Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8456 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 23/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.B., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato SCOTTI GALLETTA ANTONIO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

BANCA DI ROMA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEI CAPRETTARI N.

70, presso lo studio dell’avvocato SCIANNIMANICO NICOLA,

rappresentata e difesa dall’avvocato JOVINO TOMMASO, giusta delega in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7409/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 06/02/2006 R.G.N. 2979/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

23/02/2010 dal Consigliere Dott. DI NUBILA Vincenzo;

udito l’Avvocato SCOTTI GALLETTA ANTONIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PIVETTI Marco, che ha concluso per: accoglimento del secondo motivo,

rigetto del primo e del terzo.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso depositato in data 21.12.2001, la Banca di Roma spa proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo col quale il Tribunale di Napoli aveva intimato ad essa banca di pagare la somma di L. 194.699.381 oltre accessori a P.B., a titolo di prestazioni professionali maturate nel quadro di una collaborazione continuativa e coordinata tra il professionista e la predetta societa’. La banca contestava anzitutto la sussistenza di tale collaborazione (e di qui l’incompetenza del giudice del lavoro) e, nel merito, la propria legittimazione passiva in ordine al credito azionato. Trattavasi della stima di un immobile per conto della spa Risanamento Napoli, immobile valutato all’epoca oltre L. 63 miliardi.

2. Il Tribunale adito rilevava la propria incompetenza quale giudice del lavoro e respingeva la domanda attrice. Proponeva appello il P. e la Corte di Appello di Napoli riformava la sentenza impugnata quanto alla competenza del giudice del lavoro, ipotizzando la sussistenza di un rapporto riconducibile ad una collaborazione coordinata e continuativa; nel merito, peraltro, accoglieva l’opposizione a decreto ingiuntivo, perche’ l’ing. P. era bensi’ stato incaricato di redigere la perizia di stima dalla banca, ma per conto della Risanamento Napoli, con la precisazione che il pagamento degli onorari professionali sarebbe stato regolato direttamente dalla committente, senza alcuna ingerenza di essa banca.

3. Ha proposto ricorso per Cassazione P.B., deducendo tre motivi. Resiste con controricorso la Banca di Roma. Le parti hanno presentato memorie integrative.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4. Con il primo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 429 c.p.c. e conseguente nullita’ delle sentenze di merito, dato che fino dalla costituzione in primo grado la banca aveva chiesto di poter chiamare in causa la spa Risanamento Napoli onde esserne eventualmente manlevata. Tale istanza era stata ripetuta in appello, ma entrambi i giudici l’avevano ignorata. Ove si fosse provveduto nel senso richiesto, esso P. avrebbe potuto estendere la domanda direttamente al chiamato in causa.

5. Il motivo e’ infondato. Si rileva che l’istanza di chiamata in causa e’ stata formulata dalla banca convenuta e quindi solo la stessa ha titolo per dolersi del mancato accoglimento dell’istanza medesima. Al riguardo va comunque rilevato che (Cass. 28.8. 2004 n. 17218) fuori dalla ipotesi di litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., il provvedimento del giudice di merito che concede o nega l’autorizzazione a chiamare in causa un terzo ai sensi dell’art. 106 c.p.c. coinvolge valutazioni assolutamente discrezionali che, come tali, non possono formare oggetto di appello e di ricorso per Cassazione. Conf. Cass. n. 18508.2006.

6. Con il secondo motivo del ricorso, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 1387, 1388, 1704, 1705, 2230, 2233, 1381 e 1398 c.c., nonche’ omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione in fatto circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5: la Corte di Appello ha affermato l’esistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata tra il ricorrente e la banca, e tuttavia, con una Sconcertante contraddizione, nega la legittimazione passiva di quest’ultima, laddove essa era stata il soggetto di riferimento, che per anni gli aveva conferito gli incarichi. Manca nella specie un mandato con rappresentanza, mentre trattasi di mandato senza rappresentanza, onde gli effetti del contratto si verificano nei confronti del mandatario.

7. Il motivo e’ infondato. L’affermazione circa la sussistenza di un rapporto di collaborazione continuativa e coordinata e’ stata fatta in ragione della competenza interna del giudice del lavoro, sulla base delle deduzioni della parte attrice contenute nella domanda.

Viceversa, la reiezione nel merito delle domande attoree prescinde da siffatta configurazione del rapporto, essendosi evidenziata nel caso specifico una mancanza di legittimazione passiva. Nella specie, il giudice di merito accerta che la banca designava il professionista incaricato della stima sulla base del mandato conferitole da Risanamento Napoli. Non rileva se il mandato fosse con o senza rappresentanza. Nella disciplina contrattuale del caso concreto, come accertata in fatto dalla Corte di Appello, era stato precisato al professionista che l’onere del pagamento della parcella era a carico direttamente della spa Risanamento Napoli e non risulta che il P. abbia contestato siffatta precisazione, avendo dato corso all’incarico alle condizioni proposte. Ne deriva che l’accertamento della Corte di Appello si risolve in un accertamento in fatto, corredato da adeguata motivazione, onde esso si sottrae a censura da parte di questa Corte. In altri termini, anche prescindendo dal tipo di mandato utilizzato, la ricostruzione del contratto di affidamento dell’incarico professionale e’ stata nel senso che il pagamento del compenso e’ stato pattuito a carico della sola Risanamento Napoli spa, proponente il finanziamento.

8. Con il terzo motivo del ricorso, il ricorrente deduce che senza alcuna motivazione non sono state ammesse le prove per interrogatorio e per testi.

9. Il motivo e’ infondato. L’ammissione delle prove appartiene alla discrezionale valutazione del giudice di merito, in ragione della loro rilevanza ai fini del decidere. Tanto non si rileva nella specie, in cui la causa e’ stata decisa sulla base dei documenti; la prova per interrogatorio e per testi come dedotta non avrebbe apportato alcun utile elemento ai fini della decisione.

10. Il ricorso deve, per i suesposti motivi, essere rigettato. Giusti motivi, in relazione alla complessita’ in fatto della vicenda, all’opinabilita’ delle questioni trattate ed al comportamento pre processuale e processuale delle parti, consigliano la compensazione delle spese del processo di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del processo di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 23 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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