Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8453 del 09/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2010, (ud. 11/02/2010, dep. 09/04/2010), n.8453

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MONACI Stefano – Presidente –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. STILE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.G., domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dagli avvocati PEPERINO ETTORE, MICIELI VINCENZO, giusta mandato a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., (gia’ FERROVIE DELLO STATO S.P.A.),

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA C. MONTEVERDI 16, presso lo studio

dell’avvocato CONSOLO GIUSEPPE, che la rappresenta e difende giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2280/2005 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositata

il 01/06/2005 r.g.n. 44946/99;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

11/02/2010 dal Consigliere Dott. STILE Paolo;

udito l’Avvocato GIANFRANCO RUGGIERI per delega GIUSEPPE CONOSLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 24 febbraio 1994 A.G., dipendente della societa’ Ferrovie dello Stato con qualifica di Capo Gestione Superiore di (OMISSIS) livello, si rivolgeva al Pretore di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, lamentando che dal 20/3/95 aveva svolto le mansioni superiori di Capo Gestione Sovrintendente — area (OMISSIS) profilo con decorrenza dal 20/3/95, quale responsabile del reparto Gestione e Fornitura Biglietti della struttura Vendita della divisione Servizi di Stazione — Nucleo Territoriale di Napoli. Rivendicava, percio’, il proprio diritto al suddetto inquadramento, con condanna della societa’ datrice di lavoro a tutte le conseguenze economico – giuridiche. Costituitasi, la societa’ convenuta chiedeva il rigetto della domanda, evidenziando che il ricorrente non aveva mai svolto le superiori mansioni, non avendo mai esplicato attivita’ di rappresentanza o funzioni di sovrintendenza, controllo e gestione delle risorse umane ne’ di raccordo tra la struttura dirigenziale ed il restante personale, requisiti richiesti per il superiore inquadramento.

Il Pretore, con sentenza del 12 gennaio 1999, rigettava il ricorso.

L’ A. proponeva appello al quale resisteva la Societa’ Ferrovie dello Stato.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 14 marzo – 1 giugno 2005, rigettava l’appello.

A sostegno della decisione osservava che dalla espletata istruttoria non erano emerse circostanze idonee a dimostrare l’esistenza di livelli significativi di autonomia decisionale che potessero giustificare il richiesto superiore inquadramento, ne’ era risultato provato che l’ A. svolgesse quelle funzioni di raccordo fra il livello dirigenziale dell’azienda ed il restante personale, previste dal contratto collettivo tra i contenuti professionali tipici della funzione di quadro.

Per la cassazione di tale pronuncia ricorre A.G. con due motivi.

Resiste la Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (gia’ Ferrovie dello Stato – Societa’ Trasprti e Servizi p.A.) con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Col primo motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione di norma di diritto e di contratti dell’art. 1362 c.c. e segg. nonche’ violazione della L. n. 300 del 1970, art. 13 e degli artt. 41 CCNL di categoria artt. 87 – 89 e 102 CCNL di categoria 90/92, lamenta l’erronea interpretazione della disciplina collettiva svolta senza il rispetto del criterio secondo cui le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto.

Inoltre, la sentenza gravata non si sarebbe pronunciata “sulla questione proposta con il ricorso in appello, in riferimento alla comunicazione del 08/08/96 diretta al sig. A.G., appellante, nonche’ al sig. E.R., nelle loro rispettive qualita’ di Responsabile del Reparto Gestione Fornitura Biglietti, e Responsabile del Reparto Razionalizzazione Turni”, ove risultava che “il responsabile della vendita avocava a se’, sin dal 12/06/96, le posizioni prima ricoperte dai sigg. A.G. ed E.R.”. L’avocazione, con decorrenza 12/06/96, di tale posizione significherebbe – ad avviso del ricorrente – “implicita ammissione che prima del 12/06/96 la posizione de quo era ricoperta dall’ A. ed, anzi, che essa faceva capo all’allora appellante anche nel periodo 12/06/96 al 08/08/96 in quanto e’ inammissibile riconoscere e conferire efficacia retroattiva ad un ordine di servizio”.

Con il secondo motivo, il ricorrente, denunciando omessa, insufficiente e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), lamenta che la sentenza impugnata non aveva specifico in alcun modo quale fossero state le mansioni accertate dal giudice di 1^ grado, con conseguente mancanza di motivazione relativa alla decisione secondo la quale le mansioni svolte sarebbero state conformi a quelle di Capo Gestione Superiore di (OMISSIS) livello, e non a quelle di area (OMISSIS) profilo.

Inoltre, contraddittoriamente la sentenza gli aveva riconosciuto lo svolgimento di mansioni superiori in piena autonomia, senza alcun controllo o direttiva, e poi aveva affermato che nonostante operasse in autonomia, la responsabilita’ del funzionamento del servizio e dei risultati ricadesse sul Capo Settore.

