Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8455 del 31/03/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 31/03/2017, (ud. 10/05/2016, dep.31/03/2017),  n. 8455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6900-2012 proposto da:

L.S., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA SAN GODENZO 59, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE AIELLO,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE

BONDI’, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., C.F. (OMISSIS), Società con socio

unico, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di

Ferrovie dello Stato S.p.A., in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la rappresenta e

difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1962/2010 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 21/03/2011 R.G.N. 1937/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/05/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPINA LEO;

udito l’Avvocato SILVAGNI BARBARA per delega Avvocato OZZOLA MASSIMO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELENTANO Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 5/7/1994 il Pretore di Palermo aveva rigettato la domanda proposta da L.S., nei confronti delle Ferrovie dello Stato, diretta ad ottenere il riconoscimento del superiore inquadramento nell’8^ categoria di 1^ classe a decorrere dal 5/5/1988 ed il relativo trattamento economico dall’1/1/1983. Con sentenza depositata il 17/5/2002 il Tribunale di Palermo, Sezione stralcio, in riforma della predetta sentenza, aveva accolto la domanda del L..

La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (già Ferrovie dello Stato) aveva proposto ricorso per cassazione avverso quest’ultima sentenza.

In data 12/6/2003 il L. ricorreva in sede monitoria per ottenere quanto richiesto e concesso dal Tribunale di Palermo. La Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., in data 9/9/2003, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo.

Nelle more del procedimento, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 527/2006, rigettava il ricorso proposto dalla R.F.I. S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione stralcio. posta a fondamento dell’azione monitoria. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale revocava il decreto ingiuntivo e condannava la opponente al pagamento, in favore dell’opposto, della somma di Euro 70.739,30, oltre accessori. Avverso tale sentenza il L. interponeva appello e la Corte territoriale di Palermo, con sentenza depositata il 21/3/2011, in parziale riforma della sentenza impugnata, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava la R.F.I. S.p.A. al pagamento. in favore del lavoratore, della somma complessiva di Euro 44.388,56, oltre accessori.

Per la cassazione della sentenza il L. ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, cui resiste con controricorso la R.F.I. S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2908 e 2909 c.c. e art. 12 preleggi in relazione agli artt. 360 c.p.c., n. 3; nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, consistente nell’interpretazione del giudicato, lamentando che, in modo errato, la Corte palermitana ha sostenuto che la sentenza n. 6224/2001, pronunciata in grado di appello dal Tribunale di Palermo, Sezione lavoro stralcio, ormai divenuta res iudicata, ha condannato la R.F.I. S.p.A. ad operare “la conseguente ricostruzione di carriera ed a pagare al L. le correlative differenze retributive solo per il periodo 1.1.1983-1.1.1991, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla maturazione del diritto al soddisfo”; che tale decisione del 25.10.2001 è stata fondata dal Tribunale di Palermo sul riconoscimento al L. del diritto all’inquadramento nella 8^ categoria, profilo di segretario tecnico superiore di 1^ classe, a decorrere dal 5.5.1988 (cioè al compimento dei tre mesi di svolgimento delle mansioni superiori, dall’entrata in vigore del CCNL 1987/1989, che ha esteso ai ferrovieri l’applicazione dell’art. 2103 c.c.) ed al relativo trattamento economico dall’1.1.1983 “(meglio 20.6.1983, essendo soltanto per mero refuso indicato nel dispositivo 1.1.1983) e sino all’1.12.1991, data in cui la società ha attribuito al L. l’8^ categoria”; che, pertanto, la ricostruzione della carriera del lavoratore avrebbe dovuto essere effettuata a far data dal 20.6.1983 e sino alla redazione della consulenza tecnica (ovvero in subordine sino alla data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo); che, invece, l’interpretazione del dispositivo della predetta sentenza fatta dalla Corte di merito appare manifestamente illogica e giuridicamente errata, poichè l’interpretazione del giudicato esterno (sentenza n. 6224/2001) va effettuata alla stregua delle norme giuridiche di cui all’art. 12 preleggi.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè degli artt. 2908 e 2909 c.c. e art. 12 preleggi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; nonchè, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio; in particolare. si deduce che il petitum di questo giudizio è la richiesta di pagamento delle somme ingiunte sia a titolo di differenze retributive per il periodo 1983/1991, sia a titolo di ricostruzione di carriera dal 1983 al 2003, data di deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, mentre la Corte territoriale ha erroneamente accordato tutela limitatamente al periodo sino all’1.12.1991, così incorrendo nella violazione dell’art. 112 c.p.c.; si lamenta, quindi, che la Corte di merito abbia indebitamente ritenuto l’impossibilità di quantificare le somme dovute a titolo di ricostruzione di carriera per il periodo successivo all’1.12.1991, poichè il limite della res iudicata (che ha sancito tale diritto alla ricostruzione) non è travalicato dalla proposizione di un’autonoma azione tesa al pagamento di quanto dovuto; che, pertanto, la Corte avrebbe dovuto, in ogni caso, procedere alla quantificazione delle somme spettanti a titolo di ricostruzione di carriera sino alla data di deposito del decreto ingiuntivo, proprio in forza della res iudicata (sent. n. 6224/2001) che aveva riconosciuto in maniera definitiva, appunto, il diritto alla ricostruzione di carriera, stante la proposizione da parte del L. dell’azione di cui si tratta proprio a tal fine.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione si deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio, con riferimento ai rilievi critici operati alle modalità di calcolo poste in essere dal C.t.u. nel giudizio di appello; in particolare, si lamenta che nella C.t.u. si sono presi come riferimento l’inquadramento e gli importi lordi esposti nelle buste paga di un collega del L., depurati da quelle voci variabili ad personam quali trasferte e straordinari.

