Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8456 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8456

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1932-2019 proposto da:

VODAFONE ITALIA SPA, in persona dei procuratore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 9-11, presso lo

studio dell’avvocato LIVIA SALVINI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato DAVIDE DE GIROLAMO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5183/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata l’01/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevto che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’avviso di accertamento e classamento catastale del 2015 relativo all’immobile (stazione radio base costituita da traliccio in metallo infisso e bullonato su piattaforma di cemento armato sito nel comune di (OMISSIS) a seguito del riconoscimento della categoria catastale D/1, dopo che la contribuente, mediante procedura DOCFA, aveva proposto la categoria catastale D/7;

la Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza depositata il 29 marzo 2016, respingeva il ricorso della parte contribuente, ritenendo legittimo, motivato e congruo il classamento rettificato dall’Agenzia, riferito all’immobile edificato sul suolo e funzionale alla ripetizione del segnale digitale di comunicazione telefonica;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva l’appello della parte contribuente ritenendo che:

il D.Lgs. n. 33 del 2016, art. 12, comma 2, – secondo cui gli elementi di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità da chiunque posseduti non costituiscono unità immobiliari e non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale – abbia natura innovativa (e quindi non retroattiva) e non interpretativa (e non quindi retroattiva), in quanto: il legislatore ha adottato la tecnica della novella, che aggiunge un segmento di nuova disposizione in un testo di legge già formato, producendo sul punto una innovazione; lo spirito della novella è quello di velocizzare e di snellire la burocrazia con ciò operando una innovazione rispetto alla normativa incisa; la norma non comporta maggiori oneri finanziari, e quindi deve valere necessariamente solo per il futuro perchè altrimenti avrebbe indicato come far fronte alla contrazione delle imposte già incassate;

una volta appurato che la norma abbia natura innovativa e quindi non retroattiva è indubbio che gli immobili realizzati, pur svolgendo una funzione di diritto pubblico, sono gli strumenti indispensabili attraverso i quali l’imprenditore realizza l’attività oggetto di impresa ed il conseguente profitto, con il che la categoria all’interno della guale vanno inquadrati è quella degli opifici industriali (sebbene inteso in un senso digitale ed automatizzato), mentre quanto alla categoria rettificata (da 7 a 1) si richiama la motivazione spesa sul punto nella sentenza impugnata, dando atto che la parte contribuente non ha fornito alcun elemento tecnico idoneo a dimostrare la non validità dei criteri scelti dall’Agenzia;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle Entrate si costituivà con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del D.Lgs. n. 33 del 2016, art. 15, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 1, comma 2, e art. 3, in quanto il D.Lgs. n. 33 del 2016, art. 12, comma 2, avrebbe natura interpretativa e quindi retroattiva.

Con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione del D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40, del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, e del D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 8, per avere la CTR ritenuto di poter inquadrare l’immobile entro la categoria D/1, ignorandone la sua funzione pubblica in quanto, pur destinato ad un’attività produttiva a fini di lucro, è volto al soddisfacimento di interessi della collettività, caratteristica, quest’ultima, ex se decisiva ai fini dell’attribuzione della categoria catastale E/3.

Il Collegio rileva che, in prossimità dell’adunanza camerale, il ricorrente ha depositato memoria contenente la rinuncia al ricorso per cassazione e la richiesta di integrale compensazione delle spese di lite. La rinuncia è stata accettata dall’Agenzia delle entrate, la quale ha altresì aderito alla richiesta di compensazione delle spese di lite. La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso e sottoscritto dal ricorrente, il quale ha dimostrato una chiara volontà abdicativa, sicchè deve trovare applicazione l’art. 391 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere. L’esito del giudizio, diverso dall’integrale reiezione in rito o nel merito, esclude l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione (Cass. n. 34295 del 2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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