Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8458 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 15/11/2016, dep.31/03/2017),  n. 8458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19423/2012 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO SGROI, giusta

delega in atti;

– ricorrenti –

contro

R.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA 357, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE DI SIMONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI ANDREA COSATTINI, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 444/2011 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 18/08/2011 R.G.N. 564/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15/11/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito l’Avvocato MARITATO LELIO;

udito l’Avvocato COSATTINI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. R.G. propose opposizione dinanzi al Tribunale di Bologna contro il ruolo e la cartella di pagamento avente ad oggetto i contributi relativi alla gestione speciale commercianti per il periodo ottobre 2003/settembre 2004 e notificata nell’interesse dell’Inps dalla società concessionaria in data 1/3/2006. A motivo dell’opposizione sostenne l’insussistenza dei presupposti per la sua iscrizione nella gestione commercianti: egli, infatti, in quanto socio e procuratore speciale della Istituto Benigno Zaccagnini s.r.l., avente ad oggetto la gestione e conduzione di scuole per la preparazione di tecnico ottico ed odontotecnico, non aveva mai svolto attività lavorativa e non era pertanto tenuto alla iscrizione nella gestione speciale commercianti dell’Inps ai sensi della L. 23 dicembre 1996,n. 662, art. 1, comma 203.

2. Il Tribunale accolse le opposizioni e annullò l’iscrizione a ruolo e la cartella oggetto di impugnazione.

3. L’appello proposto dall’Inps e dalla Società di cartolarizzazione dei crediti fu rigettato dalla Corte d’appello di Bologna, con sentenza depositata in data 18 agosto 2011.

4. A fondamento della sua decisione la Corte, – richiamato della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, a norma del quale vanno tenute distinte l’attività di amministrazione in senso stretto, per la quale il legislatore ha previsto l’iscrizione nella gestione separata di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 e l’attività di partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, per la quale ha previsto l’iscrizione alla gestione commercianti di cui alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ha ritenuto insussistente la prova dello svolgimento da parte del R. di attività di lavoro commerciale con i caratteri di prevalenza e abitualità.

5. Contro la sentenza l’Inps, anche in qualità di mandatario della SCCI, propone ricorso per cassazione, sostenuto da un unico articolato motivo. Il R. resiste con controricorso, illustrato da memoria. La Gest Line s.p.a., società incaricata della riscossione, non svolge attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico complesso motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o la falsa applicazione della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 203, 207 e 208. Assume in sintesi che la Corte ha ritenuto incompatibile la contemporanea iscrizione presso la gestione commercianti, di cui alla L. n. 1397 del 1960, art. 29, come modificato dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203 e presso la gestione separata, di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, di un socio amministratore di s.r.l. che nel contempo svolge attività lavorativa all’interno della stessa società. Con lo stesso motivo, denuncia l’erronea motivazione della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, rilevando come il coordinamento dell’attività lavorativa della società, la gestione dell’attività didattica dei docenti, la frequentazione quotidiana dei locali della stessa azienda, il contatto costante con le aziende partner e con gli sponsor, la predisposizione e cura della documentazione contabile della società, costituivano circostanze sintomatiche dell’espletamento di vere e proprie prestazioni d’opera sia pure di carattere direttivo.

2. Il ricorso è infondato. La questione interpretativa posta con il primo motivo trova il principale riferimento normativo nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

3. Su tale disposizione sono intervenute le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza resa in data 8 agosto 2011, n. 17076, che hanno affermato quanto segue: “In tema di iscrizione assicurativa per lo svolgimento di attività autonome, il D.L. n. 78 del 2010, art. 12, comma 11, convertito, con modificazioni, nella L. n. 122 del 2010 – che prevede che la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del giusto processo di cui all’art. 6 CEDU – quanto al mutamento delle “regole del gioco” nel corso del processo – trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall’art. 70 Cost.”.

4. Secondo le Sezioni Unite, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208,) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sè comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’INPS, non fa scattare il criterio delrattività prevalente”.