Il ricorso, pur valutato nelle sue diverse articolazioni, e’ privo di fondamento. Invero, il Tribunale ha osservato che il c.c.n.l. del 1990 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato inquadra nell’(OMISSIS) categoria dell’area (OMISSIS) i dipendenti “titolari di posizioni organizzative o funzionali, che hanno un ruolo di raccordo fra la struttura dirigenziale ed il restante personale”. Ha, quindi, precisato che tali dipendenti svolgono attivita’ che implicano facolta’ di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilita’, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonche’ attivita’ di ricerca, studio, progettazione e consulenza richiedenti specifica preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali e con diretta responsabilita’ dei risultati. Ha soggiunto che l’accordo sindacale del 26-7-91, che aveva approvato le nuove declaratorie dei profili professionali in sostituzione di quelle di cui al D.M. n. 1085 del 1985 fin allora vigenti, nell’individuare i contenuti professionali generali della funzione di quadro di (OMISSIS) categoria, aveva ribadito che il personale con tale inquadramento svolgeva attivita’ implicanti facolta’ di rappresentanza e funzioni di sovrintendenza, responsabilita’, coordinamento, controllo, vigilanza e gestione delle risorse, nonche’ attivita’ di ricerca, studio, progettazione e consulenza e istruzione professionale richiedenti specifiche abilitazioni, particolare preparazione professionale o rilevanti contenuti specialistici, in un ambito di autonomia decisionale, nei limiti delle direttive generali e con diretta responsabilita’ sui risultati.

Cio’ premesso, ha osservato il Tribunale che il giudice di primo grado aveva rigettato la domanda ritenendo che il ricorrente svolgesse mansioni esattamente corrispondenti, a quelle nelle quali era inquadrato, in quanto si occupava di: controllo e verifica richieste di forniture biglietti; registrazione biglietti di provenienza dalla stamperie; consegna alle varie societa’ incaricate della vendita dei biglietti, previa annotazione del numero di serie e dei costi; evasione richieste di sovvenzione di biglietti ferroviari da parte di altri Nuclei territoriali previa autorizzazione;

richiesta di approvvigionamento di vari tipi di biglietti alla Divisione servizi di stazione di (OMISSIS), controllo dei biglietti ricevuti e invio conferma dell’esattezza dell’ordinativo;

compilazione del modello riepilogativo mensile informativo sulle spedizioni effettuate tramite “omnia express”; controllo rimanenze biglietti e distruzione periodica dei biglietti fuori corso;

dall’1.6.95 rilascio duplicati carte d’argento.

La ricostruzione dei fatti operata dal primo giudice e’ stata ritenuta condivisibile dal Giudice di appello.

Ha osservato, infatti, il Tribunale che non poteva dirsi provato che la sua attivita’ comportasse apprezzabili margini di autonomia decisionale e di responsabilita’, dal momento che l’autonomia di cui fruiva l’ A. poteva definirsi di natura operativa, poiche’ egli espletava compiti affidatigli con l’ausilio della sua competenza professionale, senza essere sottoposto a controlli e a direttive specifiche nel corso dell’esecuzione, ma doveva comunque operare nell’ambito degli incarichi di volta in volta affidatigli dal Capo Settore. Pertanto, era logico ritenere che, sebbene operasse in modo autonomo, la responsabilita’ del funzionamento del servizio e dei risultati ricadesse sul Capo Settore. Dall’istruttoria svolta in primo grado non erano emerse altre circostanze idonee a dimostrare l’esistenza di livelli significativi di autonomia decisionale. Ne’ risultava provato che svolgesse quelle funzioni di raccordo fra il livello dirigenziale dell’azienda ed il restante personale, collocate dal contratto collettivo al primo posto fra i contenuti professionali tipici della funzione di quadro, dal momento che egli dipendeva funzionalmente e gerarchicamente dal Capo Settore. Doveva quindi concludersi che egli non aveva svolto mansioni proprie della superiore categoria rivendicata.

Ne’ a conclusioni difformi poteva pervenirsi attraverso la lettura di quegli atti che egli lamentava trascurati dal pretore. Con la nota dell’8.8.1996 il responsabile della vendita avocava a se’ le funzioni dell’ A.. Con la nota del 13.09.96 si affermava che l’attuale ricorrente operava in funzioni superiori come Responsabile Magazzino Scorte. Il giudizio di equivalenza che il Pretore non aveva formulato non aveva nessuna ragione di intervenire. Ne’ in grado di appello l’ A. aveva fornito elementi tali da ritenere operante siffatta equivalenza.

Cosi argomentando il Tribunale si e’ attenuto all’orientamento di questa Corte in materia di inquadramento del lavoratore.

In detta materia, infatti, il procedimento logico che il giudice di merito deve seguire si articola in tre fasi tra loro indipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti posti dalla legge e, eventualmente, dal contratto collettivo a distinzione delle varie categorie e qualifiche; b) accertamento delle concrete mansioni di fatto; c) comparazione tra queste e le suddette previsioni normative.

La prima di tali operazioni puo’’ dar luogo a violazione di legge, pur sotto il limitato profilo della violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, allorche’’ la classificazione sia posta dal contratto collettivo di diritto comune; le altre due operazioni possono dar luogo solo a vizio di motivazione e sono incensurabili in sede di legittimita’’ se immuni da vizi logici (Cass. 11 maggio 2001 n. 6560).

Non essendo in alcun modo ravvisabili violazioni di ermeneutica contrattuale ne’ vizi della articolata ed esaustiva motivazione, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di questo giudizio, liquidate in Euro 15,00 oltre Euro 2.000,00 per onorari ed oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2010

 

 

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