Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8458 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 03/03/2010, dep. 09/04/2010), n.8458

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.G., + ALTRI OMESSI

tutti elettivamente domiciliati in ROMA,

VIALE NUSCO 108, presso lo studio dell’avvocato DE SIENA FERNANDA

ELISA, rappresentati e difesi dall’avvocato ZIPPO GIOVANNI, giusta

mandato in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

COMUNE DI TRICASE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato

PLACIDI ALFREDO, rappresentato e difeso dall’avvocato DISTANTE

Alessandro giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1660/2005 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 27/09/200 r.g.n. 2933/03;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

03/03/2010 dal Consigliere Dott. PICONE Pasquale;

udito l’Avvocato ZIPPO GIOVANNI;

udito l’Avvocato ANNA BISOGNI per delega ALESSANDRO DISTANTE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si chiede la cassazione rigetta l’appello di F.G. e degli altri sedici soggetti attuali ricorrenti, appartenenti alla polizia municipale alle dipendenze del Comune di Tricase, confermando la decisione del Tribunale di Lecce – giudice del lavoro – in data 30.9.2003, con la quale erano state giudicate prive di fondamento le domande proposte contro il Comune per l’accertamento del diritto alla concessione di riposo compensativo, ovvero al pagamento del compenso previsto dal CCNL per il lavoro straordinario prestato nelle festivita’ infrasettimanali.

2. La Corte di appello di Lecce motiva la decisione con l’esclusione del cumulo tra la maggiorazione dovuta per il lavoro a turno nei giorni festivi corrisposta ai dipendenti, ai sensi dell’art. 22 CCNL regioni e autonomie locali 14.9.2000, e il compenso di cui all’art. 24 dello stesso contratto per il lavoro prestato nelle festivita’ infrasettimanali dal personale non turnista.

3. Il ricorso dei lavoratori si articola in cinque motivi; resiste con controricorso il Comune di Tricase. Le parti depositano memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’art. 24 CCNL in relazione all’art. 22 dello stesso contratto, perche’ oggetto della controversia non era la cumulabilita’ tra i compensi previsti dalle due disposizioni, bensi’ l’autonomia del compenso attribuito dall’art. 24, indipendentemente dal lavoro in turni, ai dipendenti chiamati a prestare l’attivita’ in giorno festivo infrasettimanale.

2. Con il secondo motivo la sentenza impugnata e’ censurata sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine all’affermata non cumulabilita’ dei due compensi.

3. Con il terzo motivo si denunzia ancora violazione dell’art. 24 CCNL in relazione all’art. 22 perche’ l’indennita’ di turno, anche per l’attivita’ prestata in giorno festivo, non ha rilievo ai fini dell’applicabilita’ dell’autonoma previsione del compenso per lavoro festivo (necessariamente facoltativo ai sensi della L. n. 260 del 1949), essendo funzionale soltanto a compensare il disagio connesso al lavoro (obbligatorio) secondo turni.

4. Il quarto motivo deduce vizio di omessa motivazione sui punti investivi dal terzo motivo.

5. Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 22 CCNL perche’ il termine “festivo” impiegato dalla norma non poteva essere esteso alle festivita’ infrasettimanali.

6. La Corte, esaminati unitariamente i motivi siccome concernenti una questione unica, giudica il ricorso manifestamente infondato.

7. Va dichiarata, preliminarmente, l’inammissibilita’ della denunzia di vizi della motivazione nell’interpretazione delle clausole controverse, stante l’irrilevanza della motivazione della sentenza impugnata a fronte del potere del giudice di legittimita’ di leggere direttamente il testo contrattuale e di enunciarne il significato (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5).

8. Trovano applicazione nella controversia le disposizioni dettate dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello 1.4.1999, stipulato il (OMISSIS).

La rivendicazione dei confronti del Comune e’ stata avanzata da dipendenti appartenenti alla polizia urbana che lavorano con il sistema dei turni, funzionale all’esigenza di continuita’ del servizio. Non e’ controversa l’articolazione del turni secondo l’orario ordinario di lavoro; nel turno, evidentemente, possono cadere giornate festive (domeniche e festivita’ infrasettimanali).