2.1 Il primo motivo non può essere accolto.

Innanzitutto, in ordine all’articolazione del detto motivo, è da rilevare che, in sostanza, il ricorrente si duole del fatto che il ricorso monitorio depositato nel 2003 non sia stato qualificato come azione diretta al riconoscimento anche della ricostruzione della carriera dal 1983 al 2003. Orbene, al riguardo. va sottolineato che tale ricorso monitorio non è stato trascritto, neppure in parte, dal L., in violazione del disposto dell’art. 366 c.p.c., n. 6. In relazione a tale articolo, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, questa Corte ha, in più occasioni, ribadito che è onere della parte ricorrente di indicare lo specifico atto precedente cui fa riferimento, in modo tale da consentire in sede di legittimità il controllo ex actis della veridicità delle proprie asserzioni prima dell’esame della questione nel suo complesso (cfr., ex multis, Cass. n. 14541/2014; in particolare, sulla c.d. “autosufficienza”: Cass., S.U., n. 8077/2012). Per la qual cosa, il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (ancora, tra le molte, Cass.. nn. 10551/2016; 23675/2013; 1435/2013).

Ciò premesso, è altresì da sottolineare che i giudici di seconda istanza hanno operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in iudicando che la parte ricorrente lamenta, posto che, correttamente ed attraverso un percorso motivazionale ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico, gli stessi hanno messo in rilievo che l’arco temporale da prendere in considerazione per determinare le differenze retributive – correlative anche alla ricostruzione della carriera” fosse quello compreso tra l’1.1.1983 e l’1.12.1991, stabilito dalla sentenza n. 6224/2001, passata in giudicato, e che, a fronte di tale inequivocabile riferimento temporale non fosse possibile riconoscere anche eventuali differenze retributive maturate successivamente alF1.12.1991, in sede di gravame relativo alla sentenza del 2/3/2007 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione lavoro, in sede di opposizione proposta dalla R.F.I. S.p.A. avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato alla detta società di corrispondere al L. la somma di Euro 307.495,00 a titolo di differenze retributive a quest’ultimo spettanti in virtù della sentenza n. 6224/2001, citata. Diversamente opinando, si sarebbe travalicato il limite del giudicato (posto che la predetta limitazione temporale della statuizione di condanna al pagamento delle differenze retributive è contenuta specificamente anche nella parte motiva della sentenza n. 6224/2001, in cui si sottolinea che “il ricorrente ha diritto all’inquadramento nell’8^ categoria… a decorrere dal 5/5/1988…, nonchè al relativo trattamento economico… dal 20/6/1983, epoca dalla quale di fatto venne utilizzato nelle relative mansioni e sino all’1/12/1991, data in cui la Società ha attribuito l’8^ categoria” e che – la S.p.A. Ferrovie dello Stato va condannata a pagare al ricorrente le correlative differenze retributive per il periodo dal 20/6/1983 all’1/12/1991″).

2.2 Il secondo motivo è inammissibile sotto diversi profili; innanzitutto perchè, ai sensi dei più recenti arresti giurisprudenziali di questa Corte (cfr., tra le molte, Cass. civ., sez. lav., n. 13482/2014), la dedotta violazione dell’art. 112 c.p.c. deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 e, pertanto è inammissibile il motivo di ricorso con il quale la detta censura sia proposta sotto il profilo della violazione di norme di diritto (riconducibile all’art. 360, n. 3), ovvero come vizio della motivazione di cui al n. 5 dello stesso articolo.

