Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8459 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 09/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 23997/2006 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIETRO

BORSIERI 3, presso lo studio dell’avvocato CORAPI GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato SIMONE RENATO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SGROI ANTONINO,

CORRERA FABRIZIO, CORETTI ANTONIETTA, giusta mandato in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 868/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 13/04/2006 r.g.n 115/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/03/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato SGROI ANTONINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. G.L. impugnava dinanzi alla Corte d’appello di L’Aquila la sentenza del Tribunale di Avezzano del 2 dicembre 2003, con cui era stata respinta l’opposizione avverso il decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento in favore dell’INPS di contributi evasi, relativi a indebita fruizione di sgravi, e relative sanzioni. Deduceva di avere regolarizzato la posizione contributiva risultante dalla mancata applicazione dei minimi contrattuali, a mezzo di condono ai sensi del D.L. n. 6 del 1993, art. 4, e di avere successivamente presentato una nuova istanza di condono, ai sensi del D.L. n. 166 del 1996, art. 3, chiedendo di essere reintegrato nel beneficio degli sgravi contributivi degli oneri sociali, non previsti nel primo condono; ciò – diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice – aveva comportato il ripristino delle agevolazioni; in ogni caso, la misura delle sanzioni era stata applicata in modo automatico, senza alcuna valutazione dell’elemento soggettivo.

2. Nella resistenza dell’Istituto, la Corte territoriale, con la sentenza ora impugnata, respingeva l’appello, rilevando che al ripristino degli sgravi, a seguito della domanda di condono in base al D.L. n. 166 del 1996, ostavano la insussistenza di una posizione contributiva di “sofferenza” e la mancata corresponsione dei minimi salariali e degli importi per sgravi; infine, le sanzioni erano state applicate secondo le misure determinate dalla legge non essendo consentita alcuna “modulazione” da parte dell’ente previdenziale.

3. Di questa sentenza il G. domanda la cassazione con ricorso articolato in tre motivi, illustrati con memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. L’Istituto resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, denunciando violazione della normativa sul condono ai sensi del D.L. n. 166 del 1996, si deduce che il riconoscimento degli sgravi contributivi, previsto quale effetto generalizzato della richiamata normativa a seguito della sua nuova istanza di condono, spettava a maggior ragione in favore del ricorrente, che aveva regolarizzato la propria posizione contributiva per effetto del primo condono, salvo configurare una ingiustificata disparità rispetto ai soggetti che domandavano il condono essendo ancora debitori o che per la prima volta denunciavano la loro posizione contributiva.

2. Il secondo motivo denuncia vizio di motivazione per avere la sentenza impugnata, omettendo i necessari approfondimenti, anche peritali, recepito le deduzioni dell’INPS, peraltro contraddittorie e lacunose, in ordine alla incompletezza della regolarizzazione contributiva propedeutica al condono ex D.L. n. 166 del 1996.

3. Con il terzo motivo si sostiene, in via subordinata, che le sanzioni applicate dall’INPS erano comunque abolite a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 388 del 2000, art. 116, e che, comunque, l’applicazione delle medesime doveva conseguire alla valutazione della buona fede dell’obbligato.

4. Il primo e il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perchè intimamente connessi, sono infondati se pure la motivazione della sentenza impugnata deve essere integrata in punto di diritto ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 4.

Risulta accertato che il G. si è avvalso del condono di cui al D.L. n. 6 del 1993, convertito in L. n. 63 del 1993, pagando i relativi contributi, determinandoli però in misura inferiore a quella dovuta, giacchè li ha calcolati applicando in detrazione gli sgravi contributivi, non spettanti secondo l’accertamento compiuto dall’INPS; nè sulla indebita riduzione contributiva poteva applicarsi il provvedimento di condono, la cui efficacia era esplicitamente esclusa per tale tipo di omissione contributiva (cfr. Cass. n. 20891 del 2007; n. 3376 del 2006; n. 4940 del 2004; n. 3234 del 2001).