L’istituto delle “turnazioni” e’ disciplinato dall’art. 22 del contratto, che, per quanto concerne il trattamento economico (comma 5), prevede la corresponsione al personale turnista di una indennita’ che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell’orario di lavoro; i valori sono stabiliti nella misura di una maggiorazione del 10% della retribuzione per i turni diurni, del 30% per i turni notturni o festivi, del 50% per i turni festivi notturni.

E’ stato rivendicato il compenso previsto dall’art. 24 del contratto (Trattamento per attivita’ prestata in giorno festivo – riposo compensativo), con riferimento al comma 2. Il testo dell’articolo e’ il seguente: 1. Al dipendente che per particolari esigenze di servizio non usufruisce del giorno di riposo settimanale deve essere corrisposta la retribuzione giornaliera di cui all’art. 52, comma 2, lett. b) maggiorata del 50%, con diritto al riposo compensativo da fruire di regola entro 15 giorni e comunque non oltre il bimestre successivo. 2. L’attivita’ prestata in giorno festivo infrasettimanale da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il, lavoro straordinario festivo. 3. L’attivita’ prestata in giorno feriale non lavorativo, a seguito di articolazione di lavoro su cinque giorni, da titolo, a richiesta del dipendente, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario non festivo. 4. La maggiorazione di cui al comma 1 e’ cumulabile con altro trattamento accessorio collegato alla prestazione. 5. Anche in assenza di rotazione per turno, nel caso di lavoro ordinario notturno e festivo e’ dovuta una maggiorazione della retribuzione oraria di cui all’art. 52, comma 2, lett. b), nella misura del 20%; nel caso di lavoro ordinario festivo – notturno la maggiorazione dovuta e’ del 30%.

9. Le richiamate disposizioni negoziali vanno lette nel senso che al personale turnista che presti attivita’ lavorativa in giornata festiva infrasettimanale, come in quella domenicale, secondo le previsioni del turno di lavoro, spetta solo il compenso previsto dall’art. 22, comma 5, secondo alinea (maggiorazione del 30% della retribuzione).

Resta percio’ escluso che nell’ipotesi considerata possa farsi riferimento al diverso istituto dello straordinario, che presuppone necessariamente il superamento dell’orario contrattuale di lavoro.

Invero, i primi tre commi dell’art. 24, prendono in considerazione l’attivita’ lavorativa prestata, in via eccezionale ovvero occasionale, in giorni non lavorativi, attivita’ che comporta il superamento del limite di orario settimanale, cosicche’, proprio perche’ individua situazioni non ordinarie, non riguarda i lavoratori inseriti in prestabiliti turni di lavoro che possono essere, conseguentemente, chiamati in via ordinaria a svolgere le proprie prestazioni sia nei giorni feriali non lavorativi (vedi art. 24, comma 3) sia nelle giornate festive, nel rispetto degli obblighi derivanti dalla periodica predisposizione dei predetti turni di lavoro. Del resto, la clausola contenuta nell’art. 24, comma 5, come si evince chiaramente dalla formulazione del testo, si riferisce proprio al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione, ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, e’ tenuto ad effettuare prestazioni lavorative di notte o in giorno festivo settimanale (come nel caso di dipendente che vi sia tenuto in base ad una particolare programmazione plurisettimanale dell’orario di lavoro, ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. b) del CCNL del 6.7.1995) e gli assicura una maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio, dimostrando cosi’ come l’articolo in questione non concerna la regolamentazione del lavoro secondo turni.

10. In conclusione, per i lavoratori in turno, deve trovare applicazione la sola speciale disciplina dettata dall’art. 22, mentre l’art. 24 ha ad oggetto fattispecie lavorative ed ipotesi diverse dal turno. Soltanto il lavoratore in turno chiamato a prestare, in via eccezionale ovvero occasionale, la propria attivita’ nella giornata di riposo settimanale che gli compete in base al turno assegnato, ovvero in giornata festiva infrasettimanale al di la’ dell’orario ordinario, ha diritto all’applicazione della disciplina dell’art. 24, comma 2. Infatti l’art. 24 contempla, ai prime tre commi, l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro prestato in giorno non lavorativo, rispetto all’orario normale di lavoro, mentre l’art. 22 compensa il disagio del lavoro secondo turni, turni nei quali possono cadere giornate festive infrasettimanali, ma senza che la prestazione ecceda il normale orario di lavoro.

12. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente le prime in Euro 25,00 e i secondi in Euro 3.500,00 (tremilacinquecento/00).

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 3 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

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