Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8453 del 25/03/2021

Cassazione civile sez. VI, 25/03/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 25/03/2021), n.8453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 14139-2020 proposto da:

V.N., V.M., V.F.S.,

V.V.D., V.T.B., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA TACITO 41, presso lo studio dell’avvocato FORTUNATO FRANCESCO

MIRIGLIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato GIUSEPPE PALERMO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), INPS – ISTITUTO

NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER

L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, (OMISSIS);

– intimati –

avverso l’ordinanza n. 1913/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 22/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ALFONSINA

DE FELICE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

V.F.S. ed altri, quali eredi di P.V., hanno proposto ricorso per la correzione materiale dell’ordinanza n. 1913 del 2020, con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione avverso la sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 411 del 2018, ha condannato l’ente alla rifusione delle spese di lite nei confronti di ciascuno dei controricorrenti (Inps, Inail e gli odierni istanti), omettendo, tuttavia, di disporre la distrazione in favore del difensore di V.F.S. e dei suoi litisconsorti che ne aveva fatto istanza;

l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha svolto attività difensiva in questa sede;

è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

va premesso che dall’esame degli atti di causa risulta che nell’originario ricorso per cassazione il difensore della parte istante aveva chiesto la distrazione delle spese, ex art. 93 c.p.c.;

in conformità alla consolidata giurisprudenza di questa Corte (Sez. Un. 16037 del 2010), in caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un’espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi quale domanda autonoma;

la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell’art. 93 c.p.c., comma 2 – che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di Cassazione;

l’istanza di correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 1913 del 2020, proposta V.F.S. e dai suoi litisconsorti va quindi accolta, disponendo che nel dispositivo, dopo le parole “…che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti…”, venga aggiunta la locuzione “…nel caso dei compensi professionali riconosciuti a V.F.S. e ai suoi litisconsorti, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario…”;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

PQM

La Corte accoglie il ricorso e dispone correggersi l’ordinanza di questa Corte n. 1913 del 2020 mediante aggiunta nel dispositivo, dopo le parole “…che liquida in Euro 3.000,00 per compensi professionali in favore di ciascuna delle parti controricorrenti…”, della locuzione “…nel caso dei compensi professionali riconosciuti a V.F.S. e ai suoi litisconsorti, da distrarsi in favore dell’avvocato dichiaratosi antistatario…”. Alla cancelleria per le annotazioni.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2021

 

 

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