Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8454 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19126-2006 proposto da:

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (già FERROVIE DELLO STATO S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FARAVELLI 22, presso lo studio degli

avvocati DE LUCA TAMAJO RAFFAELE e ABIGNENTE ANGELO, che la

rappresentano e difendono giusta mandato a margine del ricorso ed ora

dom.ta in Viale Giulio Cesare n. 21/23;

– ricorrente –

contro

S.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAVOUR

221, presso lo studio dell’avvocato FABBRINI FABIO e SPEDALIERE

LEOPOLDO che lo rappresentano e difendono, giusta mandato a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SOGAF S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 770/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 19/07/2005 R.G.N. 107/01+1;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO NOBILE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza 30-5/13-6-2000 il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, in accoglimento della domanda proposta da S. E. nei confronti della s.p.a. Ferrovie dello Stato e della s.r.l. Sogaf, accertata l’intercorrenza di una illecita interposizione di manodopera tra le dette società, dichiarava che il rapporto di lavoro dello S. doveva ritenersi costituito con la società Ferrovie dello Stato, con riguardo alle mansioni di ausiliario di stazione. Il giudice inoltre, riconosciuta la nullità del licenziamento intimato allo S., ordinava alle Ferrovie dello Stato la sua immediata reintegra nel posto di lavoro e condannava in solido le convenute al risarcimento del danno e al pagamento delle spese.

Con ricorso del 16-1-2001 la Sogaf proponeva appello avverso la detta sentenza, deducendo che erroneamente il primo giudice aveva ritenuto che nella fattispecie sussistesse una illecita interposizione di manodopera, nonostante la genuinità del contratto di appalto e la autonoma organizzazione imprenditoriale di essa Sogaf, e lamentando il vizio di ultrapetizione nella condanna al risarcimento del danno in solido emessa, nonostante la chiara richiesta contenuta nelle conclusioni del ricorso introduttivo (“condannare la società che risulterà essere autrice di lavoro …”).

La Sogaf, quindi, sostenendo la legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, chiedeva la riforma della sentenza impugnata.

Lo S. si costituiva resistendo al gravame della Sogaf e proponendo appello incidentale avverso il punto della condanna delle convenute al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella della sentenza, anzichè a quella della effettiva reintegra, nonchè avverso il mancato riconoscimento del diritto anche alla rivalutazione monetaria (e non solo agli interessi legali), sulle somme spettanti al detto titolo, come specificate nel ricorso introduttivo.

La società Ferrovie dello Stato non si costituiva in tale giudizio e, con separato ricorso del 28-5-2001 proponeva a sua volta distinto appello avverso la medesima sentenza, chiedendo la riforma della stessa con il rigetto di ogni avversa pretesa, ed all’uopo ribadendo la genuinità del contratto di appalto, la insussistenza della ipotesi di intermediazione vietata, la genuinità ed autonomia organizzativa dell’impresa appaltatrice nel rapporto con i propri dipendenti, la estraneità di essa società Ferrovie dello Stato alla costituzione e alla gestione del rapporto di lavoro de quo nonchè la assenza di ingerenze nello svolgimento dello stesso ed il mero espletamento di controlli sul complessivo risultato dell’appalto e sul coordinamento funzionale con l’esercizio ferroviario.

Lo S., dal canto suo, si costituiva chiedendo il rigetto dell’appello della società F.S. e richiamando il proprio appello incidentale formulato nell’altro giudizio.

Anche la Sogaf si costituiva ripetendo te deduzioni e le conclusioni esposte nel proprio appello.

La Corte di Appello di Napoli, con sentenza depositata il 19-7-2005, in parziale accoglimento dell’appello della Sogaf condannava la sola società Ferrovie dello Stato al risarcimento del danno in favore dello S. e in accoglimento dell’appello di quest’ultimo condannava la detta società al risarcimento del danno commisurato alle retribuzioni maturate e maturande dalla data del licenziamento a quella della reintegra, calcolate in ragione della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita e determinata nella somma di L. 2.189.933 (pari ad Euro 1.131,01) oltre rivalutazione ed interessi ex art. 429 c.p.c., confermando nel resto e respingendo l’appello principale della s.p.a. Ferrovie dello Stato.