5. Per queste attività, dunque, non opera il criterio “semplificante” (dell’art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio – dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l’iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un’unica attività d’impresa – quella “prevalente” con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

6. Al contrario, la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica è quella per la quale il concorso di attività di lavoro autonomo (come amministratore della società), soggetta ex se alla contribuzione nella Gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socio lavoratore della società stessa, comporta l’obbligo della duplice iscrizione.

7. Sono stati così superati i principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3240/2010, così come sono stati superati i dubbi di legittimità costituzionale e di compatibilità con l’art. 6 della CEDU sollevati con riferimento alla norma di interpretazione autentica (Corte Cost. n. 15/2012).

8. La sentenza della Sezioni Unite di questa Corte è stata poi seguita da altre pronunce (Cass. 1 luglio 2015, n. 13446; Cass., 5 marzo 2013 n. 5444; v. pure Cass., ord. 27 aprile 2016, n. 8303; Cass., 26 febbraio 2016, n. 3835), le quali – partendo dall’esatta premessa secondo cui sussiste l’obbligo di iscrizione e contribuzione sia alla gestione commercianti che a quella separata stante l’autonomia delle posizioni – hanno affermato la necessità che per ciascuna di esse ricorrano i presupposti previsti dalla legge, e cioè che si realizzi una “coesistenza” di attività riconducibili, rispettivamente, al commercio e all’amministrazione societaria.

9. La L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203, prevede che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613 e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonchè per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli”.

10. La iscrizione alla gestione commercianti è quindi obbligatoria ove si realizzino congiuntamente le fattispecie previste dalla legge e cioè: la titolarità o gestione di imprese organizzate e/o dirette in prevalenza con il lavoro proprio e dei propri familiari; la piena responsabilità ed i rischi di gestione (unica eccezione proprio per i soci di s.r.l.); la partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; il possesso, ove richiesto da norme e regolamenti per l’esercizio dell’attività propria, di licenze e qualifiche professionali (in tal senso, Cass., n. 5444/2013, cit.).

11. Ai fini di tale ulteriore (rispetto a quello della gestione separata) obbligo contributivo è richiesta la verifica della sussistenza degli elementi della abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa, nonchè degli altri requisiti eventualmente previsti dalle rispettive discipline normative di settore (Cass., 19 gennaio 2016, n. 873).

12. Non basta, quindi, Io svolgimento di un’attività lavorativa (di natura individuale o societaria) qualsiasi per essere iscritti ad un fondo di previdenza relativo ai lavoratori autonomi: occorre che esistano, congiuntamente, i due requisiti di abitualità e prevalenza.

13. Sotto questo profilo vale ancora il rilievo effettuato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 3240 del 12.2.2010 secondo la quale tale assicurazione “è posta a protezione, fin dalla sua iniziale introduzione, non già dell’elemento imprenditoriale del lavoratore autonomo, sia esso commerciante, coltivatore diretto o artigiano, ma per il fatto che tutti costoro sono accomunati ai lavoratori dipendenti dall’espletamento di attività lavorativa abituale, nel suo momento esecutivo, connotandosi detto impegno personale come elemento prevalente (rispetto agli altri fattori produttivi) all’interno dell’impresa”.

14. In relazione al concetto di prevalenza, è tuttavia opportuno chiarire che, ad avviso del collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza necessari l’iscrizione alla gestione ed il cui onere della prova è a carico dell’Inps, tenuto a provare i fatti costitutivi dell’obbligo contributivo (cfr. ex multis Cass., 20 aprile 2002, n. 5763; Cass., 6 novembre 2009, n. 23600 – devono riferirsi ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito da accertarsi in senso relativo e soggettivo, ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l’oggetto sociale della srl (ovviamente al netto dell’attività esercitata in quanto amministratore); e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa.

15. Questa interpretazione risponde maggiormente alla logica della norma, volta a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e, al contempo, ad evitare di restringere l’area di applicazione dell’assicurazione commercianti, lasciando fuori i casi in cui l’attività del socio di srl, ancorchè rilevante ed abituale, non venga ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi.

