Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8454 del 05/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/05/2020, (ud. 15/01/2020, dep. 05/05/2020), n.8454

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1016-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE VILLA AI PINI SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE

ARTI, N. 3 SC. A, presso lo studio dell’avvocato MANUELA TRALDI, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6765/14/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 21/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO

DELLI PRISCOLI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente, proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento notificata ii 12 dicembre 2005 relativa ad INVIM per l’anno d’imposta 1983;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente;

la Commissione Tributaria Regionale rigettava l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che alla notifica dell’Ufficio della cartella di pagamento, effettuata in data 12 dicembre 2005, e divenuta definitiva attesa la mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata il 20 dicembre 1995, potesse applicarsi il termine di prescrizione decennale previsto dal D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78, solo nel caso in cui l’accertamento della definitività sia avvenuto ad opera di un Giudice e non anche, come nel caso di specie, in caso di mancata impugnazione;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 78 (applicabile alla riscossione dell’INVIM in virtù del D.P.R. n. 643 del 1972, artt. 19 e 31), in quanto nel caso dell’INVIM la prescrizione si consumerebbe in dieci anni in tutti i casi in cui l’imposta sia definitivamente accertata, e non solo quando tale definitività derivi da sentenza passata in giudicato.

Il motivo è fondato.

Considerato infatti che:

secondo questa Corte il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri (Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (Cass. SU n. 23397 del 2016);

nel caso di specie, per l’INVIM, non è previsto un termine di prescrizione eventualmente più breve ma in ogni caso quello ordinario decennale;

infatti, secondo questa Corte:

in tema di INVIM, il termine decennale di prescrizione di cui all’art. 41, comma 2 (“il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”), del D.Lgs., 31 ottobre 1990, n. 346 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni), come richiamato dall’art. 31 (“per i termini di prescrizione e decadenza e per quanto altro non sia diversamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni relative all’imposta di registro ovvero, nei casi di acquisto a titolo gratuito e di applicazione dell’imposta per decorso del decennio, quelle relative all’imposta di successione”), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (disciplina in tema di INVIM), inizia a decorrere – riferendosi la norma alla prescrizione dell’imposta “definitivamente accertata” – dal giorno in cui l’imposta diventa definitiva a seguito dello spirare del termine per proporre impugnazione avverso l’atto impositivo notificato al contribuente (Cass. n. 9158 del 2014);

in tema di INVIM, il termine di prescrizione per un credito ormai certo, liquido ed esigibile è quello decennale di cui all’art. 78 (“il credito dell’amministrazione finanziaria per l’imposta definitivamente accertata si prescrive in dieci anni”) del D.P.R. n. 131 del 1986 (disciplina dell’imposta di registro), richiamato dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, art. 31, (Cass. n. 1528 del 2017);

La CTR non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha ritenuto che fosse necessario, ai fini dell’applicabilità del termine di prescrizione di dieci anni per l’INVIM, che la definitività dell’accertamento derivasse da una sentenza e non anche, come nel caso di specie, da mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento. Infatti la definitività dell’accertamento del credito che è l’unico requisito perchè possa applicarsi il termine prescrizionale di dieci anni previsto per l’INVIM dalle norme citate – può ben derivare anche da atti diversi rispetto ad una sentenza passata in giudicato (Cass. SU n. 23397 del 2016, cit.), mentre la circostanza che la definitività dell’accertamento derivi da una sentenza passata in giudicato assume rilevanza per allungare a dieci anni il termine di prescrizione solo qualora quest’ultimo sia inferiore ai dieci anni, ma non è questo il caso dell’INVIM, imposta il cui termine di prescrizione – quando sia come nella specie definitivamente accertata – è appunto come detto in ogni caso di dieci anni.

Ritenuto dunque che il motivo di impugnazione è fondato il ricorso dell’Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2020

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