenza impugnata, ripercorrendo e condividendo le considerazioni svolte nella pronuncia di prime cure, ha fatto corretta applicazione di tali principi, in particolare prendendo le mosse dalla sentenza di patteggiamento, tenendo conto delle dichiarazioni rese in sede penale dalla parte offesa e richiamando il rinvenimento di documenti relativi agli atti di disposizione patrimoniale indicati da quest’ultima.

4.2 Le giustificazioni circa la scelta del patteggiamento addotte in sede disciplinare, provenendo dalla parte che intende avvalersene, sono prive di valenza probatoria; il contenuto della certificazione medica richiamata non e’ stato riprodotto in ricorso, in violazione del principio di autosufficienza, sicche’ le deduzioni svolte al riguardo sono inammissibili; la prova per testi, come rilevato nella sentenza impugnata, e’ stata formulata tardivamente, non essendo contenuta nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in violazione del disposto dell’art. 414 c.p.c.; trattasi, per di piu’, di prova articolata in termini di sostanziale genericita’ e, come tale, priva di rilievo decisivo.

4.3 La motivazione resa nella sentenza impugnata in ordine alla sussistenza dei fatti addebitati appare quindi giuridicamente corretta e, in assenza di elementi di illogicita’, si traduce in un accertamento fattuale non suscettibile di riesame in questo giudizio di legittimita’.

Entrambi i motivi all’esame vanno quindi disattesi.

5. Il sesto motivo, relativo alla condanna alle spese di lite e svolto sul presupposto dell’erroneita’ della sentenza impugnata, resta assorbito.

6. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, che liquida in Euro 85,00 oltre ad Euro 4.000,00 (quattromila/00) per onorari, spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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