La Corte, infine, condannava quest’ultima al pagamento delle spese del grado in favore dello S., relativamente ad entrambi i rapporti processuali e compensava le spese tra la s.p.a. Ferrovie dello Stato e la Sogaf e tra quest’ultima e lo S..

In sintesi la Corte territoriale confermava, con varie argomentazioni, la sussistenza nella fattispecie della ipotesi della intermediazione vietata di manodopera e la conseguente costituzione del rapporto ab origine con la s.p.a. Ferrovie dello Stato, con l’inquadramento del lavoratore nel profilo di ausiliario di stazione (più basso previsto dal ccnl).

Così respinto l’appello della s.p.a. Ferrovie dello Stato, la Corte accoglieva, invece, l’appello della Sogaf sul punto della ultrapetizione circa la condanna in solido delle due società, considerate le chiare conclusioni dell’attore, ponendo, quindi, la condanna a carico soltanto della prima società.

La Corte, inoltre, in accoglimento dell’appello incidentale dello S. commisurava la condanna all’importo mensile specificato nel ricorso introduttivo e provato documentalmente, riconoscendo altresì il diritto, oltre agli interessi legali, anche alla rivalutazione monetaria, sulle somme spettanti.

Per la cassazione di tale sentenza la Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (già Ferrovie dello Stato s.p.a.) ha proposto ricorso con due motivi.

Lo S. ha resistito con controricorso.

La Sogaf s.r.l. è rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la società ricorrente deduce in via preliminare la sussistenza, in materia di appalto ex L. n. 1369 del 1960, di un contrasto giurisprudenziale, e quindi la necessità di un intervento delle Sezioni Unite, segnato rispettivamente dalle sentenze nn. 12363/2003 e 12664/2003 “sembrando” la prima, a differenza della seconda, escludere che la organizzazione e la direzione dei lavoratori impiegati possa integrare il presupposto di legittimità dell’appalto. La ricorrente, poi, denuncia violazione della L. n. 1369 del 1960, artt. 1 e 3 dell’art. 2094 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., rilevando in proposito di aver esposto precise argomentazioni in ordine rispettivamente al pagamento da parte della SOGAF alle FF SS dei corrispettivi per visite sanitarie e corsi di addestramento, alle penalità previste per l’esecuzione dei contratti di appalto e alla cauzione a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali.

La ricorrente, inoltre, ribadisce: la genuinità economico imprenditoriale dell’appaltatore ed il rischio assunto nell’esecuzione dell’appalto come confermato dal contratto di appalto; l’apporto di mezzi strumentali da parte dell’appaltatore e la insussistenza di una fornitura di capitali, macchine ed attrezzature da parte dell’appaltante come emerso dal libero interrogatorio delle parti e dalle prove testimoniali; l’autonomia organizzativa dell’impresa appaltatrice nei rapporti con i propri dipendenti secondo quanto documentato ed emerso nel corso del giudizio di primo grado con particolare riferimento alla circostanza che presso i passaggi a livello era presente un responsabile della ditta appaltatrice al quale i dipendenti della stessa società dovevano render conto e riferire di ogni vicenda relativa alla loro prestazione lavorativa (assenze, ferie, avvicendamenti, sostituzioni); la non omogeneità tra le mansioni che il ricorrente assume di aver espletato e l’inquadramento rivendicato di ausiliario di stazione per il quale il ccnl 90/92 prevede mansioni ben più ampie e complesse rispetto a quelle indicate da controparte.

Con il secondo motivo la ricorrente, denunciando vizi di motivazione, in primo luogo deduce che nella sentenza impugnata contraddittoriamente “pur dichiarandosi la nullità del licenziamento, se ne imputano gli effetti a FS”.

La ricorrente, poi, rileva che lo “sdoppiamento” tra le funzioni datoriali di gestione ed amministrazione del rapporto (attribuite alla Sogaf) e quelle di direzione tecnica (assolte da FS) non è di per sè motivo di illegittimità del contratto, ed afferma che in contesti di riorganizzazione industriale caratterizzati da sempre più numerosi processi di esternalizzazione, “la liceità dell’appalto va desunta dalla presenza di un effettivo rischio di impresa a carico dell’appaltatore, di una reale organizzazione di quest’ultimo e della sua titolarità dei poteri direttivi e di coordinamento dei lavoratori”.