Il ricorrente sostiene che la posizione contributiva sia rimasta regolarizzata, anche in relazione alla indebita riduzione degli sgravi, a seguito della sua nuova domanda di condono, presentata in virtù del D.L. n. 166 del 1996. La tesi, però, sebbene sia corretta in astratto, in relazione al principio per cui la regolarizzazione dell’omissione contributiva principale vale a sanare quelle accessorie, ove ciò sia consentito dalla legge (cfr. Cass. n. 14711 del 2007), non rileva nella concreta fattispecie, poichè la indebita autoattribuzione di riduzioni contributive integrava una omissione che il datore di lavoro doveva sanare, non con la sola domanda di condono, ma anche con il pagamento dei corrispondenti oneri, secondo una procedura – ammessa, nella specie, dal D.L. n. 166 del 1996 (i cui effetti sono stati fatti salvi dalla L. n. 608 del 1996) e dalla successiva L. n. 662 del 1996 (cfr. Cass. n. 14711 del 2007; n. 25747 del 2009) – distinta da quella relativa alla infrazione consistente nella mancata o irregolare corresponsione della retribuzione, che ha dato luogo alla decadenza dal beneficio delle riduzioni contributive (cfr. Cass. 25747/09 cit.). Nella specie, la nuova istanza di condono, come la sentenza impugnata ha accertato, si è risolta soltanto nella richiesta di un automatico ripristino degli sgravi, senza il pagamento delle differenze contributive dovute a seguito della revoca delle agevolazioni e delle relative penalità, e senza neanche uno specifico impegno in tal senso, e in relazione a tale accertamento il ricorso non contiene adeguate indicazioni in senso contrario (che, peraltro, tali indicazioni dovrebbero avere il supporto della produzione della suddetta istanza, secondo il disposto dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, nel testo modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 7); complessivamente, quindi, la regolarizzazione operata dall’impresa ha riguardato esclusivamente l’omissione contributiva relativa alla misura delle retribuzioni imponibili, e dunque la riduzione contributiva relativa agli sgravi, indebitamente operata dalla stessa società, era ancora sussistente (a prescindere, contrariamente a quanto rilevato nella sentenza impugnata, dalla persistenza, o meno, dell’illecito nei periodi successivi a quelli oggetto dell’accertamento dell’INPS: cfr. Cass. n. 14711 del 2007), sì che nessun effetto di sanatoria poteva essere riconosciuto alla mera istanza di condono in relazione a tale, distinta, omissione contributiva. D’altra parte, le censure mosse dal ricorrente in ordine alla adeguatezza dell’accertamento dei giudici di merito circa i pagamenti effettuati sono del tutto generiche e comunque ininfluenti, poichè presuppongono, infondatamente, un effetto di automatica sanatoria, a seguito della mera proposizione della nuova domanda di condono, per tutte, indistintamente, le obbligazioni contributive, sulla base della sola regolarizzazione della prima, e diversa, omissione contributiva. Nè paiono sussistere dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione alla eventuale disparità di trattamento evidenziata dal ricorrente, poichè le differenti previsioni e i diversi effetti di ciascuna disciplina di condono corrispondono ad una precisa scelta del Legislatore, in relazione alle specifiche finalità di volta in volta perseguite.

5. Il terzo motivo è infondato.

La L. n. 388 del 2000, art. 116, riguarda l’abolizione delle sanzioni amministrative relative ad infrazioni precedenti all’entrata in vigore della detta legge (cfr. Cass. n. 16422 del 2005; n. 623 del 2004; n. 16630 del 2003) e non s’applica, perciò, alle sanzioni civili oggetto dell’ingiunzione opposta dal ricorrente. Inoltre, quanto alla misura delle sanzioni, la generalizzata applicazione del sistema previsto dalla L. n. 662 del 1996, prescritta dalla medesima L. n. 388 del 2000, se pure si riferisce a tutte le omissioni contributive esistenti alla data del 30 settembre 2000, comporta comunque il pagamento secondo il precedente modello restitutorio, salvo il diritto del contribuente di portare in compensazione quanto pagato in maggiore misura rispetto al nuovo sistema (cfr. Cass. n. 22414 del 2009; n. 22001 del 2008); nella specie, perciò, il ricorrente non poteva invocare l’applicazione immediata delle nuove regole e, pertanto, la sentenza impugnata ha correttamente escluso la rilevanza di indagini soggettive circa il grado di colpa o la buona fede del debitore al fine di ridurre l’obbligo di versamento delle sanzioni (cfr. Cass. n. 24358 del 2008).

6. In conclusione, il ricorso è respinto. Il ricorrente va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in Euro 10,00, per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA