Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8457 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8457

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE CLODIO

12, presso lo studio dell’avvocato AGOSTA GIUSEPPE, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

GEO DATA S.R.L., L.L.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2654/2004 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/06/2005 R.G.N. 5582/00;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per rigetto per censure in fatto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. L.L. conveniva dinanzi al Tribunale di Roma il rag. T.F. e la srl. Geo Data, esponendo di essere stata assunta dal predetto ragioniere il (OMISSIS) e di avere lavorato alle di lui dipendenze fino al 28.2.2989, quando, senza soluzione di continuita’, era stata assunta dalla Geo Data con contratto di formazione e lavoro scaduto il 1.4.1991; subito dopo le ferie, veniva riassunta “al nero” e quindi passava alle dipendenze del T. fino al 14.2.1996, data alla quale veniva licenziata. Rivendicava differenze di retribuzione ed istituti accessori.

2. Si costituivano i due convenuti e contestavano la domanda, eccependo comunque la prescrizione. Il Tribunale respingeva la domanda attrice.

3. Proponeva appello la L. e la Corte di Appello di Roma lo accoglieva per quanto di ragione, motivando nel senso che l’attrice risultava avere lavorato indifferentemente per il rag. T. e per la societa’ Geo Data, esercente la gestione di contabilita’, soggetti tra loro collegati. Il rapporto di lavoro deve quindi considerarsi unico e le interruzioni fittizie. La domanda veniva pertanto accolta, previa reiezione dell’eccezione di prescrizione, quanto alle differenze retributive, tredicesima, ferie, T.F.R. e indennita’ di preavviso, come da conteggio non contestato. Non veniva accolta la domanda quanto alla quattordicesima mensilita’, permessi e festivita’ abolite, in mancanza di prova specifica.

4. Ha proposto ricorso per Cassazione rag. T.F., deducendo un motivo. L.L. e la Geo Data srl. sono rimaste intimate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. Con l’unico motivo del ricorso, il ricorrente deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha ritenuto che la L. abbia intrattenuto un unico rapporto di lavoro dal 1986, senza soluzione di continuita’, con entrambi i soggetti convenuti, sulla base di una motivazione insufficiente, contraddittoria e largamente erronea. E’ mancata la prova della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.

Dovevano invece essere valorizzati i distinti contratti, tra i quali il contratto di formazione e lavoro e quello di collaborazione coordinata, provati documentalmente; mentre delle prove per testi e’ stata data una interpretazione erronea.

6. Il ricorso e’ infondato. Esso non denuncia vizi o lacune di motivazione della sentenza di appello, ma propone dei fatti processuali una diversa lettura, contrapposta a quella fatta propria dal giudice di merito, operazione questa inammissibile in sede di legittimita’. Il materiale probatorio e’ stato valutato dalla Corte di Appello con motivazione adeguata, immune da vizi logici o da contraddizioni, talche’ essa si sottrae ad ogni possibilita’ di riesame e di censura in sede di legittimita’. E’ stato evidenziato il collegamento tra il ragioniere e la societa’ di contabilita’, il fatto che la L. lavorava indifferentemente per entrambi i soggetti e che prendeva ordini dal rag. T..

7. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Non avendo la controparte svolto attivita’ difensiva, non vi e’ luogo a provvedere sulle spese del grado.

PQM

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso; nulla per le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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