16. In base ai lavori preparatori (v. pure parere n. 926/1998 del Consiglio di Stato su interpello del Ministero del Lavoro), la norma dettata dal comma 203 era finalizzata infatti ad eliminare, tra l’altro, i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di srl (in considerazione dell’assenza di rischio nella conduzione dell’impresa; mentre non c’era dubbio che l’obbligo di iscrizione sussistesse nel caso di socio unico e di soci di società di persone). Essa voleva perciò evitare che grazie allo schermo della struttura societaria la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale; e, nel contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di imprese individuali e dei soci di società di persone, rispetto ai soci di società a responsabilità limitata.

17. Ciò posto, passando ad esaminare il caso di specie, deve rilevarsi che, contrariamente a quanto assume l’Inps nel suo ricorso, in nessuna parte della sentenza è dato rintracciare affermazioni della Corte territoriale in contrasto con il principio della doppia iscrizione, così come enucleato dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte e su richiamato. Non sussiste pertanto il denunciato vizio di violazione di legge.

18. Non sussiste neppure il denunciato vizio motivazionale, dal momento che la Corte sulla scorta del materiale probatorio esaminato ha ritenuto insussistente la prova di una attività commerciale svolta con carattere di abitualità e prevalenza da parte del R.. In particolare, dopo aver dato atto della incontroversa qualità di socio del R. e della sua iscrizione alla gestione separata per l’attività inerente alla sua qualità di procuratore speciale della società, ha escluso che dal verbale di accertamento emergessero dati significativi di un’attività commerciale, diversa da quella del socio procuratore, attesa la genericità dell’espressione contenuta nel verbale, in cui si dà atto che l’attività del R. consisteva “nell’occuparsi direttamente dell’andamento della scuola”. La Corte ha ritenuto inoltre generica e contraddittoria la prova testimoniale richiesta, che, in quanto mirante ad ottenere la conferma delle dichiarazioni rese agli ispettori dalla socia di minoranza, avrebbe confermato che era quest’ultima – e non anche il R. – a disporre l’organizzazione dei corsi e a formare l’orario di servizio sulla base delle disponibilità dei docenti, ed in mancanza di altri elementi idonei a comprovare lo svolgimento di una vera e propria attività commerciale da parte di quest’ultimo.

6. Quanto alla dichiarazione resa dal controricorrente ai fini di ottenere la iscrizione alla gestione commercianti, la Corte ha escluso che essa possa avere valore confessorio, in quanto mero adempimento di un obbligo di legge e non contenente un fatto da far valere contro il dichiarante. In tal senso, peraltro, si è già espressa questa Corte con la sentenza 17 gennaio 2008, n. 854, richiamata pure nella sentenza. In definitiva, la Corte con accertamento di fatto congruo ed esaustivo ha escluso la prova di un’attività di partecipazione al lavoro aziendale del R. con carattere di continuità e abitualità, nonchè di prevalenza rispetto all’attività di socio munito di procura per il compimento di alcune attività, e segnatamente per la tenuta di contatti con le aziende partner e gli sponsor.

19. La motivazione è dunque certamente esistente (sicchè non sussiste l’omessa motivazione), oltre che sufficiente, dovendosi peraltro ricordare che la motivazione omessa o insufficiente è configurabile soltanto qualora dal ragionamento del giudice di merito emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero quando sia evincibile l’obiettiva carenza, nel complesso della medesima sentenza, del procedimento logico che lo ha indotto al suo convincimento, ma non già quando, invece, vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato dal primo attribuiti agli elementi delibati, risolvendosi, altrimenti, il motivo di ricorso in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento di quest’ultimo tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione” (Cass., Sez. U, del 25 ottobre 2013, n. 24148).

20. Le censure mosse alla sentenza impugnata mirano in realtà ad ottenere un nuovo apprezzamento dei fatti, precluso al giudice di legittimità, risolvendosi il motivo di ricorso, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in un’ inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito e, perciò, in una richiesta diretta all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

21. In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. In ragione dell’oggettiva complessità della questione, come attestata anche dai diversi interventi delle Sezioni Unite, si ravvisano i motivi per compensare le spese del presente giudizio.

PQM

La corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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