Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8455 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 18/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8455

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20864-2006 proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso lo studio

dell’avvocato RICCIO ALESSANDRO, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZZA MARTIRI DI

BELFIORE 2, presso lo studio dell’avvocato CONCETTI DOMENICO, che la

rappresenta e difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1028/2005 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata in data 01/07/2005; R.G. 1770/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/02/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI MAMMONE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al giudice del lavoro di Pisa, B.M. chiedeva decreto ingiuntivo nei confronti dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per il pagamento di L. 6.584.200 a titolo di arretrati sulla pensione di vecchiaia in godimento per il periodo novembre 89 – novembre 93, così determinati a seguito di ricalcolo della prestazione. Concesso il decreto, l’INPS proponeva opposizione sostenendo che detta somma era stata già riscossa dall’assicurata, avendo la stessa in precedenza percepito indebitamente una maggior somma di L. 12.540.935.

Rigettata l’opposizione, l’INPS proponeva appello, nuovamente deducendo l’avvenuta percezione della somma richiesta. La B. sosteneva che la somma indebitamente percepita era stata dichiarata irripetibile con sentenza del Pretore di Pisa del 1997, passata in giudicato successivamente alla rideterminazione della prestazione.

La Corte d’appello di Firenze con sentenza 28.6-1.7.05 accoglieva parzialmente l’impugnazione per le spese del primo grado, che compensava, e la rigettava nel merito. Rilevava il giudice di merito che B. nel periodo 1985-87 aveva indebitamente percepito un surplus sulla prestazione in godimento, successivamente maturando un credito di minore importo per arretrati relativi a periodo successivo. L’INPS dinanzi al Pretore di Pisa – nel giudizio conclusosi con la declaratoria di irripetibilità – avrebbe dovuto eccepire la parziale compensazione della somma maturata a favore dell’assicurata con quella da lei indebitamente percepita, prima che venisse dichiarata non più ripetibile. Il giudicato formatosi a proposito dell’irripetibilità non consentiva di procedere alla parziale compensazione, nè di rimettere in discussione il diritto dell’assicurata a percepire gli importi ulteriormente maturati.

Avverso questa sentenza propone ricorso l’INPS. B. ha depositato procura.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico, complesso, motivo di impugnazione, l’INPS deduce violazione degli artt. 2909 e 1176, 1241 e 2033 c.c., contestando la tesi che esso avrebbe dovuto eccepire il credito in compensazione nel giudizio di accertamento negativo della ripetibilità dell’indebito promosso dall’assicurata. La dichiarazione di irreperibilità – conseguente all’applicazione della L. n. 662 del 1996 – non comporta l’inesistenza del pagamento indebito, ma ha solo il limitato effetto di impedire il suo recupero da parte del solvens. Il conguaglio con quanto maturato successivamente a favore dell’assicurata costituisce per l’Istituto non recupero dell’indebito, ma solo l’occasione per evitare un doppio pagamento relativo allo stesso rapporto previdenziale. Nel caso di specie non si verterebbe nell’istituto della compensazione – che presuppone l’autonomia dei rapporti da cui nascono contrapposti crediti delle parti – ma nel semplice accertamento di reciproche partite di dare ed avere, che può essere compiuto unilateralmente dalle parti o d’ufficio dal giudice.

La tesi oggi sostenuta dall’Istituto è solo in parte fondata. E’ noto che le norme che regolano la compensazione, ivi compresa quella concernente il divieto di rilevarla di ufficio, riguardano l’ipotesi della compensazione in senso tecnico, la quale postula l’autonomia dei contrapposti rapporti di credito, ma non si applicano allorchè i rispettivi crediti e debiti abbiano origine non da diversi rapporti giuridici ma da rapporto unico ovvero da rapporti accessori, in assenza quindi di autonomia. In questo caso il calcolo delle somme a credito o a debito può essere compiuto dal giudice anche d’ufficio, in sede d’accertamento della fondatezza della domanda (v. Cass. 16.2.07 n. 3628, circa la compensazione in senso tecnico tra il credito per contributi previdenziali e il controcredito per sgravi contributivi riferiti ad annualità diverse; Cass. 16.3.04 n. 5363 circa l’impossibilità di compensazione del credito contributivo dell’INPS nei confronti di azienda operante come impresa industriale ed il diritto di questa al rimborso di somme dovute a titolo di sgravio degli oneri sociali ritenute attinenti ad unico rapporto).

Nel caso di specie non esistevano i presupposti per procedere alla compensazione suggerita indicata dal giudice di appello, atteso che il credito invocato nasceva da un bilanciamento di partite contabili all’interno dello stesso rapporto previdenziale, e non da rapporti di debito-credito riconducibili ad autonomi rapporti giuridici.

L’impossibilità tecnica di procedere a compensazione non consentiva, tuttavia, all’INPS di imputare pro parte la somma spettante all’assicurata a quanto da esso precedentemente vantato e dichiarato irripetibile.

E’, infatti, pacifico agli atti che con sentenza n. 405 del 1997 del Pretore di Pisa passata in giudicato, ai sensi della L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, commi 260 e 265, fu dichiarata irripetibile dall’INPS la somma di L. 12.540.935 indebitamente versata alla B..

L’operatività delle norme del codice civile sulla ripetizione dell’indebito è limitata dalle normative speciali che, in relazione alle prestazioni previdenziali ed assistenziali, prevedono l’irripetibilità delle somme indebitamente corrisposte, con l’esclusione dei casi di dolo del beneficiario. Tale irripetibilità è motivata da ragioni di ordine sociale concernenti la particolare condizione dell’assicurato che dal reddito derivante dalla prestazione trae la fonte del suo sostentamento. La valutazione dei limiti e delle condizioni per l’accesso al beneficio dell’irripetibilità è rimesso al legislatore che, nel tempo, ha variamento regolato i requisiti relativi.

Nel caso di specie, la L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 260, prevede che nei confronti dei soggetti che hanno percepito indebitamente prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche, trattamenti di famiglia o rendite, a carico degli enti pubblici di previdenza obbligatoria, per periodi anteriori all’11.96, non si fa luogo al recupero dell’indebito “qualora i soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile IRPEF per l’anno 1995 di importo pari o inferiore a L. 16 milioni”. Il comma successivo limita il recupero ai tre quarti della somma riscossa nel caso di reddito personale imponibile IRPEF di importo superiore.

Questa puntuale disciplina della normativa speciale sarebbe disattesa ove venisse adottato il criterio oggi invocato dall’INPS, in quanto il recupero del credito vantato dall’Istituto, non consentito dalla richiamata norma di legge ed esplicitamente escluso dalla pronunzia giudiziaria, verrebbe spostato ad un momento successivo,con sostanziale aggiramento della norma di legge. In altre parole (per rimanere nel caso di specie), se quella somma (relativa al periodo 1.1.85-31.10.87) che nel 1997 con sentenza veniva dichiarata irripetibile, seppure pro parte, fosse restituita nel 1999 con il diniego del decreto ingiuntivo richiesto per il pagamento di altra e diversa somma (relativa al periodo 1.11.89-30.11.93), l’INPS avrebbe ottenuto un risultato contrario al disposto stessa della norma di legge.

Ritiene, dunque, il Collegio che l’INPS, anche se per motivo di verso da quello indicato dal giudice di merito, non potesse operare il conguaglio tra le due cifre.

La motivazione della sentenza di merito va, dunque, corretta nel senso appena indicato in attuazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 ed il ricorso va rigettato.

Avendo l’assicurata depositato procura e non essendo comparso il suo difensore a discutere la causa, nulla deve disporsi per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, nulla statuendo per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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