Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8456 del 31/03/2017
Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 10/05/2016, dep.31/03/2017), n. 8456
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –
Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –
Dott. GHINOY Paola – Consigliere –
Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –
Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 8940-2012 proposto da:
P.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA BARBERINI 52, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO
IACOVINO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
A.N.A.S. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante
pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO presso i cui uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI
PORTOGHESI n. 12 (Atto di Costituzione depositato il 29/10/2012);
– resistente con mandato –
avverso la sentenza n. 318/2011 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,
depositata il 03/01/2012 R.G.N. 475/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
CELENTANO Carmelo, che ha concluso per: rimessione al Primo
Presidente.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che P.V., dipendente dell’ANAS S.p.A., adiva il Tribunale di Campobasso chiedendo che fosse accertato il suo diritto ad essere inquadrato nelle superiori mansioni di quadro di 1^ livello di cui agli artt. 67 e 68 del CCNL 1998/2001, con conseguente condanna della società datrice di lavoro al pagamento delle relative differenze retributive ed alla regolarizzazione previdenziale presso gli enti a ciò preposti ed altresì al risarcimento del danno professionale, morale ed esistenziale quantificato in Euro 300.000,00;
rilevato che il giudice di prima istanza, in parziale accoglimento della domanda, dichiarava che il P. aveva svolto mansioni superiori dal 1975 all’aprile 2002 e condannava l’ANAS al pagamento delle differenze retributive ed al risarcimento del danno non patrimoniale da dequalificazione professionale quantificato in Euro 50.000,00;
rilevato che la Corte d’Appello di Campobasso, con sentenza depositata il 3/1/2012, in riforma della sentenza del primo giudice, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per il periodo anteriore al 26/7/1995, rigettando, nel resto, il gravame del P. e dichiarando assorbito l’appello incidentale proposto da quest’ultimo per ottenere il riconoscimento del nesso eziologico tra l’attività lavorativa espletata e l’evento infartuale acuto occorsogli; rilevato che il lavoratore ricorre per la cassazione della sentenza articolando tre motivi (il secondo dei quali indicato come terzo ed il terzo dei quali indicato come quarto, probabilmente per mero errore di memorizzazione del computer) e che l’ANAS S.p.A. ha depositato un “atto di costituzione”, non essendosi costituita nei termini, al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione; rilevato, altresì, che con il primo motivo – con il quale si denuncia, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1 – si pone una questione di giurisdizione e che, pertanto la causa va rimessa al Primo Presidente ai sensi dell’art. 374 codice di rito.
PQM
La Corte rimette gli atti al Primo Presidente.
Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.
Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017