Infine la ricorrente deduce che “la gestione dei rapporti di lavoro su un territorio così esteso è già di per sè il know how che la SOGAF assicurava nel rapporto di appalto” e che, quanto alla “direzione tecnica” dell’appaltante, “il controllo di FS, integrando un lecito coordinamento tecnico, non poteva che rivolgersi e di fatto si rivolgeva alla verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali assunti dall’impresa appaltatrice per adempiere alla gestione di un servizio di pubblica utilità, disciplinato da una normativa in gran parte pubblicistica”.

Entrambi i motivi, che in quanto strettamente connessi possono essere trattati congiuntamente, sollevano questioni già ritenute infondate in numerose analoghe controversie, concernenti tutta la stessa vicenda dell’appalto SOGAF (v. Cass. 23-11-2009 n. 24625, nonchè Cass. nn. 6337/2009, 6215/2009, 5724/2009, 5648/2009, 3209/2008, 21010/2007, 17897/2007, 18281/2007, 18244/2007, 18282/2007, 11103/2007, 13363/2003).

Nei richiamati precedenti, si esclude innanzitutto la sussistenza di un contrasto di giurisprudenza, atteso che, comunque, la sentenza n. 12363/2003 si fonda proprio sul consolidato orientamento, secondo cui non è lecito l’appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Sulle censure sollevate dalla ricorrente, i medesimi precedenti osservano che, in tema di appalto endoaziendale avente ad oggetto prestazioni lavorative con particolare riferimento ai servizi affidati dalle FF SS ad imprese esterne, l’indirizzo che esprime la giurisprudenza di legittimità è nel senso che, in caso di impiego di manodopera negli appalti concessi dalle FF SS successivamente all’entrata in vigore della L. n. 210 del 1985, è da escludere che operatività del generale divieto previsto dalla L. n. 1369 del 1960, art. 1, sia stata limitata dalla disciplina speciale e posteriore introdotta dalla citata L. n. 210 del 1985, art. 2, lett. I), nella parte in cui ha conferito ampio rilievo alle finalità di economicità ed efficienza dell’organizzazione delle Ferrovie dello Stato e alle conseguenti esigenze di elasticità e flessibilità nella dislocazione dei servizi e del personale.

In ordine alla precisazione dei limiti in cui opera il divieto di intermediazione, l’esame della elaborazione giudiziale di legittimità formatasi sul tema consente di cogliere, specie nella produzione più vicina, un elemento comune rappresentato sostanzialmente dal rilievo che l’appalto di cui si discute è illecito tutte le volte in cui non è l’appaltatore a gestire concretamente il rapporto di lavoro, bensì l’appaltante. La violazione del divieto, quindi, si configura nel caso in cui l’appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, attribuendo all’appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, ed ancora secondo il divieto di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. n. 1369 del 1960, art. 1), in riferimento agli appalti “endoaziendali”, caratterizzatio dall’affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorchè strettamente attinenti al complesso ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore – datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Neppure è necessario, per aversi intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia una impresa fittizia, essendo invece sufficiente che la stessa non fornisca una propria organizzazione di mezzi in relazione al particolare servizio.

Invero, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione dei prestatori di lavoro nell’esecuzione dell’appalto è del tutto ultronea qualsiasi questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo rimanendo, comunque, esclusa da parte dell’appaltatore, per la rilevata estraneità, una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo.

Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha dato rilievo fondante, ai fini della verifica della liceità o meno dell’appalto dedotto in giudizio, alla concreta gestione del rapporto instaurato dal lavoratore formalmente con la SOGAF ed ha accertato, in base alle risultanze istruttorie, che la prestazione del lavoratore intimato era nella disponibilità della società ricorrente che la dirigeva e ne verificava il regolare espletamento.