Parimenti inammissibile il mezzo di impugnazione si presenta per difetto di specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti su cui si fonda (in particolare, il ricorso monitorio di cui si tratta), in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6in quanto, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Corte, perchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità la violazione dell’art. 112 c.p.c., fattispecie riconducibile ad una ipotesi di error in procedendo ex art. 360 c.p.c., n. 4, per la quale la Corte di Cassazione è giudice anche del fatto processuale, il potere-dovere del giudice di legittimità di esaminare direttamente gli atti processuali è condizionato, a pena di inammissibilità, all’adempimento, da parte del ricorrente, dell’onere di indicare compiutamente, e non già per riassunto del loro contenuto, gli atti processuali dai quali emerga il vizio denunciato (cfr., tra le molte, Cass. nn. 6361/2007; 21226/2010).

Peraltro, va pure rilevato che, affinchè possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronunzia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. (Cass. civ., sez. 5, n. 452/2015; Cass. civ., sez. lav., n. 15367/2014), per mancanza della necessaria corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, prospettandosi che il giudice di merito sia incorso in un error in procedendo, in relazione al quale, appunto, la Corte di Cassazione ha il potere-dovere di procedere all’esame diretto degli atti giudiziari per acquisire gli elementi di giudizio necessari ai fini della pronuncia richiestale, è imprescindibile che manchi del tutto l’esame, da parte dei giudici di appello, di una censura mossa al giudice di primo grado; la qual cosa non ricorre nel caso di specie, in cui i giudici di appello hanno preso in considerazione tutte le censure mosse alla sentenza di prime cure (si veda, al riguardo, quanto già detto sub 2.1).

Quanto alla dedotta “insufficiente. illogica e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio”, concernente una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una diversa decisione su uno dei fatti costitutivi della domanda o su una eccezione – e. quindi, su uno dei fatti principali della controversia -, va osservato che la costruzione logico-giuridica su cui si fonda la decisione dei giudici di seconda istanza non è incisa dall’articolazione della seconda censura del secondo motivo, posto che quest’ultimo non indica con precisione il fatto storico, con carattere di decisività, rispetto al quale sussisterebbero i vizi denunciati, dal momento che i fatti relativamente ai quali assume rilievo il vizio di motivazione sono fatti principali”, ossia costitutivi, modificativi, impeditivi o estintivi del diritto controverso, come individuati nell’art. 2697 c.c., ovvero “i fatti secondari”; ma, in ogni caso, non può reputarsi che il “fatto” sia equivalente ad una questione o argomentazione, perchè queste ultime non attengono ad un preciso accadimento o ad una circostanza precisa “da intendersi in senso storico-naturalistico” e, dunque appaiono irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate al riguardo (v. pure, tra le molte, Cass. civ., sez. V, n. 25761/2014).

3.1 Quanto al terzo motivo, il medesimo è altresì inammissibile in quanto viene censurata la valutazione – peraltro motivata in modo ineccepibile dal punto di vista logico-giuridico – operata dalla Corte d’Appello riguardo ai documenti, alla c.t.u. ed agli elementi di prova in genere acquisiti agli atti di causa al fine di pervenire ad una corretta quantificazione delle somme spettanti al lavoratore. Ed è noto che in ordine alla valutazione degli elementi probatori, posto che la stessa è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, alla stregua dei costanti arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, qualora il ricorrente denunci, in sede di legittimità, l’omessa o errata valutazione circa le risultanze della c.t.u. espletata in grado di appello, ha l’onere non solo di indicare se la relazione cui si fa riferimento sia presente nel fascicolo di ufficio del giudizio di merito, ovvero di esplicitare il diverso modo in cui la stessa possa essere individuata, ma anche di specificare i punti ritenuti decisivi al fine di consentire il vaglio di decisività che avrebbe eventualmente dovuto condurre il giudice ad una diversa pronunzia, con l’attribuzione di una diversa valutazione alle dichiarazioni testimoniali relativamente alle quali si denunzia il vizio (Cass. nn. 4201/2010; 6023 del 2009).

Nel caso di specie, invero, la contestazione, peraltro del tutto generica, sulla pretesa errata quantificazione delle differenze retributive si risolve in una inammissibile richiesta di riesame di elementi di fatto e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

4. Per tutto quanto in precedenza esposto, il ricorso va respinto.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, da liquidare in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 10 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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