Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8455 del 13/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 13/04/2011, (ud. 21/01/2011, dep. 13/04/2011), n.8455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli _ll.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. MELIADO’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

T.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBERICO II

33, presso lo studio dell’avvocato LUDINI ELIO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato BERTOLINI CLAUDIO, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

KLINDEX S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.A. SARTORIO 60, presso lo

studio dell’avvocato CAMARDA MARCO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CROCETTA FRANCO, giusta delega in atti;

– controricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 1754/2008 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 07/01/2009, R.G.N. 832/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

21/01/2011 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato LUDINI ELIO;

udito l’Avvocato CROCETTA FRANCO e CAMARDA MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di L’Aquila, con la sentenza n. 1754 del 2008, rigettava l’appello principale proposto da T.F. nei confronti della società Klindex srl avverso la sentenza del Tribunale di Pescara n. 687 del 2007, nonchè il relativo appello incidentale proposto da quest’ultima società.

1.1. Il Tribunale di Pescara aveva rigettato la domanda del T. volta a veder accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con la società Klindex srl, a far tempo dal settembre 1993 sino al 15 ottobre 1997, con il riconoscimento del 7 livello CCNL metalmeccanici, ed ad ottenere la condanna della suddetta società al pagamento in suo favore delle differenze retributive, dell’indennità di mancato preavviso, del TFR, dell’equo premio.

Il Tribunale aveva, altresì, rigettato la domanda riconvenzionale della soc. Klindex di condanna al pagamento di determinate somme per il mancato preavviso, la mancata restituzione del campionario e l’illecito utilizzo della banca dati della società.

2. Ricorre T.F. prospettando sei motivi di ricorso.

3. La società Klindex srl resiste con controricorso e ricorso incidentale, quest’ultimo articolato in un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, deve essere disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione dei ricorsi, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1.1. Occorre in primo luogo esaminare l’applicabilità del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, art. 5 convertito, con modificazioni, in L. 24 giugno 2009, n. 77, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile”, avendo prospettato il ricorrente T., nella premessa del ricorso per cassazione, che trattasi di “procedimento soggetto alla sospensione dei termini ex art. 5” del suddetto D.L..

1.2. La norma da ultimo citata, la cui rubrica reca “Disposizioni relative alla sospensione dei processi civili, penali e amministrativi, al rinvio delle udienze e alla sospensione dei termini, nonchè alle comunicazioni e notifiche di atti” comprende 11 commi e prevede ai commi 1-3:

“1. Fino al 31 luglio 2009, sono sospesi i processi civili e amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione speciale pendenti alla data del 6 aprile 2009 presso gli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, ad eccezione delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a quelli di cui all’art. 283 c.p.c. e in genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest’ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal presidente in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio, egualmente non impugnabile.

1-bis. Fino al 31 luglio 2009, sono altresì sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui all’art. 1, comma 2.

2. Sono rinviate d’ufficio, a data successiva al 31 luglio 2009, le udienze processuali civili e amministrative e quelle di competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i loro difensori, con nomina antecedente al 5 aprile 2009, sono soggetti che, alla data del 5 aprile 2009, erano residenti o avevano sede nei comuni individuati ai sensi dell’art. 1. E’ fatta salva la facoltà dei soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.

3. Per i soggetti che alla data del 5 aprile 2009 erano residenti, avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e nei territori individuati con i provvedimenti di cui al comma 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonchè dei termini per gli adempimenti contrattuali è sospeso dal 6 aprile 2009 al 31 luglio 2009 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. E’ fatta salva la facoltà di rinuncia espressa alla sospensione da parte degli interessati. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi, escluse le procedure di esecuzione coattiva tributaria, e i termini relativi alle procedure concorsuali, nonchè i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Alle procedure di esecuzione coattiva tributaria si provvede ai sensi dell’art. 6 del presente decreto”.