In particolare, la Corte d’Appello, tra l’altro, ha rilevato: che “le prestazioni lavorative degli addetti ai PL sono state dirette in via gerarchica esclusivamente dalle FS, mentre la SOGAF, coerentemente con il proprio oggetto sociale, non ha fornito alcun apporto di beni ed organizzativo, di gestione reale delle prestazioni lavorative svolte dai lavoratori”;

che. in base alle concordi dichiarazioni testimoniali, è risultata la “totale mancanza di ingerenza della SOGAF nelle prestazioni lavorative degli addetti ai PL” (il capo squadra SOGAF “non controllava in alcun modo le prestazioni lavorative della manovra delle barre e tutto quanto aveva una attinenza con l’espletamento del servizio ma si limitava a fornire le divise, la retribuzione ed a controllare la pulizia del casotto annesso al PL”, nè “erano previste modalità alternative di contatto tra gli addetti ai PL e la dirigenza SOGAF e tutto il rapporto di lavoro si svolgeva, dall’inizio di ciascun turno, in esclusivo e continuo contatto con il personale di stazione”);

che il fatto che il potere disciplinare “sia stato talvolta esercitato dalla SOGAF non è rilevante, quanto lo è il fatto certo che tale potere era esercitato, e non poteva essere diversamente, solo sulla base della segnalazione, anche nominativa, delle FS” (la SOGAF “poichè non controllava in alcun modo nè la concreta e quotidiana presenza di ciascun turnista, nè tanto meno lo svolgimento regolare delle prestazioni richieste ai lavoratori – che erano invece controllate solo dalle FS – non poteva autonomamente esercitare neppure il potere disciplinare”);

che “il lavoro prevalente degli addetti ai PL era quello attinente la circolazione dei treni ed era unicamente soggetto alla direzione delle FS, e le prestazioni di lavoro di ciascun turnista si svolgevano con una continua interazione con il personale delle FS ed i capi servizio delle stazioni limitrofe”, mentre “del tutto marginale era invece l’attività di pulizia del casotto, quella si svolta con il controllo del caposquadra SOGAF e con i mezzi (detersivi) forniti dalla SOGAF”;

che “le risultanze istruttorie hanno evidenziato che la SOGAF non solo non ha le minime strutture relative all’oggetto principale del servizio appaltato, perchè queste, ovviamente, sono attrezzature inevitabilmente di proprietà delle FS o dello Stato”, ma “soprattutto, non ha il know how o il savoir faire rispetto all’oggetto principale dell’appalto”, essendo “agevole constatare che, nel caso di specie, alcun valore aggiunto ha apportato la SOGAF non potendo impiegare alcuna conoscenza specifica, alcuna rete di relazione, alcuna conoscenza tecnica del servizio, in conformità del suo oggetto sociale” (“riconducibile all’attività di pulizia e facchinaggio”) “e non avendo comunque, di fatto, impiegato tali conoscenze tecniche nella conduzione dell’appalto, tant’è che non solo non ha formato o concorso a formare professionalmente i lavoratori, ma non li ha neppure diretti nè ha concorso a dirigerli unitamente alle FS”.

Tale valutazione di merito, assistita da motivazione sufficiente e priva di vizi logici, resiste alle censure della società ricorrente (non potendo, peraltro, in questa sede, sollecitarsi una revisione del “ragionamento decisorio”, attraverso il controllo di logicità del giudizio di fatto consentito dall’art. 360 c.p.c., n. 5 (v. Cass. 7-6-2005 n. 11789, Cass. 6-3-2006 n. 4766).

Infine neppure può ravvisarsi contraddizione alcuna nella condanna della società Ferrovie dello Stato, in considerazione della “inesistenza giuridica” del licenziamento intimato dalla SOGAF, giacchè “Come precisato, proprio da Cass. n. 11957 del 11-9-2000 il lavoratore può far valere il rapporto costituitosi ex lege con l’interponente”.

Il ricorso va, pertanto, respinto e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese in favore dello S..

Non deve, invece, provvedersi sulle spese nei confronti della SOGAF, che non ha svolto attività difensiva.

PQM

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente al pagamento, in favore dello S., delle spese liquidate in Euro 21,00 oltre Euro 2.500,00 per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA, con attribuzione agli avv.ti Fabio Fabbrini e Leopoldo Spedaliere; nulla per le spese nei confronti della SOGAF s.r.l..

Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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