Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8454 del 31/03/2017

Cassazione civile, sez. VI, 31/03/2017, (ud. 22/02/2017, dep.31/03/2017),  n. 8454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1733-2016 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO

SGROI, GIUSEPPE MATANO, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, giusta

procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

MARIATERESA GRIMALDI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 493 del 2015,

pubblicata il 21.4.2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/02/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA GHINOY.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. F.M. proponeva opposizione dinanzi al Tribunale di Firenze avverso l’avviso di addebito avente ad oggetto il pagamento di contribuzione alla gestione commercianti dell’Inps relativi alla prima e seconda rata del 2014.

2. Il Tribunale di Firenze con la sentenza n. 493 del 2015 riteneva che le risultanze di causa non consentissero di individuare i presupposti per l’iscrizione alla gestione commercianti, in quanto la società Alfacalor s.n.c. di cui il F. era socio (non amministratore) era inattiva dal 1981 ed aveva ad oggetto la sola locazione di immobili, nè risultava che il F. avesse partecipato all’attività aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, nè era sufficiente il fatto che egli avesse barrato nella dichiarazione dei redditi la casella indicante la prevalenza dell’attività di partecipazione alla società.

3. La Corte d’Appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Inps avverso la suddetta sentenza, perchè l’appello non aveva ragionevoli probabilità di essere accolto, essendo del tutto condivisibile la valutazione del Tribunale.

4. L’Inps ha proposto ricorso ex art. 348 ter c.p.c., a sostegno del quale contesta la soluzione adottata dal primo Giudice deducendo la violazione o falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 1 commi 202, 203 e 208.

5. Ha resistito con controricorso F.M..

6. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il ricorso è manifestamente infondato, alla luce dei principi affermati da questa Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. 6.9.2016 n. 17643, 25.8.2016 n. 17328).

2. Si è ribadito nei richiamati arresti che presupposto per l’iscrizione alla gestione commercianti, in forza della L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, che ha modificato la L. n. 160 del 1975, art. 29 e della L. n. 45 del 1986, art. 3 è lo svolgimento da parte dell’interessato di attività commerciale.

3. Si è poi aggiunto che la società di persone che svolga un’ attività destinata alla locazione di immobili di sua proprietà ed a percepire i relativi canoni di locazione non svolge un’attività commerciale ai fini previdenziali, a meno che detta attività non si inserisca in una più ampia di prestazione di servizi quale l’attività di intermediazione immobiliare (Cass. n. 3145 del 2013, Cass. n. 17643 del 2016, Cass. ord. n. 25017 del 2016). Dovendosi considerare lo svolgimento in concreto di un’attività commerciale, non rileva di per sè il contenuto dell’oggetto sociale (Cass. ord. n. 25017 del 2016).

4. Si è poi ulteriormente chiarito che è necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, e che anche tale prova è a carico dell’istituto assicuratore, non essendo sufficiente a qualità di socio (neppure se illimitatamente responsabile) a far sorgere l’obbligo di iscrizione (Cass. n. 3835 del 26/2/2016).

5. L’accertamento della sussistenza (o meno) dei requisiti necessari per l’iscrizione è stato compiuto dal giudice di merito, che, in coerenza con i suesposti principi regolatori della materia, ha argomentato il proprio convincimento con motivazione adeguata ed immune da vizi, nei termini sopra riferiti. In concreto, secondo il ragionamento del giudice di merito, si trattava di un’attività che non era finalizzata alla prestazione di servizi in favore di terzi, nè ad atti di compravendita o di costruzione, per cui la stessa non esorbitava da quella che era il mero godimento degli immobili.

6. Segue il rigetto del ricorso e la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.in virtù della dichiarata anticipazione.

7. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna l’Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, rimborso delle spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge, con distrazione in favore del difensore avv. Grimaldi.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 31 marzo 2017

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