1.3. Nel caso in esame, nessuna delle disposizioni appena riportate può trovare applicazione.

Non possono applicarsi i commi 1 e 1-bis, in quanto il presente giudizio è in fase di ricorso per cassazione e pende, pertanto, innanzi al Corte di cassazione, che ha sede a Roma. Nè in senso contrario può dedursi che è stata impugnata una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, dato che il giudizio di appello non è più pendente proprio dal momento in cui è stata pubblicata la decisione oggi impugnata, pubblicazione intervenuta il 7 gennaio 2009.

Non può applicarsi nemmeno il comma 2, dal momento che nella fattispecie in esame non viene in rilievo il rinvio di udienze già fissate, ma le modalità di computo del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione.

Non può trovare applicazione, infine, il comma 3, in quanto, da un lato, non risulta dimostrato che le parti del presente giudizio avessero, alla data del 5 aprile 2009, la loro sede operativa o esercitassero la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni o nei territori colpiti dal sisma, come individuati dal D.L. n. 39 del 2009, art. 1, comma 2, attraverso il rinvio al decreto del Commissario delegato del 16 aprile 2009, n. 3, e successive integrazioni; dall’altro il ricorso per cassazione veniva proposto da T.F. residente in (OMISSIS), nei confronti della Klindex s.r.l. con sede, come già risultava dall’epigrafe della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, in (OMISSIS).

I commi da 4 a 11, altresì, non possono trovare applicazione in quanto riguardano la sospensione dei termini per vaglia cambiari, cambiali e ogni altro titolo di credito, il procedimento di esecuzione e di sorveglianza, i procedimenti penali, la prescrizione e le modalità di notificazione degli atti di competenza degli uffici giudiziari di L’Aquila, l’Avvocatura dello Stato.

1.4. Tanto premesso, ritenuto che non opera nel caso di specie la sospensione dei termini prevista dal D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 3 deve essere esaminata l’ammissibilità del ricorso principale, sotto il profilo della tempestività della proposizione dello stesso nel termine breve che decorre dalla notifica della sentenza.

2. Il ricorso proposto da T.F. è inammissibile in quanto tardivo.

La sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila, pubblicata il 7 gennaio 2009, risulta notificata, ad istanza del difensore della soc. Klindex srl, a T.F. il 27 marzo 2009.

Il ricorso per cassazione veniva notificato dal T. alla soc. Klindex srl, a mezzo spedizione del servizio postale, il 15 settembre 2009.

Non è stato rispettato, dunque, il termine di giorni sessanta dalla notifica della sentenza ex artt. 325 e 326 c.p.c., per il cui computo, per le ragioni sopra indicate, non può trovare applicazione il D.L. n. 39 del 2009, art. 5, comma 3.

Trattasi indubbiamente di termine perentorio, e, come tale, rilevabile d’ufficio. Va, altresì, rilevato che nel procedimento in esame non si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

3. La soc. Klindex srl, notificava ricorso incidentale autonomo a mezzo spedizione postale, il 31 ottobre 2009.

Come la Corte ha avuto modo di affermare l’art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorchè autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale (Cass., sentenza n. 2126 del 2006).

Il suddetto ricorso incidentale, tuttavia, deve essere dichiarato inefficace ai sensi dell’art. 334 c.p.c..

Come questa Corte ha avuto modo di affermare (Cass. n. 8105 del 2006) alla declaratoria di inammissibilità, per qualsiasi motivo, del ricorso principale per cassazione, segue de iure la inefficacia del ricorso incidentale tardivo, proposto, cioè allorchè siano già scaduti, rispetto alla data della notificazione della sentenza impugnata, i termini previsti dell’art. 325 c.p.c., comma 2, senza che rilevi, in senso contrario (cosa che non è nel caso di specie) che lo stesso sia stato proposto nel rispetto dei termini indicati dall’art. 371 c.p.c., comma 2, (quaranta giorni dalla notificazione del ricorso principale).

4. Atteso che nessuno dei ricorsi proposti è risultato meritevole di accoglimento, va disposta tra le parti la totale compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

LA CORTE previa riunione dei ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso principale proposto da T.F.; dichiara inefficace il ricorso incidentale proposto dalla società Klindex srl. Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 21 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2011

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